LEGA NAZIONALE DILETTANTI – STAGIONE SPORTIVA 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd.it e sul Comunicato Ufficiale N. 221 del 22/06/2011 DECISIONI DELLA COMMISSIONE ACCORDI ECONOMICI 6) RICORSO DEL CALCIATORE Davide BERSAN/ROVIGO CALCIO S.r.l.

LEGA NAZIONALE DILETTANTI – STAGIONE SPORTIVA 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd.it e sul Comunicato Ufficiale N. 221 del 22/06/2011 DECISIONI DELLA COMMISSIONE ACCORDI ECONOMICI 6) RICORSO DEL CALCIATORE Davide BERSAN/ROVIGO CALCIO S.r.l. Con Racc.A.R. in data 9/3/2011 il sig.Davide BERSAN, proponeva ricorso a questa Commissione esponendo di aver concluso con la Società ROVIGO CALCIO S.r.l. un accordo economico prevedente il compenso lordo di €.5.000,00 relativamente alla Stagione Sportiva 2009/10. Precisando di aver ricevuto rate per €.2.500,00,richiedeva la condanna della Società al pagamento della somma di €.2.500,00. Si rileva preliminarmente che al reclamo è stato allegata la copia di un accordo economico non conforme a quello previsto dalla normativa vigente e distribuito alle Società dalle Leghe di appartenenza per il deposito. P.Q.M La Commissione Accordi Economici presso la L.N.D. dichiara inammissibile il reclamo proposto dal Sig.Davide BERSAN, nei confronti della Società ROVIGO CALCIO S.r.l.., per violazione dell’art.21 bis del Regolamento L.N.D. Dispone che la tassa reclamo versata venga incamerata.
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