LEGA NAZIONALE DILETTANTI – STAGIONE SPORTIVA 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd.it e sul Comunicato Ufficiale N. 119 del 31/01/2011 DECISIONI DELLA COMMISSIONE ACCORDI ECONOMICI 5) RICORSO DEL CALCIATORE Angelo DE MARCO/MORRO D’ORO CALCIO S.r.l.
LEGA NAZIONALE DILETTANTI – STAGIONE SPORTIVA 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd.it e sul Comunicato Ufficiale N. 119 del 31/01/2011
DECISIONI DELLA COMMISSIONE ACCORDI ECONOMICI
5) RICORSO DEL CALCIATORE Angelo DE MARCO/MORRO D’ORO CALCIO S.r.l.
Con reclamo, trasmesso tramite Racc.A.R.in data 8/10/2010 il sig.Angelo DE MARCO, si rivolgeva a
questa Commissione esponendo di aver concluso con la Società MORRO D’ORO CALCIO S..r.l. un accordo
economico prevedente la corresponsione lorda di €.1.500,00 relativamente alla Stagione Sportiva 2009/2010.
Precisando di non aver percepito alcuna rata, richiedeva la condanna della Società al pagamento dell’intera
somma prevista dall’accordo economico depositato.
La Società in data 4/1/2011 inviava le proprie controdeduzioni.
Si rileva preliminarmente che le stesse sono in violazione con l’art.21 bis del Regolamento L.N.D. in quanto
trasmesse fuori termine massimo e senza allegazione della ricevuta in originale dell’invio anche alla
controparte.
Rileva la Commissione che la documentazione prodotta in atti – cfr. accordo allegato – offre ampio e decisivo
riscontro della pretesa azionata dal ricorrente, risultando provata sia la conclusione dell’ accordo, alla stregua
del quale viene richiesto il pagamento, sia l’ ammontare della somma pretesa in forza del compenso ivi
indicato.
P.Q.M.
La Commissione Accordi Economici presso la Lega Nazionale Dilettanti,condanna la Società MORRO
D’ORO CALCIO S.r.l. al pagamento in favore del sig.Angelo DE MARCO della somma di 1.500,00
Dispone la restituzione della tassa reclamo versata.
Si fa obbligo alla Società di comunicare al Comitato Regionale Abruzzo i termini dell’avvenuto pagamento
inviando copia della liberatoria e del documento di identità del calciatore regolarmente
datati e firmati dallo stesso entro e non oltre 30 giorni (trenta) dalla data della presente comunicazione giusto
quanto previsto dall’art.94 ter comma 11 delle N.O.I.F.
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