LEGA NAZIONALE DILETTANTI – STAGIONE SPORTIVA 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd.it e sul Comunicato Ufficiale N. 221 del 22/06/2011 DECISIONI DELLA COMMISSIONE ACCORDI ECONOMICI 18) RICORSO DEL CALCIATORE Antonio PIGNATARO/A.S.CESENATICO CHIMICART

LEGA NAZIONALE DILETTANTI – STAGIONE SPORTIVA 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd.it e sul Comunicato Ufficiale N. 221 del 22/06/2011 DECISIONI DELLA COMMISSIONE ACCORDI ECONOMICI 18) RICORSO DEL CALCIATORE Antonio PIGNATARO/A.S.CESENATICO CHIMICART Con reclamo, trasmesso tramite Racc.A.R.in data 5/04/2011 il sig Antonio PIGNATARO , si rivolgeva a questa Commissione esponendo di aver concluso con la Società A.S.CESENATICO CHIMICART un accordo economico prevedente la corresponsione lorda di €.7.000,00 relativamente alla Stagione Sportiva 2010/11 Precisando di non aver percepito alcuna rata, richiedeva la condanna della Società al pagamento della somma di €.1.887,10 maturata alla data di presentazione del reclamo. La Società in data 4/5/2011 presentava le proprie controdeduzioni che però risultano tardive e nulle a tutti gli effetti decisionali, (giusto quanto previsto dall’art.21 bis del Regolamento L.N.D.) Rileva la Commissione che la documentazione prodotta in atti – cfr. accordo allegato – offre ampio e decisivo riscontro della pretesa azionata dal ricorrente, risultando provata sia la conclusione dell’ accordo, alla stregua del quale viene richiesto il pagamento, sia l’ ammontare della somma pretesa in forza del compenso ivi indicato. P.Q.M. La Commissione Accordi Economici presso la Lega Nazionale Dilettanti,condanna la Società A.S.CESENATICO CHIMICART, al pagamento in favore del sig Antonio PIGNATARO della somma di €.1.887,10..Dispone la restituzione della tassa reclamo versata. Si fa obbligo alla Società di comunicare al Comitato Interregionale i termini dell’avvenuto pagamento inviando copia della liberatoria e del documento di identità del calciatore regolarmente datati e firmati dallo stesso entro e non oltre 30 giorni (trenta) dalla data della presente comunicazione giusto quanto previsto dall’art.94 ter comma 11 delle N.O.I.F.
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