LEGA NAZIONALE DILETTANTI – STAGIONE SPORTIVA 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd.it e sul Comunicato Ufficiale N. 45 del 11/08/2010 DECISIONI DELLA COMMISSIONE ACCORDI ECONOMICI 11) RICORSO DELLA CALCIATRICE Alessia BERTOLINI/NUOVO TRENTO 2000
LEGA NAZIONALE DILETTANTI – STAGIONE SPORTIVA 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd.it e sul Comunicato Ufficiale N. 45 del 11/08/2010
DECISIONI DELLA COMMISSIONE ACCORDI ECONOMICI
11) RICORSO DELLA CALCIATRICE Alessia BERTOLINI/NUOVO TRENTO 2000
Con reclamo, trasmesso tramite Racc.A.R.in data 19/06/2010 la Sig.na, Alessia BERTOLINI, si rivolgeva a
questa Commissione esponendo di aver concluso con la Società NIOVO TRENTO 2000, un accordo
economico prevedente la corresponsione lorda di €.2.400,00 relativamente alla Stagione Sportiva 2009/10.
Precisando di aver percepito rate per €.1.800,00 richiedeva la condanna della Società al pagamento della
rimanente somma di €.600,00
La Società non depositava alcuna memoria né inviava documentazione nei termini.
Rileva la Commissione che la documentazione prodotta in atti – cfr. accordo allegato – offre ampio e decisivo
riscontro della pretesa azionata dal ricorrente, risultando provata sia la conclusione dell’ accordo, alla stregua
del quale viene richiesto il pagamento, sia l’ ammontare della somma pretesa in forza del compenso ivi
indicato.
P.Q.M.
La Commissione Accordi Economici presso la Lega Nazionale Dilettanti,condanna la Società NUOVO
TRENTO 2000 ,al pagamento in favore della sig.na Alessia BERTOLINI, della somma di €.600,00. Dispone la
restituzione della tassa reclamo versata.
Si fa obbligo alla Società di comunicare al Divisione Calcio Femminile i termini dell’avvenuto pagamento
inviando copia della liberatoria e del documento di identità del calciatore regolarmente datati e firmati dallo
stesso entro e non oltre 30 giorni (trenta) dalla data della presente comunicazione giusto quanto previsto
dall’art.94 ter comma 11 delle N.O.I.F.