LEGA NAZIONALE DILETTANTI – STAGIONE SPORTIVA 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd.it e sul Comunicato Ufficiale N. 60 del 06/10/2010 DECISIONI DELLA COMMISSIONE ACCORDI ECONOMICI 2) RICORSO DEL CALCIATORE Michele ALESSANDRO/A.C.R.MESSINA S.r.l.
LEGA NAZIONALE DILETTANTI – STAGIONE SPORTIVA 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd.it e sul Comunicato Ufficiale N. 60 del 06/10/2010
DECISIONI DELLA COMMISSIONE ACCORDI ECONOMICI
2) RICORSO DEL CALCIATORE Michele ALESSANDRO/A.C.R.MESSINA S.r.l.
Con reclamo datato 1 Aprile 2010, il Sig.Michele ALESSANDRO chiedeva la condanna della Società
A.C.R.MESSINA S.r.l. al pagamento del €.2.200,00 quale residuo del compenso globale annuo previsto
nell’Accordo Economico sottoscritto dalle parti.
La Società contro interessata in data 16/04/2010 presentava le proprie contro deduzioni in merito asserendo di
nulla dovere al reclamante allegando a proposito una copia di quietanza liberatoria datata 17/12/2009 a firma
del calciatore.
Alla fissata udienza del 7/05/2010 avanti alla C.A.E. comparivano giusta delega prodotta i legali rappresentanti
delle parti.Il legale del calciatore dichiarava espressamente la falsità della ricevuta di quietanza.
La Scrivente Commissione, faceva presente a viva voce alle parti, l’eventuale ripercussione relativamente alle
dedotte falsità e alle eventuali indebite richieste con la necessità di rimettere il tutto alla Procura Federale, onde
poter riferire alla C.A.E. la presenza o meno di evidenti illeciti.
Per evitare ciò unitamente la Scrivente Commissione ritieneva di dover convocare personalmente ed
ufficialmente le parti interessate, all’udienza del 4 Giugno 2010, affinchè le stesse potessero confermare le
proprie posizioni e ciò anche in considerazione del non ingente importo oggetto di contenzioso e così evitare
ulteriori e più gravi ripercussioni.
La nuova convocazione non ha raggiungeva l’effetto sperato, in quanto le parti hanno mantenuto ferme le
proprie posizioni.
P.Q.M.
La Commissione Accordi Economici presso la L.N.D. trasmette gli atti alla F.I.G.C. Procura Federale onde
accertare ipotesi di falso che si rilevano dai documenti prodotti.