LEGA NAZIONALE DILETTANTI – STAGIONE SPORTIVA 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd.it e sul Comunicato Ufficiale N. 60 del 06/10/2010 DECISIONI DELLA COMMISSIONE ACCORDI ECONOMICI 1)RICORSO DEL CALCIATORE Paolo MESSINA/A.C.R.MESSINA S.r.l.

LEGA NAZIONALE DILETTANTI – STAGIONE SPORTIVA 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd.it e sul Comunicato Ufficiale N. 60 del 06/10/2010 DECISIONI DELLA COMMISSIONE ACCORDI ECONOMICI 1)RICORSO DEL CALCIATORE Paolo MESSINA/A.C.R.MESSINA S.r.l. Con reclamo trasmesso in data 20/04/2010 tramite Racc.A.R. il sig.Paolo MESSINA, chiedeva la condanna della Società A.C.R.MESSINA al pagamento di €.5.841,80 quale residuo del compenso globale annuo di €.16.063,90 previsto nell’Accordo Economico sottoscritto in data 24/07/2009 relativo alla Stagione Sportiva 2009/10. La Società controinteressata in data 06/05/2010 presentava le proprie controdeduzioni nelle quali sosteneva in via preliminare e pregiudiziale l’inammissibilità e improcedibilità del ricorso trattandosi di “ne bis in idem” avendo la C.A.E. già giudicato sulla questione introdotta con il precedente reclamo del 23/02/2010. Sul punto la C.A.E. non può che rigettare l’eccezione i quanto nel precedente reclamo non si era giudicato il merito della questione, ma esclusivamente l’aspetto formale relativo al mancato rispetto dell’art.21 bis del Regolamento L.N.D. Inoltre, la resistente per quanto attiene il merito produce una ricevuta o meglio una dichiarazione nella quale il reclamante ammette di nulla avere a pretendere avendo percepito l’importo di 5.900,00 a saldo delle sue spettanze. Per quanto riguarda la documentazione (ricevuta-dichiarazione liberatoria) il reclamante disconosce formalmente il documento inviato in fotocopia dalla Società, asserendo che lo stesso costituisca un falso. Alla C.A.E. non è mai pervenuto, benché richiesto, l’originale della suddetta ricevuta-dichiarazione liberatoria. Il reclamante, afferma che la redazione della quietanza da parte della Società è stata fornita in tempi diversi e precisamente: Nome del firmatario-somma di €.900,00-firma appaiono contestuali. Mentre il resto scritto con altra penna sarebbe stato inserito successivamente o quanto meno aggiunto. In particolare la cifra di €.900,00 si ritiene essere stata corretta in €.5.900,00, infatti il n.5 appare aggiunto e scritto con penna diversa. Inoltre il reclamante afferma con certezza che non avrebbe mai potuto firmare la quietanza de qua il giorno 17/12/2009 perché in tale data trovavasi in provincia di Siracusa partecipando ad una gara di allenamento ad Avola. P.Q.M. La Commissione Accordi Economici presso la L.N.D. sospende ogni decisione in ordine al ricorso de quo e rimette gli atti alla F.I.G.C.-Procura Federale affinchè possa valutare la situazione sopra descritta e di conseguenza mettere in condizione la Scrivente Commissione di pronunciare la propria decisione, dopo le pregiudiziali sopra riferite.
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