LEGA NAZIONALE DILETTANTI – STAGIONE SPORTIVA 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd.it e sul Comunicato Ufficiale N. 119 del 31/01/2011 DECISIONI DELLA COMMISSIONE ACCORDI ECONOMICI 1)RICORSO DEL CALCIATORE Giovanni CHIMIRRI/S.S.MILAZZO S.r.l.
LEGA NAZIONALE DILETTANTI – STAGIONE SPORTIVA 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd.it e sul Comunicato Ufficiale N. 119 del 31/01/2011
DECISIONI DELLA COMMISSIONE ACCORDI ECONOMICI
1)RICORSO DEL CALCIATORE Giovanni CHIMIRRI/S.S.MILAZZO S.r.l.
Con reclamo, trasmesso tramite Racc.A.R.in data 12/10/2010 il sig.Giovanni CHIMIRRI , si rivolgeva a
questa Commissione esponendo di aver concluso con la Società S.S.MILAZZO S.r.l. un accordo economico
prevedente la corresponsione lorda di €.7.500,00 relativamente alla Stagione Sportiva 2009/2010.
Precisando di aver percepito rate per €.6.000,00 richiedeva la condanna della Società al pagamento della
rimanente somma di €.1.500,00.
La Società non depositava alcuna memoria difensiva in merito.
Rileva la Commissione che la documentazione prodotta in atti – cfr. accordo allegato – offre ampio e decisivo
riscontro della pretesa azionata dal ricorrente, risultando provata sia la conclusione dell’ accordo, alla stregua
del quale viene richiesto il pagamento, sia l’ ammontare della somma pretesa in forza del compenso ivi
indicato.
P.Q.M.
La Commissione Accordi Economici presso la Lega Nazionale Dilettanti,condanna la Società S.S.MILAZZO
S.r.l. al pagamento in favore del sig.Giovanni CHIMIRRI, della somma di €.1.500,00. Dispone la restituzione
della tassa reclamo versata.
Si fa obbligo alla Società di comunicare alla Lega Italiana Calcio Professionistico, i termini dell’avvenuto
pagamento inviando copia della liberatoria e del documento di identità del calciatore regolarmente datati e
firmati dallo stesso entro e non oltre 30 giorni (trenta) dalla data della presente comunicazione giusto quanto
previsto dall’art.94 ter comma 11 delle N.O.I.F.