LEGA NAZIONALE DILETTANTI – STAGIONE SPORTIVA 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd.it e sul Comunicato Ufficiale N. 186 del 23/05/2011 DECISIONI DELLA COMMISSIONE ACCORDI ECONOMICI 14) RICORSO DEL CALCIATORE Pietro PARENTE/MARUGGIO CALCIO A.S.D.

LEGA NAZIONALE DILETTANTI – STAGIONE SPORTIVA 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd.it e sul Comunicato Ufficiale N. 186 del 23/05/2011 DECISIONI DELLA COMMISSIONE ACCORDI ECONOMICI 14) RICORSO DEL CALCIATORE Pietro PARENTE/MARUGGIO CALCIO A.S.D. Con Racc.A.R. in data1 25/02/2011 il sig.Pietro PARENTE, proponeva ricorso a questa Commissione esponendo di aver concluso con la Società MARUGGIO CALCIO A.S.D. un accordo economico prevedente il compenso lordo di €.20.000,00 relativamente alla Stagione Sportiva 2009/10. Si rileva preliminarmente che la Commissione Accordi Economici prende in esame esclusivamente ricorsi di calciatori appartenenti a Società che partecipano a Campionati Nazionali della L.N.D. (giusto quanto previsto dall’art.21 bis del Regolamento L.N.D. P.Q.M La Commissione Accordi Economici presso la L.N.D. dichiara inammissibile il reclamo proposto dal Sig.Pietro PARENTE, nei confronti della Società MARUGGIO CALCIO A.S.D., per violazione dell’art.21 bis del Regolamento L.N.D. Dispone che la tassa reclamo versata venga incamerata.
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