• Stagione sportiva: 2010/2011
F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – Sezioni Unite – 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 305/CGF del 14 Giugno 2011 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 319/CGF del 22 Giugno 2011
16) RICORSO DEL PROCURATORE FEDERALE AVVERSO L’INCONGRUITÀ DELLE SANZIONI: AMMENDA DI € 500,00 AL SIG. CAVAGNA RENZO FAUSTO, PRESIDENTE DEL C.D.A. E LEGALE RAPPRESENTANTE P.T. DELL’A.C. LUMEZZANE S.P.A.; AMMENDA DI € 500,00 ALL’A.C. LUMEZZANE S.P.A., INFLITTE A SEGUITO DI PROPRIO DEFERIMENTO PER LE VIOLAZIONI RISPETTIVAMENTE ASCRITTE CON NOTA 6662/949PF10-11/SP/BLP DEL 21.3.2011, DEGLI ARTT. ARTT. 1, COMMA 1 E 4, COMMA 1 C.G.S., IN RELAZIONE ALL’ART. 85, LETTERA C), PARAGRAFO IV) NOIF (Delibera della Commissione Disciplinare Nazionale – Com. Uff. n. 88/CDN dell’ 11.5.2011)
F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – Sezioni Unite - 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 305/CGF del 14 Giugno 2011 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 319/CGF del 22 Giugno 2011
16) RICORSO DEL PROCURATORE FEDERALE AVVERSO L’INCONGRUITÀ DELLE SANZIONI: AMMENDA DI € 500,00 AL SIG. CAVAGNA RENZO FAUSTO, PRESIDENTE DEL C.D.A. E LEGALE RAPPRESENTANTE P.T. DELL’A.C. LUMEZZANE S.P.A.; AMMENDA DI € 500,00 ALL’A.C. LUMEZZANE S.P.A., INFLITTE A SEGUITO DI PROPRIO DEFERIMENTO PER LE VIOLAZIONI RISPETTIVAMENTE ASCRITTE CON NOTA 6662/949PF10-11/SP/BLP DEL 21.3.2011, DEGLI ARTT. ARTT. 1, COMMA 1 E 4, COMMA 1 C.G.S., IN RELAZIONE ALL’ART. 85, LETTERA C), PARAGRAFO IV) NOIF (Delibera della Commissione Disciplinare Nazionale – Com. Uff. n. 88/CDN dell’ 11.5.2011)
La Corte di Giustizia Federale a Sezioni Unite si è riunita il giorno 14.6.2011 per decidere in ordine al ricorso proposto dal Procuratore Federale della F.I.G.C. avverso la decisione, pubblicata con il Com. Uff. n. 88/CDN dell’11.5.2011, con la quale la Commissione Disciplinare Nazionale, in esito al deferimento del Procuratore Federale della F.I.G.C., ha inflitto la sanzione dell’ammenda di € 500,00 ciascuno al signor Renzo Fausto Cavagna, presidente del C.d.A. e legale rappresentante pro-tempore della società A.C. Lumezzane S.p.A. ed alla medesima predetta società A.C. Lumezzane S.p.A., per la violazione, rispettivamente, delle disposizioni di cui all’art. 1, comma 1, C.G.S., in relazione all’art. 85, lettera c), paragrafo IV°) N.O.I.F. e dell’art. 4, comma 1, C.G.S., per la condotta illecita ascritta al signor Renzo Fausto Cavagna relativa alla mancata utilizzazione del conto corrente indicato in sede di ammissione al campionato di competenza, al fine di effettuare il pagamento degli emolumenti dovuti ad alcuni propri tesserati per le mensilità di agosto e settembre 2010. Il procedimento ha origine dalla nota in data 23.2.2011 con cui la Co.Vi.So.C. segnalava che, dall’esame del report della Deloitte & Touche S.p.A., società di revisione incaricata dalla F.I.G.C. per l’effettuazione dei controlli, aveva riscontrato che la società A.C. Lumezzane S.p.A. ha provveduto al pagamento degli emolumenti dovuti a diversi tesserati per le mensilità di agosto e settembre 2010 utilizzando modalità difformi da quelle stabilite dall’art. 85 N.O.I.F., lett. c), punto IV°. Il Procuratore Federale, ritenuto che la suddetta condotta integra la violazione della norma di cui all’art. 1, comma 1, C.G.S., in relazione, appunto, a quella di cui all’art. 85, lett. c), punto IV°, N.O.I.F., che la stessa è ascrivibile al signor Renzo Fausto Cavagna, presidente del C.d.A. e legale rappresentante della A.C. Lumezzane S.p.A., in virtù del rapporto di immedesimazione organica tra il medesimo e la società e considerato che da tale condotta deriva la responsabilità diretta della stessa predetta società A.C. Lumezzane S.p.A., visto l’art. 32, comma 4, C.G.S., deferiva alla Commissione Disciplinare Nazionale sia il signor Renzo Fausto Cavagna, per la violazione prima indicata, sia la A.C. Lumezzane S.p.A. a titolo di responsabilità diretta ex art. 4, comma 1, C.G.S.. Così instauratosi il contraddittorio, il signor Renzo Fausto Cavagna, in proprio e nella qualità di presidente della società A.C. Lumezzane S.p.A., come rappresentato e difeso, presentava, nei termini assegnati, apposita memoria difensiva, chiedendo escludersi ogni responsabilità per i fatti contestati. L’assunto difensivo si fonda sulla mancata integrazione, nella concreta fattispecie, della previsione di cui all’art. 85, lett. c), parg. IV°, N.O.I.F. Infatti, i pagamenti ritenuto effettuati dalla Lumezzane in violazione del disposto normativo prima ricordato, riguardano due tesserati “giovani di serie”, il cui status, disciplinato dall’art. 33 N.O.I.F., prevede soltanto la corresponsione di una indennità per addestramento tecnico. Orbene, secondo la prospettazione dei deferiti, non è possibile equiparare il termine “emolumento” utilizzato dalla norma di cui all’art. 85 N.O.I.F. con quello di “indennità” previsto dall’art. 33 N.O.I.F.. Innanzi alla Commissione Disciplinare compariva il rappresentante della Procura Federale, che insisteva per la dichiarazione di responsabilità individuata nei riguardi di entrambi i soggetti sottoposti a procedimento disciplinare, formulando richiesta di applicazione della sanzione dell’ammenda di € 7.000,00 a carico di ciascun deferito; compariva, altresì, il difensore dei soggetti deferiti che insisteva per l’accoglimento delle conclusioni già rassegnate. La Commissione Disciplinare Nazionale, adottata una interpretazione estensiva del termine “emolumenti” presente nella norma de qua e ritenute, quindi, sussistenti le violazioni ascritte al signor Cavagna e, per esso, alla A.C. Lumezzane S.p.A., dichiarava fondato il deferimento e, per l’effetto, infliggeva la sanzione (dell’ammenda) di € 500,00 a carico di ciascuno dei soggetti deferiti. Avverso la suddetta decisione della Commissione Disciplinare Nazionale ha proposto ricorso il Procuratore Federale della F.I.G.C., articolando due specifici motivi di appello. Con il primo motivo di gravame, intestato «errata valutazione e/o applicazione delle disposizioni federali in materia di strumenti di pagamento degli emolumenti dovuti ai tesserati stabiliti dalla normativa federale», la Procura ritiene «del tutto irragionevole» e «priva di carattere afflittivo» la sanzione inflitta. Ricordata la lettera della disposizione violata, secondo cui gli «emolumenti devono essere corrisposti esclusivamente a mezzo bonifico bancario, utilizzando il conto corrente indicato dalla società al momento dell’iscrizione al campionato», la Procura evidenzia come si tratti di «previsione chiara, non suscettibile di interpretazione diversa da quella letterale, che ribadisce nell’ordinamento federale l’esigenza di assicurare la trasparenza e la tracciabilità dei pagamenti effettuati, attraverso l’obbligo imposto alle società di indicare il c.d. conto dedicato, quale requisito ai fini dell’ammissione al campionato professionistico di competenza e, di conseguenza, previsto quale unico mezzo di pagamento dalle disposizioni regolamentari in materia di pagamenti periodici ai propri tesserati». È erroneo, dunque, secondo la ricorrente, «commisurare la sanzione all’entità del pagamento effettuato con strumento diverso rispetto a quello imposto dal sistema federale», atteso che «la violazione disciplinare si identifica nella modalità di pagamento, cioè nel non aver utilizzato il conto indicato in sede di ammissione ai campionati, a prescindere dall’importo pagato in maniera difforme». Con il secondo motivo di gravame, intestato «contraddittorietà della decisione con riferimento alle valutazioni di congruità effettuate per altre fattispecie analoghe», il Procuratore Federale censura la decisione della Commissione Disciplinare Nazionale nella parte in cui, sotto il profilo della congruità della pena, non tiene conto che analoga fattispecie è stata definita con una sanzione di € 3.500,00, concordata tra le parti in applicazione degli artt. 23 e 24 C.G.S., quale effetto delle riduzioni operate sulla sanzione di partenza di € 7.000,00. Evidentemente, argomenta la Procura Federale, la Commissione Disciplinare Nazionale ha ritenuto congrua la sanzione base «richiesta per uniformità di comportamento in tutti i casi analoghi» e, quindi, la sanzione applicata nel caso di specie è incongrua rispetto a quelle irrogate in sede di definizione concordata del procedimento, «che dovrebbe avere un valore sostanzialmente premiante nel caso in cui i soggetti deferiti ammettano le proprie responsabilità chiedano di definire il procedimento in forma abbreviata», essendosi, invece, rivelata oggettivamente penalizzante. Conclude, dunque, la Procura Federale affinché l’adita Corte di Giustizia Federale, in parziale riforma della impugnata decisione, «voglia comminare a ciascun deferito la sanzione dell’ammenda di € 7.000,00, […] o, in subordine, quella ritenuta di giustizia […] in misura comunque superiore a quella già decisa in primo grado». I deferiti hanno presentato memoria difensiva, evidenziando come la Commissione Disciplinare Nazionale, pur errando “nel ritenere integrata la violazione di cui all’art. 85, lett. c), paragrafo IV°) N.O.I.F. […] ha in ogni caso correttamente applicato la concezione cd gradualistica del reato che impone di concepire il reato come costituito da elementi graduabili e la gradualità come fattore incidente tanto sull’an che sul quantum della responsabilità». Infondata, poi, secondo l’A.C. Lumezzane S.p.A. ed il suo presidente anche la doglianza relativa alla presunta contraddittorietà della decisione rispetto ad altre analoghe fattispecie: è improprio, a dire dei deferiti, ravvisare una disparità di trattamento tra coloro che hanno scelto di patteggiare ai sensi degli artt. 23 e 24 C.G.S. e chi, invece, ha insistito nel sostenere la correttezza del proprio operato, anche tenuto presente che nel patteggiamento, «la modalità pattizia di strutturazione della pena esclude che possano risultare rilevanti eventuali discrasie, anche notevoli, sulle pene inflitte ai coindagati all’esito del giudizio». I deferiti hanno, quindi, formulato le seguenti conclusioni: «voglia l’adita Corte di Giustizia Federale rigettare il reclamo e, per l’effetto, in riforma della impugnata decisione, prosciogliere la resistente società o, in via subordinata, confermare la decisione della Commissione Disciplinare». All’udienza dibattimentale, il rappresentante della ricorrente Procura federale, ha insistito per l’accoglimento dell’appello, mentre la difesa dei soggetti deferiti ha chiesto respingersi il ricorso. Il ricorso è fondato. La norma di cui all’art. 85, lett. c), punto IV°, N.O.I.F. così recita: «Le società devono documentare alla FIGC-Co.Vi.So.C., secondo le modalità e le procedure stabilite dalla F.I.G.C., entro quarantacinque giorni dalla chiusura di ciascun trimestre, l’avvenuto pagamento di tutti gli emolumenti dovuti sino alla chiusura del predetto trimestre ai tesserati lavoratori dipendenti e collaboratori addetti al settore sportivo con contratti ratificati. I suddetti emolumenti devono essere corrisposti esclusivamente a mezzo bonifico bancario, utilizzando il conto corrente indicato dalla società esclusivamente sul conto corrente indicato dai tesserati, dai lavoratori dipendenti e dai collaboratori addetti al settore sportivo in sede di sottoscrizione del contratto». Orbene, nel caso di specie la sussistenza della violazione imputata ai deferiti è pacifica e comprovata dagli accertamenti effettuati dalla società di revisione incaricata dalla F.I.G.C. da cui, in particolare, risulta che la A.C. Lumezzane S.p.A. ha provveduto al versamento delle somme dovute ai tesserati Nicolas Leonardi e Alessandro Zambelli, per cassa, ossia in contanti, senza, quindi, avvalersi della modalità di pagamento specificamente prevista dal sopra ricordato art. 85 N.O.I.F.. Correttamente, dunque, la Commissione Disciplinare Nazionale ha ritenuto sussistere la
violazione contestata, considerando che “il termine - emolumenti – deve essere interpretato in via estensiva, comprendendo ogni somma che a diverso titolo è da corrispondersi da parte della Società ad una pluralità di soggetti fra cui i tesserati». In effetti, un’interpretazione complessiva della disposizione in rilievo, che tenga conto non solo della lettera della norma, ma anche della ratio alla stessa sottesa e delle finalità perseguite dal legislatore federale, induce a ritenere che il termine “emolumenti” sia stato qui utilizzato in senso ampio, comprensivo di ogni compenso da erogare per le prestazioni sportive e di collaborazione lavorativa rese dai propri tesserati. Nell’ambito di tali tesserati, pertanto, devono ricomprendersi anche i “giovani di serie” che, per quanto privi di un vero e proprio “contratto ratificato”, hanno comunque diritto a ricevere dei “compensi”, seppur qualificati indennità, in forza dell’instaurato rapporto di addestramento tecnico. Pertanto, considerato che l’errore sul precetto non può essere invocato a propria scusa e non incide in alcun modo sull’an e sul tipo di responsabilità, nel caso di specie, il legale rappresentante della società deferita deve essere chiamato a rispondere delle contestazioni a lui ascritte per aver realizzato, con piena coscienza e volontà dei suoi elementi costitutivi, il fatto tipico previsto dalla disposizione violata, pur nell’ignoranza, evitabile, del divieto. Del resto, la colpevolezza è un rimprovero rivolto all’agente che dimostri, con la propria scelta d’azione (scelta che si poteva concretamente pretendere fosse diversa), indifferenza verso i valori tutelati dall’ordinamento federale o, quantomeno, un’insufficiente considerazione del bene tutelato dalla norma incriminatrice violata. Nella situazione considerata, dunque, l’asserita ignoranza dell’illiceità della condotta non sarebbe, comunque, utile ai fini della riduzione della rimproverabilità, atteso che quell’illiceità nulla aggiunge al disvalore della fattispecie, ma, anzi, lo presuppone. Sotto tale profilo, dunque, non riveste pregio la domanda - formulata nelle conclusioni della memoria difensiva 19.5.2011 – di proscioglimento (peraltro, della sola “resistente società” e non anche del suo presidente): e ciò anche a voler prescindere dai profili in punto ammissibilità, considerato che i deferiti non hanno proposto, nei termini, rituale impugnazione, neppure incidentale, della decisione della Commissione Disciplinare Nazionale. Dichiarata, dunque, la sussistenza della violazione e la correlata responsabilità dei soggetti deferiti, occorre affrontare il problema della determinazione della sanzione, considerato che, per la fattispecie, le N.O.I.F. non stabiliscono né la specie, né la misura. Infatti, l’art. 90 N.O.I.F. fissa la misura minima di sanzione esclusivamente con riferimento alla violazione, da parte delle società e dei loro dirigenti, dell’obbligo di trasmissione dei dati e documenti di cui agli artt. 80 e 85 delle medesime N.O.I.F., individuandola, per le società della Lega Italiana Calcio Professionistico, nell’ammenda non inferiore ad € 10.000,00.. Ciò posto, è necessario rifarsi alle disposizioni che regolano, in via generale, i poteri disciplinari degli Organi della Giustizia Sportiva. A tal proposito, viene, anzitutto, in rilievo l’art. 16 C.G.S., a tenore del quale “gli organi di Giustizia Sportiva stabiliscono la specie e la misura delle sanzioni disciplinari, tenendo conto della natura e della gravità dei fatti commessi e valutate le circostanze aggravanti e attenuanti, nonché l’eventuale recidiva». Orbene, questa Corte ritiene che, diversamente da quanto affermato dalla Procura Federale, la Commissione Disciplinare Nazionale abbia fatto corretta applicazione del criterio direttivo di cui al prefato art. 16 C.G.S.. Invertendo l’esame dell’ordine dei motivi di gravame, devono, anzitutto, dichiararsi irrilevanti, ai fini della decisione del presente giudizio, le ragioni volte ad illustrare la contraddittorietà della decisione impugnata con riferimento alle sanzioni irrogate in altre analoghe fattispecie. Sotto tale profilo, è evidente che il pur legittimo e corretto richiamo ad esigenze di uniformità di comportamento in tutti i casi analoghi, non può tradursi nell’individuazione della specie e misura della sanzione per il tramite della comparazione con altri (asseriti) analoghi procedimenti. A prescindere dalla considerazione che non sono stati offerti idonei e puntuali dati oggettivi onde eventualmente poter pervenire ad un giudizio di identità delle condotte e di gravità dei fatti dedotti negli altri “analoghi” procedimenti, rimane comunque ferma la necessità di stabilire la sanzione da applicare con riferimento al solo concreto contesto di riferimento, oggetto del presente procedimento, essendo precluse, ai fini di cui trattasi, valutazioni comparative con -altre pur simili o analoghe- fattispecie. Peraltro, la configurazione di una eventuale disparità di trattamento, come detto, presupporrebbe un rapporto di chiara ed accertata coincidenza tra la condotta dedotta in giudizio e quella richiamata come parametro di riferimento e paragone, laddove, invece, dai generici elementi di cui qui si dispone, sembra potersi desumere una non perfetta sovrapponibilità delle stesse. Del resto, quella di concordare la sanzione, ai sensi e nei limiti di quanto previsto e consentito dall’art. 23 C.G.S., è una libera scelta, peraltro irretrattabile, delle parti, delle quali non può certo dolersi la Procura Federale. Quanto alla specifica lamentata incongruità ex se della sanzione fatta oggetto di appello, occorre osservare che, se la circostanza del pagamento effettuato in contanti perché (erroneamente, come detto) ritenuto, nella fattispecie, ammesso dall’ordinamento federale, non può essere considerata alla strega di una scriminante, la stessa può certamente essere valorizzata quale elemento da tenere presente ai fini della graduazione della sanzione. Infatti, la chiarezza della lettera della norma, che indica quale unica modalità di pagamento quella effettuata a mezzo bonifico bancario, previo addebito del conto dedicato, esclusivamente sul conto corrente indicato dai tesserati, dai lavoratori e collaboratori e dunque la considerazione che la violazione disciplinare si identifica nel mancato utilizzato di siffatta modalità, non significa che, una volta accertata e dichiarata la correlata responsabilità, non si debba procedere alla commisurazione della sanzione in relazione al concreto caso di specie. Per quanto sopra considerato, alla luce degli altri elementi che connotano il fatto oggetto di contestazione nel presente procedimento e, in particolare, tenuto conto che la A.C. Lumezzane S.p.A. ha effettuato (per le ragioni già ricordate) pagamenti secondo modalità diverse da quelle previste dall’art. 85, lett. c), parg. IV°, N.O.I.F. a solo n. 2 propri tesserati, per un complessivo importo di € 1.038,52 (, importo relativamente modesto se rapportato al complesso dei pagamenti effettuati ai propri tesserati e dipendenti, ritenuto di poter escludere, nel caso di specie, un evidente atteggiamento, in capo all’agente, di voluta contrapposizione all’ordinamento federale, Questa Corte reputa congrua la sanzione irrogata a ciascuno dei deferiti dalla Commissione Disciplinare Nazionale. Per questi motivi la C.G.F. respinge il ricorso come sopra proposto dal Procuratore Federale.
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16) RICORSO DEL PROCURATORE FEDERALE AVVERSO L’INCONGRUITÀ DELLE SANZIONI: AMMENDA DI € 500,00 AL SIG. CAVAGNA RENZO FAUSTO, PRESIDENTE DEL C.D.A. E LEGALE RAPPRESENTANTE P.T. DELL’A.C. LUMEZZANE S.P.A.; AMMENDA DI € 500,00 ALL’A.C. LUMEZZANE S.P.A., INFLITTE A SEGUITO DI PROPRIO DEFERIMENTO PER LE VIOLAZIONI RISPETTIVAMENTE ASCRITTE CON NOTA 6662/949PF10-11/SP/BLP DEL 21.3.2011, DEGLI ARTT. ARTT. 1, COMMA 1 E 4, COMMA 1 C.G.S., IN RELAZIONE ALL’ART. 85, LETTERA C), PARAGRAFO IV) NOIF (Delibera della Commissione Disciplinare Nazionale – Com. Uff. n. 88/CDN dell’ 11.5.2011)"