LEGA NAZIONALE DILETTANTI – STAGIONE SPORTIVA 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd.it e sul Comunicato Ufficiale N. 156 del 18/04/2011 DECISIONI DELLA COMMISSIONE ACCORDI ECONOMICI 1)RICORSO DEL CALCIATORE Michele ALESSANDRO/A.C.R.MESSINA S.r.l.

LEGA NAZIONALE DILETTANTI – STAGIONE SPORTIVA 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd.it e sul Comunicato Ufficiale N. 156 del 18/04/2011 DECISIONI DELLA COMMISSIONE ACCORDI ECONOMICI 1)RICORSO DEL CALCIATORE Michele ALESSANDRO/A.C.R.MESSINA S.r.l. Con reclamo datato 01/04/2010, inoltrato a mezzo raccomandata a.r. tanto alla società controinteressata quanto alla Commissione Accordi Economici, il sig. Alessandro Michele chiedeva la condanna della A.C.R. Messina s.r.l. al pagamento di € 2.200,00, quale residuo del compenso globale annuo previsto nell'Accordo Economico sottoscritto dalle parti; accludeva, altresì, la relativa tassa prescritta dall'art. 21 bis, comma 5°, del Regolamento della Lega Nazionale Dilettanti, pari a € 50,00. La società controinteressata in data 16.04.2010 presentava le proprie controdeduzioni, di nulla dovere allegando a proposito una copia di quietanza liberatoria datata 17.12.2009 ove il reclamante dichiarava di ricevere l'importo di € 3.500,00 rilasciando all'uopo dichiarazione di nulla più avere a pretendere. Alla fissata udienza del 07.05.2010 avanti alla C.A.E. comparivano, giusta delega prodotta, i legali rappresentanti delle parti il legale del reclamante espressamente affermava e dichiarava la falsità della ricevuta di quietanza. Meglio, affermava che la ricevuta di quietanza è stata dallo stesso sottoscritta non disconoscendone la firma, ma il contenuto infatti, il legale del reclamante dichiarava che la ricevuta recava originariamente l'importo di € 500,00 e successivamente la società avrebbe anteposto alla predetta cifra il numero tre, alternado così l'originaria liberatoria da € 500,00 ad 3.500,00, ed aggiungendo in lettere l'importo di € 3.500,00 che in origine non compariva nella dichiarazione laddove era indicato l'importo di € 500,00. Emerge ictu oculi la grave contraddittorietà delle reciproche posizioni. Contraddittorietà che di fatto va a inficiare il contenzioso di falsità e di illiceità sotto il profilo dell'indebita richiesta di somme. La Commissione alla riunione del 07.05.2010 faceva presente a viva voce alle parti l'eventuale ripercussione relativamente alle dedotte falsità e alle eventuali indebite richieste con la necessità di rimettere il tutto alla Procura Federale, in modo che la stessa potesse riferire alla C.A.E. la presenza o meno di evidenti illeciti. Per evitare ciò unanimemente la Commissione riteneva di dover convocare ulteriormente personalmente le parti interessate affinchè le stesse potessero confermare le proprie posizioni e ciò anche in considerazione del non ingente importo oggetto di contenzioso e così evitare ulteriori e più gravi ripercussioni. Tuttavia il tentativo suddetto non produceva alcun risultato. Pertanto con nota del 06.10.2010 la C.A.E. trasmetteva gli atti alla Procura Federale, al fine di accertare l'eventuale ipotesi di falsità di cui ai documenti prodotti nell'ambito del ricorso. La Procura Federale espletata la propria indagine con la relazione 02.03.2011, disponeva la trasmissione degli atti alla C.A.E. riservandosi ogni provvedimento in ordine agli eventuali profili disciplinari dopo la decisione dell'Organo Giudicante adito. La C.A.E. quindi non avendo avuto, benchè richiesto, alcun chiarimento dalla Procura Federale in ordine al fumus relativo alla dichiarata falsità, si vede costretta a dover decidere, superando il dichiarato falso. Alla luce di tale premessa la C.A.E. ritiene che, anche se non di propria competenza, quanto affermato dal reclamante in ordine alla falsità della dichiarazione prodotta in copia e mai in originale, il contenuto di tale dichiarazione non corrisponda a verità. Ciò in virtù del disconoscimento del contenuto di tale dichiarazione e per le modalità in cui la stessa è stata redatta. Il reclamante afferma che la propria firma, riconosciuta, apposta sulla dichiarazione, era relativa all'importo di € 500,00, soltanto in numero mentre non era presente lo stesso importo scritto in lettera (v. dichiarazione reclamante). E' da ritenersi inveritiera la circostanza che la società abbia corrisposto un importo superiore al dovuto. P.Q.M. La Commissione Accordi Economici presso la L.N.D., accoglie il ricorso, condannando la società A.C.R. Messina S.r.l. a corrispondere al sig. Alessandro Michele la somma di € 2.200,00 in base all'accordo economico sottoscritto dalle parti. Dispone, altresì la restituzione della tassa di reclamo versata. Si fa obbligo alla Società di comunicare al Comitato Interregionale i termini dell’avvenuto pagamento inviando copia della liberatoria e del documento di identità del calciatore regolarmente datati e firmati dallo stesso entro e non oltre 30 giorni (trenta) dalla data della presente comunicazione giusto quanto previsto dall’art.94 ter comma 11 delle N.O.I.F.
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