LEGA NAZIONALE DILETTANTI – STAGIONE SPORTIVA 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd.it e sul Comunicato Ufficiale N. 119 del 31/01/2011 DECISIONI DELLA COMMISSIONE ACCORDI ECONOMICI 4) RICORSO DEL CALCIATORE Alessio FIORI/S.S.REAL MONTECCHIO
LEGA NAZIONALE DILETTANTI – STAGIONE SPORTIVA 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd.it e sul Comunicato Ufficiale N. 119 del 31/01/2011
DECISIONI DELLA COMMISSIONE ACCORDI ECONOMICI
4) RICORSO DEL CALCIATORE Alessio FIORI/S.S.REAL MONTECCHIO
Con reclamo, trasmesso tramite Racc.A.R.in data 7/12/2010 il sig.Alessio FIORI si rivolgeva a
questa Commissione esponendo di aver concluso con la Società S.S.REAL MONTECCHIO un accordo
economico prevedente la corresponsione lorda di €.6.600,00 relativamente alla Stagione Sportiva 2009/2010.
Precisando di aver percepito rate per €.3.300,00 richiedeva la condanna della Società al pagamento della
rimanente somma di €.3.300,00
Rileva la Commissione che la documentazione prodotta in atti – cfr. accordo allegato – offre ampio e decisivo
riscontro della pretesa azionata dal ricorrente, risultando provata sia la conclusione dell’ accordo, alla stregua
del quale viene richiesto il pagamento, sia l’ ammontare della somma pretesa in forza del compenso ivi
indicato.
P.Q.M.
La Commissione Accordi Economici presso la Lega Nazionale Dilettanti,condanna la Società S.S.REAL
MONTECCHIO al pagamento in favore del sig.Alessio FIORI, della somma di €.3.300,00. Dispone la
restituzione della tassa reclamo versata.
Si fa obbligo alla Società di comunicare al Comitato Regionale Marche i termini dell’avvenuto pagamento
inviando copia della liberatoria e del documento di identità del calciatore regolarmente datati e firmati dallo
stesso entro e non oltre 30 giorni (trenta) dalla data della presente comunicazione giusto quanto previsto
dall’art.94 ter comma 11 delle N.O.I.F.