LEGA NAZIONALE DILETTANTI – STAGIONE SPORTIVA 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd.it e sul Comunicato Ufficiale N. 119 del 31/01/2011 DECISIONI DELLA COMMISSIONE ACCORDI ECONOMICI 14) RICORSO DELLA CALCIATRICE Silvia PISANO/TORINO C.F.
LEGA NAZIONALE DILETTANTI – STAGIONE SPORTIVA 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd.it e sul Comunicato Ufficiale N. 119 del 31/01/2011
DECISIONI DELLA COMMISSIONE ACCORDI ECONOMICI
14) RICORSO DELLA CALCIATRICE Silvia PISANO/TORINO C.F.
Con reclamo, trasmesso tramite Racc.A.R.in data 5/11/2010 la Sig.na Silvia PISANO, si rivolgeva a
questa Commissione esponendo di aver concluso con la Società TORINO CALCIO FEMMINILE, un accordo
economico prevedente la corresponsione lorda di €.2.750,00 relativamente alla Stagione Sportiva 2009/10 per
il periodo 1/2/2010 – 30/6/2010
Precisando di aver percepito rate per €.1.100,00 richiedeva il riconoscimento della rimanente somma fino a
maggio 2010 di €.825,00.
In data 16/11/2010 la Società inviava le proprie contro deduzioni in merito.
Il reclamo appare fondato.
Ed invero, anche alla luce di quanto dedotto dalla reclamante nella memoria del 27/11/2010 con riferimento ai
periodi di malattia, la Società non ha dimostrato specifiche condotte inadempienti della stessa reclamante,
nella forma e nella sostanza idonee a giustificare il mancato pagamento dell’intero importo previsto
dall’accordo economico e nel rispetto delle normative federali.
Quanto alla contestazione della Società circa il presunto svolgimento di attività calcistica per altri soggetti,
appare comprovato che la reclamante abbia svolto solo saltuarie assistenze senza una partecipazione attiva in
favore di bambini presso un centro di Collegno in orari diversi e compatibili con gli impegni verso la Società,
attività questa che non integra violazione dell’accordo economico e non può aver arrecato alla Società
pregiudizio alcuno.
In fine, irrilevanti appaiono i riferimenti della Società a vicende relative alla Stagione Sportiva 2008/09, tanto
più che l’accordo economico è stato poi confermato anche per la Stagione Sportiva 2009/10.
P.Q.M.
La Commissione Accordi Economici presso la Lega Nazionale Dilettanti,condanna la Società TORINO
CALCIO FEMMINILE ,al pagamento in favore della sig.na Silvia PISANO, della somma di €.825,00.
Dispone la restituzione della tassa reclamo versata.
Si fa obbligo alla Società di comunicare alla Divisione Calcio Femminile i termini dell’avvenuto pagamento
inviando copia della liberatoria e del documento di identità del calciatore regolarmente datati e firmati dallo
stesso entro e non oltre 30 giorni (trenta) dalla data della presente comunicazione giusto quanto previsto
dall’art.94 ter comma 11 delle N.O.I.F.