LEGA NAZIONALE DILETTANTI – STAGIONE SPORTIVA 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd.it e sul Comunicato Ufficiale N. 186 del 23/05/2011 DECISIONI DELLA COMMISSIONE ACCORDI ECONOMICI 7) RICORSO DEL CALCIATORE Umberto DE LUCIA/A.S.CESENATICO CHIMICART
LEGA NAZIONALE DILETTANTI – STAGIONE SPORTIVA 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd.it e sul Comunicato Ufficiale N. 186 del 23/05/2011
DECISIONI DELLA COMMISSIONE ACCORDI ECONOMICI
7) RICORSO DEL CALCIATORE Umberto DE LUCIA/A.S.CESENATICO CHIMICART
Con reclamo, trasmesso tramite Racc.A.R.in data 25/02/2011 il sig Umberto DE LUCIA , si rivolgeva a
questa Commissione esponendo di aver concluso con la Società A.S.CESENATICO CHIMICART un accordo
economico prevedente la corresponsione lorda di €.3.500,00 relativamente alla Stagione Sportiva 2010/11
Precisando di aver percepito rate per €.350,00 richiedeva la condanna della Società al pagamento della somma
di €.1.162,00 maturate fino a Dicembre 2010 in quanto poi svincolato.
La Società non depositava alcuna memoria né inviava documentazione nei termini.
Rileva la Commissione che la documentazione prodotta in atti – cfr. accordo allegato – offre ampio e decisivo
riscontro della pretesa azionata dal ricorrente, risultando provata sia la conclusione dell’ accordo, alla stregua
del quale viene richiesto il pagamento, sia l’ ammontare della somma pretesa in forza del compenso ivi
indicato.
P.Q.M.
La Commissione Accordi Economici presso la Lega Nazionale Dilettanti,condanna la Società
A.S.CESENATICO CHIMICART, al pagamento in favore del sig.Umberto DE LUCIA della somma di
€.1.162,00..Dispone la restituzione della tassa reclamo versata.
Si fa obbligo alla Società di comunicare al Comitato Interregionale i termini dell’avvenuto pagamento
inviando copia della liberatoria e del documento di identità del calciatore regolarmente datati e firmati dallo
stesso entro e non oltre 30 giorni (trenta) dalla data della presente comunicazione giusto quanto previsto
dall’art.94 ter comma 11 delle N.O.I.F.
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