LEGA NAZIONALE DILETTANTI – STAGIONE SPORTIVA 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd.it e sul Comunicato Ufficiale N. 60 del 06/10/2010 DECISIONI DELLA COMMISSIONE ACCORDI ECONOMICI 10) RICORSO DELLA CALCIATRICE Chiara SIGNOR/ASD CF BARDOLINO VERONA

LEGA NAZIONALE DILETTANTI – STAGIONE SPORTIVA 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd.it e sul Comunicato Ufficiale N. 60 del 06/10/2010 DECISIONI DELLA COMMISSIONE ACCORDI ECONOMICI 10) RICORSO DELLA CALCIATRICE Chiara SIGNOR/ASD CF BARDOLINO VERONA Con reclamo, trasmesso tramite Racc.A.R.in data 12/07/2010 la Sig.na Chiara SIGNOR, si rivolgeva a questa Commissione esponendo di aver concluso con la Società ASD CF.BARDOLINO VERONA., un accordo economico prevedente la corresponsione lorda di €.2.700,00 relativamente alla Stagione Sportiva 2009/10. Precisando di non aver percepito alcuna rata, richiedeva la condanna della Società al pagamento dell’intera somma prevista dall’accordo depositato. La Società non faceva pervenire alcuna memoria difensiva. Rileva la Commissione che la documentazione prodotta in atti – cfr. accordo allegato – offre ampio e decisivo riscontro della pretesa azionata dal ricorrente, risultando provata sia la conclusione dell’ accordo, alla stregua del quale viene richiesto il pagamento, sia l’ ammontare della somma pretesa in forza del compenso ivi indicato P.Q.M. La Commissione Accordi Economici presso la Lega Nazionale Dilettanti,condanna la Società ASD FC.BARDOLINO VERONA ,al pagamento in favore della sig.na Chiara SIGNOR, della somma di €.2.700,00. Dispone la restituzione della tassa reclamo versata. Si fa obbligo alla Società di comunicare alla Divisione Calcio Femminile i termini dell’avvenuto pagamento inviando copia della liberatoria e del documento di identità della calciatrice regolarmente datati e firmati dalla stessa entro e non oltre 30 giorni (trenta) dalla data della presente comunicazione giusto quanto previsto dall’art.94 ter comma 11 delle N.O.I.F.
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