LEGA NAZIONALE DILETTANTI – STAGIONE SPORTIVA 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd.it e sul Comunicato Ufficiale N. 145 del 16/03/2011 DECISIONI DELLA COMMISSIONE ACCORDI ECONOMICI 12) RICORSO DEL CALCIATORE Matteo COLAGIONE/U.S.BITONTO

LEGA NAZIONALE DILETTANTI – STAGIONE SPORTIVA 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd.it e sul Comunicato Ufficiale N. 145 del 16/03/2011 DECISIONI DELLA COMMISSIONE ACCORDI ECONOMICI 12) RICORSO DEL CALCIATORE Matteo COLAGIONE/U.S.BITONTO Con reclamo, trasmesso tramite Racc.A.R.in data 1/12/2010 il sig.Matteo COLAGIONE, si rivolgeva a questa Commissione esponendo di aver concluso con la Società U.S.BITONTO un accordo economico prevedente la corresponsione lorda di €.15.000,00 relativamente alla Stagione Sportiva 2009/2010. Precisando di aver percepito rate per €.6.500,00 richiedeva la condanna della Società al pagamento della rimanente somma di €.8.500,00. Rileva la Commissione che la documentazione prodotta in atti – cfr. accordo allegato – offre ampio e decisivo riscontro della pretesa azionata dal ricorrente, risultando provata sia la conclusione dell’ accordo, alla stregua del quale viene richiesto il pagamento, sia l’ ammontare della somma pretesa in forza del compenso ivi indicato. P.Q.M. La Commissione Accordi Economici presso la Lega Nazionale Dilettanti,condanna la Società U.S.BITONTO al pagamento in favore del sig.Matteo COLAGIONE, della somma di €.8.500,00. Dispone la restituzione della tassa reclamo versata. Si fa obbligo alla Società di comunicare al Comitato Regionale Puglia i termini dell’avvenuto pagamento inviando copia della liberatoria e del documento di identità del calciatore regolarmente datati e firmati dallo stesso entro e non oltre 30 giorni (trenta) dalla data della presente comunicazione giusto quanto previsto dall’art.94 ter comma 11 delle N.O.I.F.
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