LEGA NAZIONALE DILETTANTI – STAGIONE SPORTIVA 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd.it e sul Comunicato Ufficiale N. 60 del 06/10/2010 DECISIONI DELLA COMMISSIONE ACCORDI ECONOMICI 16) RICORSO DEL CALCIATORE Giuseppe MISITI/POL.ADRANO CALCIO
LEGA NAZIONALE DILETTANTI – STAGIONE SPORTIVA 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd.it e sul Comunicato Ufficiale N. 60 del 06/10/2010
DECISIONI DELLA COMMISSIONE ACCORDI ECONOMICI
16) RICORSO DEL CALCIATORE Giuseppe MISITI/POL.ADRANO CALCIO
Con reclamo, trasmesso tramite Racc.A.R.in data 7/07/2010 il sig.Giuseppe MISITI, si rivolgeva a questa
Commissione esponendo di aver concluso con la Società POL.ADRANO CALCIO un accordo economico
prevedente la corresponsione lorda di €.7.500,00 relativamente alla Stagione Sportiva 2009/2010.
Precisando di non aver percepito alcuna rata, richiedeva la condanna della Società al pagamento dell’intera
somma prevista dall’accordo depositato.
Rileva la Commissione che la documentazione prodotta in atti – cfr. accordo allegato – offre ampio e decisivo
riscontro della pretesa azionata dal ricorrente, risultando provata sia la conclusione dell’ accordo, alla stregua
del quale viene richiesto il pagamento, sia l’ ammontare della somma pretesa in forza del compenso ivi
indicato.
P.Q.M.
La Commissione Accordi Economici presso la Lega Nazionale Dilettanti,condanna la Società POL.ADRANO
CALCIO al pagamento in favore del sig.Giuseppe MISITI della somma di €.7.500,00. Dispone la restituzione
della tassa reclamo versata.
Si fa obbligo alla Società di comunicare al Comitato Regionale Sicilia, i termini dell’avvenuto pagamento
inviando copia della liberatoria e del documento di identità del calciatore regolarmente datati e firmati dallo
stesso entro e non oltre 30 giorni (trenta) dalla data della presente comunicazione giusto quanto previsto
dall’art.94 ter comma 11 delle N.O.I.F.