LEGA NAZIONALE DILETTANTI – STAGIONE SPORTIVA 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd.it e sul Comunicato Ufficiale N. 45 del 11/08/2010 DECISIONI DELLA COMMISSIONE ACCORDI ECONOMICI 6) RICORSO DEL CALCIATORE Michael CECCARELLI/U.S.PONTEDERA 1912
LEGA NAZIONALE DILETTANTI – STAGIONE SPORTIVA 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd.it e sul Comunicato Ufficiale N. 45 del 11/08/2010
DECISIONI DELLA COMMISSIONE ACCORDI ECONOMICI
6) RICORSO DEL CALCIATORE Michael CECCARELLI/U.S.PONTEDERA 1912
Con Racc.A.R. in data 11/06/2010 il sig.Michael CECCARELLI, proponeva ricorso a questa Commissione
esponendo di aver concluso con la Società U.S.PONTEDERA 1912 S.r.l. un accordo economico prevedente
il compenso per la Stagione Sportiva 2009/10 di complessivi €.3.000,00
Richiedeva il riconoscimento della somma di €.2.150,00 quale residuo non pagato.
Si rileva preliminarmente però che al ricorso non è stata allegata la ricevuta in originale della Racc.A.R. inviata
alla società controparte in violazione all’art.21 bis del Regolamento della Lega Nazionale Dilettanti.
P.Q.M
La Commissione Accordi Economici presso la L.N.D. dichiara inammissibile il reclamo proposto dal
Sig.Michael CECCARELLI nei confronti della Società U.S.PONTEDERA 1912 S.r.l. per violazione
dell’art.21bis del Regolamento L.N.D.