LEGA NAZIONALE DILETTANTI – STAGIONE SPORTIVA 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd.it e sul Comunicato Ufficiale N. 221 del 22/06/2011 DECISIONI DELLA COMMISSIONE ACCORDI ECONOMICI 13) RICORSO DEL CALCIATORE Alfonso ANNUNZIATA/MONTEVARCHI C.A.1902
LEGA NAZIONALE DILETTANTI – STAGIONE SPORTIVA 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd.it e sul Comunicato Ufficiale N. 221 del 22/06/2011
DECISIONI DELLA COMMISSIONE ACCORDI ECONOMICI
13) RICORSO DEL CALCIATORE Alfonso ANNUNZIATA/MONTEVARCHI C.A.1902
Con reclamo, trasmesso tramite Racc.A.R.in data 25/03/2011 il sig.Alfonso ANNUNZIATA , si rivolgeva a
questa Commissione esponendo di aver concluso con la Società MONTEVARCHI CALCIO C.A.1902, un
accordo economico prevedente la corresponsione lorda di €.2.400,00 relativamente alla Stagione Sportiva
2010/11
Precisando di non aver percepito alcuna rata richiedeva la condanna della Società al pagamento della somma di
€.1.600,00 maturata alla data di presentazione del reclamo.
La Società non depositava alcuna memoria né inviava documentazione nei termini.
Rileva la Commissione che la documentazione prodotta in atti – cfr. accordo allegato – offre ampio e decisivo
riscontro della pretesa azionata dal ricorrente, risultando provata sia la conclusione dell’ accordo, alla stregua
del quale viene richiesto il pagamento, sia l’ ammontare della somma pretesa in forza del compenso ivi
indicato.
P.Q.M.
La Commissione Accordi Economici presso la Lega Nazionale Dilettanti,condanna la Società
MONTEVARCHI CALCIO C.A.1902 al pagamento in favore del sig.Alfonso ANNUNZIATA, della somma
di €.1.600,00.Dispone la restituzione della tassa reclamo versata.
Si fa obbligo alla Società di comunicare al Comitato Interregionale i termini dell’avvenuto pagamento
inviando copia della liberatoria e del documento di identità del calciatore regolarmente datati e firmati dallo
stesso entro e non oltre 30 giorni (trenta) dalla data della presente comunicazione giusto quanto previsto
dall’art.94 ter comma 11 delle N.O.I.F.