LEGA NAZIONALE DILETTANTI – STAGIONE SPORTIVA 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd.it e sul Comunicato Ufficiale N. 60 del 06/10/2010 DECISIONI DELLA COMMISSIONE ACCORDI ECONOMICI 24) RICORSO DEL CALCIATORE Lorenzo ASCAGNI/A.C.VOGHERA
LEGA NAZIONALE DILETTANTI – STAGIONE SPORTIVA 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd.it e sul Comunicato Ufficiale N. 60 del 06/10/2010
DECISIONI DELLA COMMISSIONE ACCORDI ECONOMICI
24) RICORSO DEL CALCIATORE Lorenzo ASCAGNI/A.C.VOGHERA
Con Racc.A.R. in data 8/07/2010 il sig.Lorenzo ASCAGNI, proponeva ricorso a questa Commissione esponendo
di aver concluso con la Società A.C.VOGHERA, un accordo economico prevedente il compenso lordo di €.7.500,00
relativamente alla Stagione Sportiva 2009/10. Precisando di aver percepito rate per €.4.500,00 richiedeva la
condanna della Società al pagamento della rimanente somma di €.3.000,00.
Si rileva preliminarmente che al ricorso non è stata allegata la ricevuta in originale della Racc.A.R. inviata alla
Società controparte (così come previsto dall’art.21 bis del Regolamento L.N.D.).
P.Q.M.
La Commissione Accordi Economici presso la L.N.D. dichiara inammissibile il reclamo proposto dal
Sig.Lorenzo ASCAGNI, nei confronti della Società A.C.VOGHERA, per violazione dell’art.21 del
Regolamento L.N.D.
Dispone che la tassa reclamo versata venga incamerata.