LEGA NAZIONALE DILETTANTI – STAGIONE SPORTIVA 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd.it e sul Comunicato Ufficiale N. 60 del 06/10/2010 DECISIONI DELLA COMMISSIONE ACCORDI ECONOMICI 25) RICORSO DEL CALCIATORE Giuseppe TIRALONGO/POL.ADRANO CALCIO

LEGA NAZIONALE DILETTANTI – STAGIONE SPORTIVA 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd.it e sul Comunicato Ufficiale N. 60 del 06/10/2010 DECISIONI DELLA COMMISSIONE ACCORDI ECONOMICI 25) RICORSO DEL CALCIATORE Giuseppe TIRALONGO/POL.ADRANO CALCIO Con Racc.A.R. in data 25/06/2010 il sig.Giuseppe TIRALONGO, proponeva ricorso a questa Commissione esponendo di aver concluso con la Società POL.ADRANO CALCIO, un accordo economico prevedente il compenso lordo di €.2.100,00 relativamente alla Stagione Sportiva 2009/10. Precisando di non aver percepito alcuna rata, richiedeva la condanna della Società al pagamento dell’intera somma prevista dall’accordo economico. Si rileva preliminarmente che al ricorso non è stata allegata la ricevuta in originale della Racc.A.R. inviata alla Società controparte (così come previsto dall’art.21 bis del Regolamento L.N.D.) P.Q.M. La Commissione Accordi Economici presso la L.N.D. dichiara inammissibile il reclamo proposto dal Sig.Giuseppe TIRALONGO, nei confronti della Società POL.ADRANO CALCIO, per violazione dell’art.21 del Regolamento L.N.D. Dispone che la tassa reclamo versata venga incamerata.
DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2024 Dirittocalcistico.it