LEGA NAZIONALE DILETTANTI – STAGIONE SPORTIVA 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd.it e sul Comunicato Ufficiale N. 186 del 23/05/2011 DECISIONI DELLA COMMISSIONE ACCORDI ECONOMICI 8) RICORSO DEL CALCIATORE Vito LUNETTO/S.S.D.MARSALA 1912 S.r.l.
LEGA NAZIONALE DILETTANTI – STAGIONE SPORTIVA 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd.it e sul Comunicato Ufficiale N. 186 del 23/05/2011
DECISIONI DELLA COMMISSIONE ACCORDI ECONOMICI
8) RICORSO DEL CALCIATORE Vito LUNETTO/S.S.D.MARSALA 1912 S.r.l.
Con reclamo, trasmesso tramite Racc.A.R.in data 25/01/2011 il sig Davide PETAGINE si rivolgeva a questa
Commissione esponendo di aver concluso con la Società S.S.D. SPORTCLUB MARSALA 1912 S.r.l. un
accordo economico prevedente la corresponsione lorda di €.7.500,00 relativamente alla Stagione Sportiva
2010/11.Precisando di non aver percepito alcuna rata, richiedeva la condanna della Società al pagamento di
€.4.000,00, somma maturata alla data della presentazione del reclamo.
La Società non depositava alcuna memoria né inviava documentazione nei termini.
Rileva la Commissione che la documentazione prodotta in atti – cfr. accordo allegato – offre ampio e decisivo
riscontro della pretesa azionata dal ricorrente, risultando provata sia la conclusione dell’ accordo, alla stregua
del quale viene richiesto il pagamento, sia l’ ammontare della somma pretesa in forza del compenso ivi
indicato.
P.Q.M.
La Commissione Accordi Economici presso la Lega Nazionale Dilettanti,condanna la Società
S.S.D.SPORTCLUB MARSALA S.r.l. al pagamento in favore del sig.Vito LUNETTO della somma di
€.4.000,00. Dispone la restituzione della tassa reclamo versata.
Si fa obbligo alla Società di comunicare al Comitato Interregionale i termini dell’avvenuto pagamento
inviando copia della liberatoria e del documento di identità del calciatore regolarmente datati e firmati dallo
stesso entro e non oltre 30 giorni (trenta) dalla data della presente comunicazione giusto quanto previsto
dall’art.94 ter comma 11 delle N.O.I.F.