LEGA NAZIONALE DILETTANTI – STAGIONE SPORTIVA 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd.it e sul Comunicato Ufficiale N. 60 del 06/10/2010 DECISIONI DELLA COMMISSIONE ACCORDI ECONOMICI 1)RICORSO DEL CALCIATORE Paolo MESSINA/A.C.R.MESSINA S.r.l.
LEGA NAZIONALE DILETTANTI – STAGIONE SPORTIVA 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd.it e sul Comunicato Ufficiale N. 60 del 06/10/2010
DECISIONI DELLA COMMISSIONE ACCORDI ECONOMICI
1)RICORSO DEL CALCIATORE Paolo MESSINA/A.C.R.MESSINA S.r.l.
Con reclamo trasmesso in data 20/04/2010 tramite Racc.A.R. il sig.Paolo MESSINA, chiedeva la
condanna della Società A.C.R.MESSINA al pagamento di €.5.841,80 quale residuo del compenso globale
annuo di €.16.063,90 previsto nell’Accordo Economico sottoscritto in data 24/07/2009 relativo alla Stagione
Sportiva 2009/10.
La Società controinteressata in data 06/05/2010 presentava le proprie controdeduzioni nelle quali
sosteneva in via preliminare e pregiudiziale l’inammissibilità e improcedibilità del ricorso trattandosi di “ne
bis in idem” avendo la C.A.E. già giudicato sulla questione introdotta con il precedente reclamo del
23/02/2010.
Sul punto la C.A.E. non può che rigettare l’eccezione i quanto nel precedente reclamo non si era
giudicato il merito della questione, ma esclusivamente l’aspetto formale relativo al mancato rispetto dell’art.21
bis del Regolamento L.N.D.
Inoltre, la resistente per quanto attiene il merito produce una ricevuta o meglio una dichiarazione nella
quale il reclamante ammette di nulla avere a pretendere avendo percepito l’importo di 5.900,00 a saldo delle
sue spettanze.
Per quanto riguarda la documentazione (ricevuta-dichiarazione liberatoria) il reclamante disconosce
formalmente il documento inviato in fotocopia dalla Società, asserendo che lo stesso costituisca un falso.
Alla C.A.E. non è mai pervenuto, benché richiesto, l’originale della suddetta ricevuta-dichiarazione
liberatoria.
Il reclamante, afferma che la redazione della quietanza da parte della Società è stata fornita in tempi
diversi e precisamente:
Nome del firmatario-somma di €.900,00-firma appaiono contestuali. Mentre il resto scritto con altra penna
sarebbe stato inserito successivamente o quanto meno aggiunto. In particolare la cifra di €.900,00 si ritiene
essere stata corretta in €.5.900,00, infatti il n.5 appare aggiunto e scritto con penna diversa. Inoltre il
reclamante afferma con certezza che non avrebbe mai potuto firmare la quietanza de qua il giorno 17/12/2009
perché in tale data trovavasi in provincia di Siracusa partecipando ad una gara di allenamento ad Avola.
P.Q.M.
La Commissione Accordi Economici presso la L.N.D. sospende ogni decisione in ordine al ricorso de quo e
rimette gli atti alla F.I.G.C.-Procura Federale affinchè possa valutare la situazione sopra descritta e di
conseguenza mettere in condizione la Scrivente Commissione di pronunciare la propria decisione, dopo le
pregiudiziali sopra riferite.