LEGA NAZIONALE DILETTANTI – STAGIONE SPORTIVA 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd.it e sul Comunicato Ufficiale N. 119 del 31/01/2011 DECISIONI DELLA COMMISSIONE ACCORDI ECONOMICI 2) RICORSO DEL CALCIATORE Giuseppe ARNONE/S.S.MILAZZO S.r.l.
LEGA NAZIONALE DILETTANTI – STAGIONE SPORTIVA 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd.it e sul Comunicato Ufficiale N. 119 del 31/01/2011
DECISIONI DELLA COMMISSIONE ACCORDI ECONOMICI
2) RICORSO DEL CALCIATORE Giuseppe ARNONE/S.S.MILAZZO S.r.l.
Con reclamo, trasmesso tramite Racc.A.R.in data 5/11/2011 il sig.Giuseppe ARNONE si rivolgeva a
questa Commissione esponendo di aver concluso con la Società S.S.MILAZZO S.r.l. un accordo economico
prevedente la corresponsione lorda di €.5.500,00 relativamente alla Stagione Sportiva 2009/2010.
Precisando di aver percepito rate per €.1.600,00 richiedeva la condanna della Società al pagamento della
rimanente somma di €.3.900,00.
La Società in data 25/11/2010 depositava le proprie contro deduzioni in merito, asserendo che il calciatore
avrebbe commesso la violazione dell’art.21 bis comma 4 non allegando la copia dell’accordo economico
depositato alla Racc.A.R. inviata alla Stessa Società.
Tutto questo non trova riscontro nell,art.21 bis comma 4 del Regolamento L.N.D. perché quanto riportato sullo
stesso è valido per la Racc.A.R. inviata alla Commissione Accordi Economici contenente il reclamo. Si precisa
tra l’altro che la Scrivente Commissione decide sulla base degli importi lordi trascritti sull’Accordo
Economico.
Rileva la Commissione che la documentazione prodotta in atti – cfr. accordo allegato – offre ampio e decisivo
riscontro della pretesa azionata dal ricorrente, risultando provata sia la conclusione dell’ accordo, alla stregua
del quale viene richiesto il pagamento, sia l’ ammontare della somma pretesa in forza del compenso ivi
indicato.
P.Q.M.
La Commissione Accordi Economici presso la Lega Nazionale Dilettanti,condanna la Società S.S.MILAZZO
S.r.l. al pagamento in favore del sig.Giuseppe ARNONE, della somma di €.3.900,00.
Dispone la restituzione della tassa reclamo versata.
Si fa obbligo alla Società di comunicare alla Lega Italiana Calcio Professionistico i termini dell’avvenuto
pagamento inviando copia della liberatoria e del documento di identità del calciatore regolarmente datati e
firmati dallo stesso entro e non oltre 30 giorni (trenta) dalla data della presente comunicazione giusto quanto
previsto dall’art.94 ter comma 11 delle N.O.I.F.