LEGA NAZIONALE DILETTANTI – STAGIONE SPORTIVA 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd.it e sul Comunicato Ufficiale N. 156 del 18/04/2011 DECISIONI DELLA COMMISSIONE ACCORDI ECONOMICI 10) RICORSO DEL CALCIATORE Nicola COSTANZO/POL.GAETA S.r.l.

LEGA NAZIONALE DILETTANTI – STAGIONE SPORTIVA 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd.it e sul Comunicato Ufficiale N. 156 del 18/04/2011 DECISIONI DELLA COMMISSIONE ACCORDI ECONOMICI 10) RICORSO DEL CALCIATORE Nicola COSTANZO/POL.GAETA S.r.l. Con Racc.A.R. in data1 09/02/2011 il sig.Nicola COSTANZO, proponeva ricorso a questa Commissione esponendo di aver concluso con la Società POL.GAETA S.r.l. un accordo economico prevedente il compenso lordo di €.7.500,00 relativamente alla Stagione Sportiva 2009/10. Si rileva preliminarmente che al ricorso non è stata allegata la ricevuta in originale della Racc.A.R. inviata alla Società (così come previsto dall’art.21 bis del Regolamento L.N.D. P.Q.M La Commissione Accordi Economici presso la L.N.D. dichiara inammissibile il reclamo proposto dal Sig.Nicola COSTANZO, nei confronti della Società POL.GAETA S.r.l., per violazione dell’art.21 bis del Regolamento L.N.D. Dispone che la tassa reclamo versata venga incamerata
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