F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 318/CGF del 21 Giugno 2011 1) RICORSO G.S.D. NUOVA TOR TRE TESTE IN ABBREVIAZIONE DEI TERMINI PROCEDURALI AI SENSI DEL C.U. N. 170/A DEL 20.05.2011 AVVERSO LA SANZIONE DELLA PUNIZIONE SPORTIVA DELLA PERDITA DELLA GARA CON IL PUNTEGGIO DI 0-3 INFLITTA SEGUITO GARA (FASE FINALE GIOVANISSIMI DILETTANTI E PURO SETTORE) NUOVA TOR TRE TESTE/PORDENONE DEL 20.06.2011 (Delibera del Giudice Sportivo presso il Settore Giovanile e Scolastico – Com. Uff. n. 34 del 21.06.2011)

F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 318/CGF del 21 Giugno 2011 1) RICORSO G.S.D. NUOVA TOR TRE TESTE IN ABBREVIAZIONE DEI TERMINI PROCEDURALI AI SENSI DEL C.U. N. 170/A DEL 20.05.2011 AVVERSO LA SANZIONE DELLA PUNIZIONE SPORTIVA DELLA PERDITA DELLA GARA CON IL PUNTEGGIO DI 0-3 INFLITTA SEGUITO GARA (FASE FINALE GIOVANISSIMI DILETTANTI E PURO SETTORE) NUOVA TOR TRE TESTE/PORDENONE DEL 20.06.2011 (Delibera del Giudice Sportivo presso il Settore Giovanile e Scolastico – Com. Uff. n. 34 del 21.06.2011) Con tempestivo reclamo del 21 giugno 2011 la Società Nuova Tor Tre Teste ha impugnato il provvedimento del Giudice Sportivo, di cui in epigrafe, con il quale è stata inflitta la sanzione della perdita della gara disputata, contro il Pordenone, il 20 giugno 2011 con il punteggio di 0-3. Ciò in conseguenza dell’avvenuto superamento del numero massimo delle sostituzioni effettuate in corso di gara; 8 (otto) anziché 7 (sette), come viceversa disposto dal punto 10.4 Com. Uff. n. 1 del Settore Giovanile e Scolastico per la stagione sportiva 2010/2011. Sostiene la reclamante che le sostituzioni di calciatori realmente effettuate nel corso della gara non sarebbero state 8 (otto) bensì 7 (sette) e, pertanto, verrebbe meno il presupposto in forza del quale è stata inflitta la sanzione e ciò per una erronea trascrizione delle sostituzioni operata dall’arbitro. Il reclamo è infondato. Risulta infatti chiaramente dal referto arbitrale che le sostituzioni effettuate nel corso della gara sono state otto per la società Nuova Tor Tre Teste otto. Pertanto risulta superato di una unità il numero massimo consentito dal Com. Uff. n.1 del Settore Giovanile e Scolastico per la corrente stagione sportiva, correttamente il Giudice Sportivo ha inflitto la sanzione della perdita della gara. Come è noto il referto arbitrale ha natura di prova privilegiata e, conseguentemente, non è possibile pervenire ad una diversa soluzione, così come prospettato dalla ricorrente. In ogni caso, conferma della esattezza della verbalizzazione del referto si è avuta anche a seguito di un colloquio telefonico con l’arbitro che questa Corte ha ritenuto di effettuare per scrupolo di accertamento. P.Q.M. La C.G.F. respinge il reclamo come sopra proposto dal G.S.D. Nuova Tor Tre Teste di Roma. Dispone addebitarsi la tassa reclamo.
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