LEGA NAZIONALE DILETTANTI – STAGIONE SPORTIVA 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd.it e sul Comunicato Ufficiale N. 45 del 11/08/2010 DECISIONI DELLA COMMISSIONE ACCORDI ECONOMICI 6) RICORSO DEL CALCIATORE Michael CECCARELLI/U.S.PONTEDERA 1912

LEGA NAZIONALE DILETTANTI – STAGIONE SPORTIVA 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd.it e sul Comunicato Ufficiale N. 45 del 11/08/2010 DECISIONI DELLA COMMISSIONE ACCORDI ECONOMICI 6) RICORSO DEL CALCIATORE Michael CECCARELLI/U.S.PONTEDERA 1912 Con Racc.A.R. in data 11/06/2010 il sig.Michael CECCARELLI, proponeva ricorso a questa Commissione esponendo di aver concluso con la Società U.S.PONTEDERA 1912 S.r.l. un accordo economico prevedente il compenso per la Stagione Sportiva 2009/10 di complessivi €.3.000,00 Richiedeva il riconoscimento della somma di €.2.150,00 quale residuo non pagato. Si rileva preliminarmente però che al ricorso non è stata allegata la ricevuta in originale della Racc.A.R. inviata alla società controparte in violazione all’art.21 bis del Regolamento della Lega Nazionale Dilettanti. P.Q.M La Commissione Accordi Economici presso la L.N.D. dichiara inammissibile il reclamo proposto dal Sig.Michael CECCARELLI nei confronti della Società U.S.PONTEDERA 1912 S.r.l. per violazione dell’art.21bis del Regolamento L.N.D.
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