F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – Sezioni Unite – 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 305/CGF del 14 Giugno 2011 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 319/CGF del 22 Giugno 2011 18) RICORSO DEL PROCURATORE FEDERALE AVVERSO L’INCONGRUITÀ DELLE SANZIONI: AMMENDA DI € 500,00 AL SIG. TOCCAFONDI ANDREA, PRESIDENTE E LEGALE RAPPRESENTANTE DELL’A.C. PRATO S.P.A.; AMMENDA DI € 500,00 AL SIG. TOCCAFONDI PAOLO, CONSIGLIERE DELEGATO E LEGALE RAPPRESENTANTE DELL’A.C. PRATO S.P.A.; AMMENDA DI € 500,00 ALLA SIG.RA TOCCAFONDI DONATELLA, CONSIGLIERE DELEGATO E LEGALE RAPPRESENTANTE DELL’A.C. PRATO S.P.A.; AMMENDA DI € 500,00 ALL’A.C. PRATO S.P.A., INFLITTE A SEGUITO DI PROPRIO DEFERIMENTO PER LE VIOLAZIONI RISPETTIVAMENTE ASCRITTE CON NOTA 6764/965PF10-11/SP/BLP DEL 23.3.2011, DEGLI ARTT. ARTT. 1, COMMA 1 E 4, COMMA 1 C.G.S., IN RELAZIONE ALL’ART. 85, LETTERA C), PARAGRAFO IV) NOIF (Delibera della Commissione Disciplinare Nazionale – Com. Uff. n. 88/CDN dell’ 11.5.2011)

F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – Sezioni Unite - 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 305/CGF del 14 Giugno 2011 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 319/CGF del 22 Giugno 2011 18) RICORSO DEL PROCURATORE FEDERALE AVVERSO L’INCONGRUITÀ DELLE SANZIONI: AMMENDA DI € 500,00 AL SIG. TOCCAFONDI ANDREA, PRESIDENTE E LEGALE RAPPRESENTANTE DELL’A.C. PRATO S.P.A.; AMMENDA DI € 500,00 AL SIG. TOCCAFONDI PAOLO, CONSIGLIERE DELEGATO E LEGALE RAPPRESENTANTE DELL’A.C. PRATO S.P.A.; AMMENDA DI € 500,00 ALLA SIG.RA TOCCAFONDI DONATELLA, CONSIGLIERE DELEGATO E LEGALE RAPPRESENTANTE DELL’A.C. PRATO S.P.A.; AMMENDA DI € 500,00 ALL’A.C. PRATO S.P.A., INFLITTE A SEGUITO DI PROPRIO DEFERIMENTO PER LE VIOLAZIONI RISPETTIVAMENTE ASCRITTE CON NOTA 6764/965PF10-11/SP/BLP DEL 23.3.2011, DEGLI ARTT. ARTT. 1, COMMA 1 E 4, COMMA 1 C.G.S., IN RELAZIONE ALL’ART. 85, LETTERA C), PARAGRAFO IV) NOIF (Delibera della Commissione Disciplinare Nazionale – Com. Uff. n. 88/CDN dell’ 11.5.2011) La Corte di Giustizia Federale a Sezioni Unite si è riunita il giorno 14.6.2011 per decidere in ordine al ricorso proposto dal Procuratore Federale della F.I.G.C. avverso la decisione, pubblicata con il Com. Uff. n. 88/CDN dell’11.5.2011, con la quale la Commissione Disciplinare Nazionale, in esito al deferimento del Procuratore Federale della F.I.G.C., ha inflitto la sanzione dell’ammenda di € 500,00 al signor Andrea Toccafondi, Donatella Toccafondi, Paolo Toccafondi, nella qualità di presidente del C.d.A., il primo, e consigliere delegato, gli altri due, e tutti legali rappresentanti pro tempore della Società A.C. Prato, nonché alla medesima predetta A.C. Prato S.p.A., per la violazione delle disposizioni di cui all’art. 1, comma 1, C.G.S., in relazione all’art. 85, lettera c), paragrafo IV°) N.O.I.F. (Toccafondi Andrea, Donatella e Paolo) e dell’art. 4, comma 1, C.G.S. (A.C. Prato) per la condotta illecita ascritta ai sigg.ri Toccafondi relativa alla mancata utilizzazione del conto corrente indicato in sede di ammissione al campionato di competenza, al fine di effettuare il pagamento degli emolumenti dovuti ai propri tesserati per le mensilità di agosto e settembre 2010. Il procedimento ha origine dalla nota in data 23.2.2011 con cui la Co.Vi.So.C. segnalava che, dall’esame del report della Deloitte & Touche S.p.A., società di revisione incaricata dalla F.I.G.C. per l’effettuazione dei controlli, aveva riscontrato che la società A.C. Prato S.p.A. ha provveduto al pagamento degli emolumenti dovuti ad un tesserato per le mensilità di agosto e settembre 2010 utilizzando modalità difformi da quelle stabilite dall’art. 85 N.O.I.F., lett. c), punto IV°. Il Procuratore Federale, ritenuto che la suddetta condotta integra la violazione della norma di cui all’art. 1, comma 1, C.G.S., in relazione, appunto, a quella di cui all’art. 85, lett. c), punto IV°, N.O.I.F., che la stessa è ascrivibile ai sig.ri Andrea, Donatella e Paolo Toccafondi, legali rappresentanti pro-tempore della Società A.C. Prato S.p.A., nonché alla medesima predetta A.C. Prato S.p.A., in virtù del rapporto di immedesimazione organica tra i medesimi e la società e che da tale condotta deriva la responsabilità diretta della stessa predetta società A.C. Prato S.p.A., visto l’art. 32, comma 4, C.G.S., deferiva alla Commissione Disciplinare Nazionale sia i sigg.ri Andrea, Donatella e Paolo Toccafondi, per la violazione prima indicata, sia la A.C. Prato S.p.A. a titolo di responsabilità diretta ex art. 4, comma 1, C.G.S.. Così incardinatosi il procedimento e perfezionatosi il contraddittorio, i soggetti deferiti presentavano, nei termini assegnati, apposita memoria difensiva, chiedendo il proscioglimento. Illustrano, nella proprie difese, i deferiti, come la A.C. Prato S.p.A. abbia pagato tutti gli emolumenti ai propri tesserati e dipendenti mediante bonifico bancario utilizzando il conto corrente dedicato, “ad eccezione del pagamento dell’emolumento a favore del calciatore Diego Silvia Reis e del calciatore Pereira Dos Santo Wilker, ancorché per un limitato periodo di tempo”. Ciò in ragione del fatto che, a quel tempo, entrambi i calciatore “non erano nella condizione di poter accendere un conto corrente bancario, dunque la società non era in grado di rispettare il dettato” normativo di cui trattasi, Gli stessi predetti calciatori, peraltro, hanno autorizzato “a pagare a ciascuno di essi il corrispettivo pattuito mediante assegno circolare. E ciò al fine di evitare che i calciatori non ricevessero la loro retribuzione». Evidenziano, altresì, i deferiti che “la società, cercando di rispettare il più fedelmente possibile la sostanza della norma di cui all’art. 85, citato, ha emesso assegni circolari non trasferibili intestati ai predetti calciatori utilizzando la provvista giacente sul conto corrente dedicato». “Il calciatore Pereira Dos Santos Wilker ha stipulato un contratto di cono corrente bancario nel mese di agosto, e, dunque, la Società ha pagato l’emolumento a questi spettante (€ 1.116,02) mediante assegno circolare unicamente nel mese di luglio. Quanto, invece, alla posizione del calciatore Diego Silva Reis, in data 22.12.2010 la Questura di Prato ha rinnovato il permesso di soggiorno a favore di quest’ultimo. Il dipendente è così finalmente riuscito ad accendere un conto corrente bancario, fornendo alla Banca Nazionale del Lavoro tutta la documentazione necessaria per potere stipulare il contratto bancario sopra citato. A decorrere dal dicembre 2010 la società ha pagato il calciatore Diego Silva Reis mediante bonifico bancario». «Pertanto, gli istanti non possono essere considerati in alcun modo responsabili, quando la violazione non è determinata da colpa. Se così fosse, gli Istanti sarebbero considerati responsabili come conseguenza di un fatto a loro non imputabile […] Ad ogni buon conto, il preteso errore da parte degli Istanti (pagamento mediante assegno circolare e non mediante bonifico bancario) non merita una sanzione, dal momento che, a ben vedere, si tratta di un errore di natura formale e non sostanziale» In via subordinata, rileva la difesa dei deferiti l’illegittimità del deferimento notificato ad Andrea, Paolo e Donatella Toccafondi, causa l’insussistenza della responsabilità degli amministratori. All’udienza tenutasi innanzi alla Commissione Disciplinare il rappresentante della Procura Federale insisteva per la dichiarazione di responsabilità individuata nei riguardi di tutti i soggetti sottoposti a procedimento disciplinare, formulando richiesta di applicazione della sanzione dell’ammenda di € 7.000,00 a carico di ciascun deferito. La difesa dei deferiti ha richiesto l’accoglimento delle conclusioni riportate negli scritti difensivi. La Commissione Disciplinare Nazionale, ritenute sussistenti le violazioni ascritte ai sigg.ri Donatella, Paolo ed Andrea Toccafondi e, per essi, alla A.C. Prato S.p.A. e, pertanto, fondato il deferimento, dichiarava infondata “la richiesa di proscioglimento per insussistenza del fatto e per la ritenuta liceità dello stesso”. Infatti, argomenta la Commissione Disciplinare Nazionale, che “il dato letterale della norma posta a base del deferimento impone che i pagamenti vengano effettuati, esclusivamente, a mezzo di bonifico bancario dal conto corrente dedicato intestato alla società a quello che i tesserati devono indicare al momento della sottoscrizione del contratto. Pertanto, non è previsto né consentito un metodo equipollente, ancorché gli assegni circolari consegnati ai tesserati siano stati addebitati sul conto corrente dedicato». Ciò premesso, riteneva congrua e, quindi, infliggeva la sanzione dell’ammenda di € 500,00 a carico di ciascuno dei soggetti deferiti, sia in ragione delle “modalità attraverso le quali il pagamento è stato effettuato – mediante assegni circolari tratti sul conto corrente dedicato – che ne consentono la tracciabilità, sia in ragione dell’entità dello stesso». Avverso la suddetta decisione della Commissione Disciplinare Nazionale ha proposto ricorso il Procuratore Federale della F.I.G.C., articolando due specifici motivi d’appello. Con il primo motivo di gravame, intestato «errata valutazione e/o applicazione delle disposizioni federali in materia di strumenti di pagamento degli emolumenti dovuti ai tesserati stabiliti dalla normativa federale», la Procura ritiene «del tutto irragionevole» e «priva di carattere afflittivo» la sanzione inflitta. Ricordata la lettera della disposizione violata, secondo cui gli «emolumenti devono essere corrisposti esclusivamente a mezzo bonifico bancario, utilizzando il conto corrente indicato dalla società al momento dell’iscrizione al campionato», la Procura evidenzia come si tratti di «previsione chiara, non suscettibile di interpretazione diversa da quella letterale, che ribadisce nell’ordinamento federale l’esigenza di assicurare la trasparenza e la tracciabilità dei pagamenti effettuati, attraverso l’obbligo imposto alle società di indicare il c.d. conto dedicato, quale requisito ai fini dell’ammissione al campionato professionistico di competenza e, di conseguenza, previsto quale unico mezzo di pagamento dalle disposizioni regolamentari in materia di pagamenti periodici ai propri tesserati». È erroneo, dunque, secondo la ricorrente, «commisurare la sanzione all’entità del pagamento effettuato con strumento diverso rispetto a quello imposto dal sistema federale», atteso che «la violazione disciplinare si identifica nella modalità di pagamento, cioè nel non aver utilizzato il conto indicato in sede di ammissione ai campionati, a prescindere dall’importo pagato in maniera difforme». Con il secondo motivo di gravame, intestato «contraddittorietà della decisione con riferimento alle valutazioni di congruità effettuate per altre fattispecie analoghe», il Procuratore Federale censura la decisione della Commissione Disciplinare Nazionale nella parte in cui, sotto il profilo della congruità della pena, non tiene conto che analoga fattispecie è stata definita con una sanzione di € 3.500,00, concordata tra le parti in applicazione degli artt. 23 e 24 C.G.S., quale effetto delle riduzioni operate sulla sanzione di partenza di € 7.000,00. Evidentemente, argomenta la Procura Federale, la Commissione Disciplinare Nazionale ha ritenuto congrua la sanzione base «richiesta per uniformità di comportamento in tutti i casi analoghi» e, quindi, la sanzione applicata nel caso di specie è incongrua rispetto a quelle irrogate in sede di definizione concordata del procedimento, «che dovrebbe avere un valore sostanzialmente premiante nel caso in cui i soggetti deferiti ammettano le proprie responsabilità chiedano di definire il procedimento in forma abbreviata», essendosi, invece, rivelata oggettivamente penalizzante. Conclude, dunque, la Procura federale affinché l’adita Corte di Giustizia Federale, in parziale riforma della impugnata decisione, «voglia comminare a ciascun deferito la sanzione dell’ammenda di € 7.000,00, […] o, in subordine, quella ritenuta di giustizia […] in misura comunque superiore a quella già decisa in primo grado». I resistenti hanno presentato atto di controdeduzioni, eccependo, anzitutto, inammissibilità e/o infondatezza del ricorso della Procura Federale, per violazione dell’art. 37, primo comma, lett. a) e b) C.G.S., atteso, che “la Procura Federale non ha comunicato alcunchè agli odierni resistenti entro il termine del 14.5.2011, cioè entro il termine di tre giorni, a decorrere dalla data di pubblicazione della decisione della Commissione Disciplinare Nazionale, avvenuta in data 11.5.2011». Nel merito, sostanzialmente reiterando le argomentazioni già svolte in prime cure, i deferiti hanno chiesto di essere mandati assolti, attesa l’erronea valutazione e/o applicazione dell’art. 85 da parte della predetta Commissione, alla luce del fatto che quella impiegata dal Prato era l’unica modalità di pagamento concretamente utilizzabile dalla società, del modestissimo ammontare dei pagamenti di cui trattasi e delle concrete modalità di pagamenti impiegate (assegni corcolari n.t.). I deferiti, infine, hanno chiesto, in subordine, dichiararsi l’illegittimità della decisione impugnata, in quanto i sigg.ri Toccafondi, quali amministratori, non possono essere considerati responsabili di alcuna asserita violazione e dal momento che non hanno commesso il fatto e, in via incidentale, annullarsi il deferimento, poiché la condotta è frutto di un errore incolpevole sul fatto e sul diritto. All’udienza dibattimentale, il rappresentante della ricorrente Procura Federale, ha insistito per l’accoglimento dell’appello, mentre la difesa dei resistenti ha chiesto respingersi il ricorso. Il ricorso in appello proposto dalla Procura Federale è infondato. Occorre, in via preliminare, esaminare l’eccezione di inammissibilità del ricorso in appello proposto dalla Procura Federale, svolta dai resistenti in relazione all’art. 37 C.G.S.. L’eccezione è priva di pregio. Recita la norma di cui all’art. 37, comma 1, C.G.S.: 1. Il procedimento innanzi alla Corte di Giustizia Federale è instaurato: a) su ricorso della parte, che deve essere inviato entro il settimo giorno successivo alla data di pubblicazione del comunicato ufficiale con il quale è stata resa nota la decisione che si intende impugnare. In caso di decisione per la quale è prescritto l’obbligo di diretta comunicazione alle parti, entro il settimo giorno successivo alla data in cui è pervenuta la comunicazione. Le parti hanno diritto di ottenere, a loro spese, copia dei documenti ufficiali. La relativa richiesta, formulata come dichiarazione di reclamo, deve essere preannunciata all’organo competente entro tre giorni dalla data di pubblicazione nel comunicato ufficiale del provvedimento che si intende impugnare. Analoga comunicazione deve essere inviata contestualmente alla controparte. Entro il suddetto termine di tre giorni, l’appellante deve inviare all’organo competente la tassa prevista. La parte appellata può ricevere copia dei documenti ufficiali ove ne faccia richiesta entro le ore 24.00 del giorno feriale successivo a quello in cui ha ricevuto la dichiarazione dell’appellante. Nel caso di richiesta dei documenti ufficiali, l’appellante deve inviare i motivi di reclamo entro il settimo giorno successivo a quello in cui ha ricevuto copia degli stessi. b) su ricorso della Procura federale, avverso decisioni relative ai deferimenti dalla stessa disposti. Il ricorso deve essere proposto con le stesse modalità e termini indicati alla lettera a). La tassa non è dovuta. c) su ricorso del Presidente federale, anche su segnalazione dei Presidenti delle Leghe e del Presidente delegato del Settore per l’attività giovanile e scolastica. Il Presidente federale può impugnare le decisioni adottate dai Giudici sportivi o dalle Commissioni disciplinari quando ritenga che queste siano inadeguate o illegittime. Il Presidente federale può proporre ricorso alla Corte di giustizia federale entro sessanta giorni dalla pubblicazione del comunicato ufficiale contenente la motivazione. La tassa non è dovuta». Orbene, sulla base del chiaro disposto normativo sopra richiamato, il ricorso della Procura Federale risulta ammissibile e rituale, essendo stato proposto nei termini indicati, ossia entro il settimo giorno dalla data di pubblicazione della decisione della Commissione Disciplinare Nazionale. Né coglie nel segno l’eccezione dei resistenti che lamentano di non aver ricevuto, da parte della Procura Federale, alcuna comunicazione nel termine del 14.5.2011, ossia di 3 giorni dalla pubblicazione della decisione impugnata. Infatti, sul punto non può che osservarsi come non risulti alcuna richiesta di atti o di dichiarazione di reclamo da parte della Procura federale e, dunque, è privo di efficacia il richiamo all’onere di comunicazione alla controparte, previsto dalla suddetta norma. Il predetto ricorso, come detto, è però infondato. La norma di cui all’art. 85, lett. c), punto IV°, N.O.I.F. così recita: «Le società devono documentare alla FIGC-Co.Vi.So.C., secondo le modalità e le procedure stabilite dalla F.I.G.C., entro quarantacinque giorni dalla chiusura di ciascun trimestre, l’avvenuto pagamento di tutti gli emolumenti dovuti sino alla chiusura del predetto trimestre ai tesserati lavoratori dipendenti e collaboratori addetti al settore sportivo con contratti ratificati. I suddetti emolumenti devono essere corrisposti esclusivamente a mezzo bonifico bancario, utilizzando il conto corrente indicato dalla società esclusivamente sul conto corrente indicato dai tesserati, dai lavoratori dipendenti e dai collaboratori addetti al settore sportivo in sede di sottoscrizione del contratto». Pacifica la sussistenza della violazione imputata ai deferiti, comprovata dagli accertamenti effettuati dalla società di revisione incaricata dalla F.I.G.C.. Né appare configurabile l’ipotesi dell’errore scusabile, invocata dai resistenti, atteso che l’errore sul precetto non incide in alcun modo sull’an e sul tipo di responsabilità. Sotto tale profilo, peraltro, il fatto che il pagamento ai due calciatori di cui trattasi (per la mensilità di luglio, agosto e settembre 2010, Diego Silva Reis e per quella di settembre 2010, Wilker Pereira Dos Santos), sia stato effettuato dal Prato a mezzo assegno circolare, anziché bonifico dal conto dedicato, solo perché gli interessati erano nell’impossibilità di accendere un rapporto di c/c bancario, non può essere assunto quale elemento giustificativo della contestata condotta. Del resto, ben avrebbe dovuto, utilizzando la dovuta diligenza, la società Prato attivarsi per richiedere tempestivamente i necessari dati bancari, anche considerato che la norma prevede che la suddetta indicazione avvenga già in sede di “sottoscrizione del contratto”. I legali rappresentanti della società deferita, pertanto, devono essere chiamati a rispondere per aver realizzato, seppur per le ragioni illustrate, con piena coscienza e volontà dei suoi elementi costitutivi, il fatto tipico previsto dalla disposizione violata. Correttamente, dunque, la Commissione Disciplinare Nazionale ha ritenuto sussistere la violazione contestata. Sotto tale profilo, dunque, è infondato il ricorso incidentale, peraltro irritualmente proposto, dai resistenti. Dichiarata, la sussistenza della violazione e la correlata responsabilità dei soggetti tutti resistenti, il problema si pone soltanto in termini di determinazione della sanzione, considerato che, per la fattispecie, le N.O.I.F. non stabiliscono né la specie, né la misura. Infatti, l’art. 90 N.O.I.F. fissa la misura minima di sanzione esclusivamente con riferimento alla violazione, da parte delle società e dei loro dirigenti, dell’obbligo di trasmissione dei dati e documenti di cui agli artt. 80 e 85 delle medesime N.O.I.F., individuandola, per le società della Lega Italiana Calcio Professionistico, nell’ammenda non inferiore ad € 10.000,00. Ciò posto, occorre rifarsi alle disposizioni che regolano, in via generale, i poteri disciplinari degli Organi della Giustizia Sportiva. A tal proposito, viene, anzitutto, in rilievo l’art. 16 C.G.S., a tenore del quale “gli organi di Giustizia Sportiva stabiliscono la specie e la misura delle sanzioni disciplinari, tenendo conto della natura e della gravità dei fatti commessi e valutate le circostanze aggravanti e attenuanti, nonché l’eventuale recidiva». Orbene, questa Corte ritiene che, diversamente da quanto affermato dalla Procura Federale, la Commissione Disciplinare Nazionale abbia fatto corretta applicazione del criterio direttivo di cui al prefato art. 16 C.G.S.. Occorre, dunque, valutare il complesso degli elementi acquisiti agli atti, nel tentativo di commisurare la sanzione alla concreta gravità del fatto ed al suo effettivo disvalore. Si ritiene, infatti, debba essere questo il criterio-guida nella fase commisurativa, alla luce dei principi di stretta proporzionalità, adeguatezza retributiva ed efficacia in termini di prevenzione, sia essa generale o speciale, nella prospettiva, in particolare, della riduzione della frequenza ed intensità lesiva dei comportamenti non aderenti alle indicazioni dell’ordinamento federale. In tal ottica, come correttamente sostenuto dalla reclamante, si rivelerebbe inutile, inefficace e deresponsabilizzante una sanzione priva di effettivo carattere afflittivo e l’attribuzione di un corposo rilievo scusante all’errore sulla norma potrebbe suggerire nell’agente un preordinato, quanto pericoloso, disinteresse per la corretta applicazione della normativa che regola l’attività delle società affiliate alla F.I.G.C. Nel contempo, però, sarebbe strutturalmente inidonea una sanzione eccessiva rispetto al fatto ed alla sua gravità ed intensità lesiva, alla luce del contesto complessivo in cui si inserisce la condotta e tenuto conto delle ragioni della stessa. Insomma, il difficile compito di concreta determinazione del tipo e della misura della sanzione attribuito, nella fattispecie, agli organi di giustizia sportiva si connota per una tensione ideale verso l’individuazione della giusta strategia sanzionatoria da costruire in rapporto allo specifico fatto ed al rilievo degli elementi necessari per graduare la colpevolezza. In tal ottica, se la invocata difficoltà di corretta applicazione della previsione federale, attesa la mancata comunicazione, per le ragioni anzidette, dei c/c da parte dei due calciatori di cui trattasi, non può essere considerata alla strega di una scriminante, può, invece, essere certamente valorizzata quale circostanza attenuante ai fini della graduazione della sanzione. Infatti, la chiarezza della lettera della norma, che indica quale unica modalità di pagamento quella effettuata a mezzo bonifico bancario, previo addebito del conto dedicato, esclusivamente sul conto corrente indicato dai tesserati, dai lavoratori e collaboratori e dunque la considerazione che la violazione disciplinare si identifica nel mancato utilizzato di siffatta modalità, non significa che, una volta accertata e dichiarata la correlata responsabilità, non si debba procedere alla commisurazione della sanzione in relazione al concreto caso di specie. Inoltre, è già stato evidenziato come l’esigenza sottesa alla disposizione violata sia essenzialmente quella di assicurare la trasparenza e la tracciabilità dei pagamenti effettuati ai propri tesserati e dipendenti. Orbene, sotto tale profilo, è possibile osservare come i pagamenti effettuati, tramite assegni circolari non trasferibili, per il periodo di riferimento agosto – settembre 2010, per un importo di € 3.295,50 a favore di Diego Silva Reis e di € 1.116,02 a favore di Wilker Pereira Dos Santos, consentano, comunque, una certa tracciabilità. In tale quadro di riferimento, complessivamente considerato il materiale probatorio acquisito al giudizio, ritenuto come lo stesso non lasci trapelare, nella condotta dei legali rappresentanti del Prato S.p.A., un evidente atteggiamento di voluta contrapposizione all’ordinamento federale, tenuto conto della natura e della gravità della violazione, reputa Questa Corte congrua la sanzione inflitta dalla Commissione Disciplinare Nazionale. In questa prospettiva appaiono, peraltro, irrilevanti, ai fini della decisione del presente giudizio, le argomentazioni addotte dalla Procura Federale con il secondo motivo di gravame, volte ad illustrare la contraddittorietà della decisione impugnata con riferimento alle sanzioni irrogate in altre analoghe fattispecie. Sotto tale profilo, è evidente che il pur legittimo e corretto richiamo ad esigenze di uniformità di comportamento in tutti i casi analoghi, non può tradursi nell’individuazione della specie e misura della sanzione per il tramite della comparazione con altri (asseriti) analoghi procedimenti. A prescindere dalla considerazione che non sono stati offerti idonei e puntuali dati oggettivi onde eventualmente poter pervenire ad un giudizio di identità delle condotte e di gravità dei fatti dedotti negli altri “analoghi” procedimenti, rimane comunque ferma la necessità di stabilire la sanzione da applicare con riferimento al solo concreto contesto di riferimento, oggetto del presente procedimento, essendo precluse, ai fini di cui trattasi, valutazioni comparative con altre pur simili o analoghe fattispecie. Peraltro, la configurazione di una eventuale disparità di trattamento, come detto, presupporrebbe un rapporto di chiara ed accertata coincidenza tra la condotta dedotta in giudizio e quella richiamata come parametro di riferimento e paragone, laddove, invece, dai generici elementi di cui qui si dispone, sembra potersi desumere una non perfetta sovrapponibilità delle stesse. Del resto, quella di concordare la sanzione, ai sensi e nei limiti di quanto previsto e consentito dall’art. 23 C.G.S., è una libera scelta, peraltro irretrattabile, delle parti, delle quali non può certo dolersi la Procura Federale. Per questi motivi la C.G.F. respinge il ricorso come sopra proposto dal Procuratore Federale.
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