F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – Sezioni Unite – 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 305/CGF del 14 Giugno 2011 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 319/CGF del 22 Giugno 2011 2) RICORSO DEL SIG. EVANGELISTI LUCA, ALL’EPOCA DEI FATTI DIRETTORE SPORTIVO DELLA A.C. MARTINA S.R.L. AVVERSO LA SANZIONE DELL’INIBIZIONE PER ANNI 4 INFLITTAGLI A SEGUITO DI DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE PER VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 1, COMMA 1 E 7, COMMA 1 C.G.S. – ILLECITO SPORTIVO GARA POTENZA/SALERNITANA DEL 20.4.2008 – NOTA N. 933/532PF09-10SP/AM/MA DEL 9.8.2010 (Delibera della Commissione Disciplinare Nazionale – Com. Uff. n. 65/CDN del 10.3.2011)

F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – Sezioni Unite - 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 305/CGF del 14 Giugno 2011 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 319/CGF del 22 Giugno 2011 2) RICORSO DEL SIG. EVANGELISTI LUCA, ALL’EPOCA DEI FATTI DIRETTORE SPORTIVO DELLA A.C. MARTINA S.R.L. AVVERSO LA SANZIONE DELL’INIBIZIONE PER ANNI 4 INFLITTAGLI A SEGUITO DI DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE PER VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 1, COMMA 1 E 7, COMMA 1 C.G.S. - ILLECITO SPORTIVO GARA POTENZA/SALERNITANA DEL 20.4.2008 – NOTA N. 933/532PF09-10SP/AM/MA DEL 9.8.2010 (Delibera della Commissione Disciplinare Nazionale – Com. Uff. n. 65/CDN del 10.3.2011) Con complesso atto del 9 agosto 2010 il Procuratore Federale deferiva, tra gli altri, alla Commissione Disciplinare Nazionale Luca Evangelisti, contestandogli la violazione degli artt. 1, comma, 1 e 7, comma 1, del C.G.S per avere nel corso della Stagione Sportiva 2007/2008 compiuto atti diretti ad alterare lo svolgimento e il risultato della gara Potenza/Salernitana del 20 aprile 2008, assicurando alla Salernitana un vantaggio in classifica con l’aggravante dell’effettiva alterazione e del conseguimento del vantaggio. A fondamento del deferimento venivano utilizzati sia gli atti dell’indagine penale che era stata avviata nei confronti di altre persone deferite (e, tra di esse, in particolare di Giuseppe Postiglione, Presidente del Potenza all’epoca dei fatti rilevanti) sia gli atti dell’indagine sportiva conclusasi con una pronuncia di queste Sezioni Unite del 19 marzo 2010 in sede di revocazione che aveva, in relazione all’incontro Potenza-Salernitana, accertato la commissione dell’illecito disponendo sanzioni a carico di entrambe le società nonché del Postiglione, inibito per 5 anni a svolgere attività rilevanti in ambito federale, con preclusione alla sua permanenza in qualsiasi rango o categoria. In particolare, l’atto d’accusa rilevava che l’Evangelisti, al momento dei fatti Direttore sportivo e collaboratore della società Martina ed ancora iscritto all’albo speciale dei direttori Sportivi, aveva fatto da tramite per conto della Salernitana al fine dell’alterazione del risultato della gara con il Potenza: attività collaborativa illecita che sarebbe stata dimostrata dall’incontro, testimoniato dai tesserati Antonio Lopiano ed Antonio De Angelis, con il Postiglione dopo lo svolgimento della partita nei pressi di un casello autostradale al termine del quale lo stesso Evangelisti aveva consegnato una somma di denaro pari a circa € 150.000,00 racchiusa in una confezione di patatine. Nel valorizzare le testimonianze di Lopiano e De Angelis la Procura Federale sottolineava anche che nell’ambito delle proprie indagini lo stesso Evangelisti aveva confermato l’incontro col Postiglione, sebbene lo avesse definito come avvenuto solo “per convenevoli”; veniva, altresì, posto in rilievo che il Lopiano aveva riconosciuto in sede di indagini penali l’Evangelisti, in sede di ricognizione fotografica, come la persona che si era incontrata con il Postiglione nelle circostanze prima indicate. Del De Angelis si diceva anche che egli aveva riferito di aver appreso dal Postiglione che questi “si era venduta la partita contro la Salernitana per € 150.000,00”. Conclusivamente, la Procura Federale osservava che la ricostruzione dei fatti trovava il suo definitivo suggello nella prima citata pronuncia di queste Sezioni Unite, affermando anche che la consegna del denaro da parte dell’Evangelisti al Postiglione doveva configurarsi “come atto concorrente, autonomo e differente finalizzato all’alterazione della gara Potenza/Salernitana e come tale posto in essere in violazione dell’art. 7, C.G.S.. Davanti la Commissione Disciplinare, l’Evangelisti si costituiva con memoria nella quale respingeva ogni addebito, sostenendo la mancanza di qualunque riscontro probatorio all’accusa, anche alla stregua della inattendibilità per contradditorietà delle dichiarazioni del Lopiano. Con la decisione, oggi impugnata, del 10 marzo 2011, pronunciata anche nei confronti del Postiglione, del De Angelis e del Lopiano (estranei all’odierno procedimento) la Commissione Disciplinare Nazionale, pur muovendo dal presupposto che la citata pronuncia di queste Sezioni Unite non può far stato nei confronti dell’odierno appellante, che non aveva partecipato al relativo procedimento, dichiarava la necessità di tener conto degli irrevocabili accertamenti di fatto racchiusi nella pronuncia stessa, ed in particolare dell’avvenuto compimento di un illecito sportivo relativamente alla gara Potenza/Salernitana, comprovata tra l’altro dalla consegna dall’Evangelisti al Postiglione della somma di € 150.000,00 e dalle dichiarazioni del Lopiano e del De Angelis quanto all’incontro tra i due. Sulla base di queste considerazioni, e della affermata destinazione di quota cospicua della somma da parte del Postiglione a favore dei tre calciatori della sua squadra che per sua scelta non avevano partecipato all’incontro, i primi giudici pervenivano alla conclusione della responsabilità dell’Evangelisti, cui, tenuto conto della ricorrenza dell’aggravante della effettiva alterazione del risultato, applicavano la sanzione di 4 anni di inibizione. Contro questa decisione l’incolpato proponeva appello a questa Corte, chiedendone la riforma, con conseguente proscioglimento, con un unico articolato motivo nel quale ribadiva la insussistenza delle violazioni contestategli, la mancanza di riscontri probatori, l’inattendibilità delle dichiarazioni del Lopiano e del De Angelis, la irragionevolezza della tesi della presenza del De Angelis all’incontro tra Evangelisti e Postiglione. All’udienza di discussione del 14 giugno 2011, l’appellante insisteva per l’accoglimento dell’impugnazione e la Procura Federale per la conferma della decisione di primo grado. Motivi della decisione Il contesto nel quale si sono svolti i fatti qui rilevanti, ed in particolare il complesso di circostanze che hanno preceduto e seguito lo svolgimento dell’incontro Potenza/Salernitana, è stato delineato nella pronuncia di queste Sezioni Unite del 19 marzo 2010 resa nel procedimento promosso anche nei confronti delle due società e del Presidente del Potenza, Postiglione. Lo svolgimento dei fatti, è, quindi, materia ormai entrata a far parte degli atti di questo procedimento in forma irrevocabile, essendo la stessa riferita ad una pronuncia ormai definitiva. Di questo complesso fattuale di natura oggettiva si può ovviamente tener conto nella presente sede: ciò che va adesso compiutamente ed autonomamente valutata è la rilevanza dell’inserimento al suo interno dell’odierno appellante, di cui deve ulteriormente determinarsi l’eventuale contributo causale alla loro verificazione. Iniziando dalla identificazione della cornice storica dell’odierno procedimento, queste Sezioni Unite agevolmente rilevano che sia prima sia dopo lo svolgimento della gara accaddero eventi il cui significato è direttamente incidente ai fini della valutazione della posizione dell’Evangelisti, nei termini, risultati dal capo di incolpazione, di intermediario necessario nella prospettiva della consumazione dell’illecito. Ed invero, anteriormente alla disputa della partita, come il precedente di questa Corte non mancò di mettere in rilievo, è stato verificato che, come anche in altre occasioni, il Presidente del Potenza prese parte attiva ad attività di scommessa sull’esito della gara stessa, così ponendosi oggettivamente nella condizione di ritrarre i corrispondenti vantaggi economici per il caso che le sue previsioni si fossero rivelate esatte. Di questo le dichiarazioni di Lopiano e De Angelis, fornite nell’ambito delle indagini penali, forniscono inequivoca prova, nella parte in cui riferiscono della stipulazione di un accordo illecito tra Postiglione e non identificati soggetti portatori degli interessi della Salernitana, volto all’alterazione del risultato della gara. Altro elemento di indubbia rilevanza nella definizione del clima che aveva preceduto la gara è dato dalla altrettanto certa influenza indebitamente posta in essere dal Postiglione nei confronti dell’allenatore della propria squadra al fine di indurlo a non schierare tre calciatori di sicura valentia. La ingiustificata, e dall’allenatore stesso vivacemente contestata esclusione che il Postiglione pretese ed alla fine ottenne dei tre calciatori, è univocamente indicativa della sua determinazione volitiva di presentare in campo una squadra tecnicamente più debole, così ponendo le favorevoli promesse perché il risultato arridesse alla squadra antagonista. Il concorso delle condotte appena riferite rende assolutamente chiaro che ogni possibile ed utile attività orientata alla deviazione dell’esito della gara dai canali propri del leale agonismo sportivo era già stata posta estesamente in essere dal Postiglione. Questa conclusione trova incontrovertibili riscontri anche nella fase successiva allo svolgimento della gara, nella quale con carattere di decisività ha contribuito la condotta dell’Evangelisti. Ed infatti, le testimonianze dei tesserati del Potenza già giudicati colpevoli da questa Corte descrive un’atmosfera di violenza e temibile contestazione nei confronti del Postiglione da parte dei sostenitori della squadra: a tale temuta reazione egli dichiaratamente intese sottrarsi, sempre secondo le riferite circostanze, allontanandosi appena possibile in auto dalla propria città. Il segmento comportamentale immediatamente successivo ascrivibile al Postiglione finalmente e oltre ogni irragionevole dubbio chiama in causa la essenziale opera illecita dell’Evangelisti. Questi ebbe ripetuti contatti telefonici con il Postiglione, in esito ai quali incontrò lo stesso, nel luogo riferito dai testimoni: lo stesso Evangelisti non ha negato nelle dichiarazioni rese agli inquirenti federali l’effettivo svolgimento dell’incontro, pur negando la consegna del denaro. La circostanza dell’incontro va quindi considerata incontroversa, anche per ammissione di uno dei due protagonisti. Circa lo scopo ed il risultato dell’incontro, svoltosi con caratteristiche di sospetta riservatezza (ad esso non furono ammesse le persone che accompagnavano in auto il Postiglione) soccorrono le dichiarazioni di Lopiano e De Angelis, già analiticamente vagliate nel precedente di queste Sezioni Unite, che concluse per la veridicità delle loro affermazioni. Queste sono entrate a far parte del materiale probatorio dell’odierno procedimento essendo state acquisite agli atti del fascicolo. Le testimonianze in parola danno conto che il Postiglione dichiarò ai suoi interlocutori che l’Evangelisti aveva consegnato in una confezione di commestibili una somma di denaro che aveva invitato costoro a contare e che dal relativo computo risultò ammontare ad una cifra compresa tra € 150.000,00 ed € 160.000,00. Ad avviso della Corte, l’elemento della consegna della somma di denaro in parola, se non prova automaticamente la partecipazione dell’Evangelisti all’illecito, si presta alle seguenti considerazioni, assertive senza ombra di dubbio della sua responsabilità. In primo luogo, non è mai stata indicata la causa solvendi della somma, sulla cui effettiva consegna, come detto, non può dubitarsi. In via logica, poi, la consegna stessa del tutto razionalmente si spiega come momento conclusivo e remunerativo dell’attività illecita che il Postiglione aveva posto in essere a favore della Salernitana, della quale veniva ad essere ricompensato attraverso l’opera di intermediazione dell’Evangelisti. E’ quindi perfettamente credibile che il denaro, percepito visivamente nella sua consistenza materiale da Lopiano e De Angelis, non potesse che costituire il prezzo, post factum, dell’illecito, i cui antecedenti tecnici e volontaristici erano già stati accuratamente preparati. Che poi la destinazione della somma avesse funzione remuneratoria di ogni contributo causale, anche omissivo, che aveva reso possibile l’alterazione del risultato della gara, è dimostrato dal fatto che una quota apprezzabile di esso sia stata poi attribuita, in proporzione alla rilevanza della capacità di prestazione agonistica di ognuno, ai tre calciatori che, per unilaterale decisione del Postiglione e contro il parere dell’allenatore, non avevano giocato la partita. Questo chiude praticamente il cerchio degli apporti eziologicamente efficienti rispetto all’alterazione della gara in quanto attrae nell’ambito di operatività della fattispecie anche le condotte omissive dei calciatori, adeguatamente premiate per aver facilitato il successo della squadra avversaria. Venendo, adesso, alla qualificazione del contributo causale al piano illecito dato dall’appellante, è di intuitiva evidenza che esso non si sarebbe mai potuto perfezionare se l’Evangelisti non avesse conferito la provvista economica per il successo dell’operazione, la quale costituiva, a propria volta, il fattore di invogliamento all’illecito sportivo. Nessun dubbio poi può residuare circa la consapevolezza da parte dell’appellante della origine e del fine della consegna della somma di denaro, in quanto avvenuta al termine della gara e, quindi, una volta conseguita la certezza della effettiva alterazione del risultato in favore della società, la Salernitana, nel cui interesse oggettivamente l’incolpato agiva. A questa stregua non può darsi alcun peso decisivo agli argomenti difensivi dell’appellante, tutti inconciliabili con la ricostruzione logico-storica effettuata, nemmeno a quello riguardante l’esistenza di telefonate tra i portatili del Postiglione e di De Angelis, essendo la circostanza stessa facilmente spiegabile con la sua effettuazione – ove realmente avvenuta, ciò su cui la Corte non può con certezza pronunciarsi – nel momento in cui il primo era distante dal secondo perché a colloquio con l’Evangelisti. La vicenda si rivela, pertanto, in tutta la sua inescusabile gravità, essendosi attentato alla pubblica fede nel reale svolgimento di una competizione sportiva con intollerabile scuotimento della buona fede dell’opinione pubblica ed irreparabile discredito per l’immagine dello sport. Queste considerazioni danno l’esatta misura della ineccepibilità dell’entità della pena adeguatamente inflitta dai primi giudici. In conclusione l’appello va rigettato e la tassa va incamerata. Per questi motivi la C.G.F. respinge il ricorso come sopra proposto dal signor Evangelisti Luca. Dispone incamerarsi la tassa reclamo.
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