LEGA NAZIONALE DILETTANTI – STAGIONE SPORTIVA 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd.it e sul Comunicato Ufficiale N. 73 del 08/11/2010 DECISIONI DELLA COMMISSIONE ACCORDI ECONOMICI 9) RICORSO DEL CALCIATORE Flavio VISCONTI/F.B.C.LUINO

LEGA NAZIONALE DILETTANTI – STAGIONE SPORTIVA 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd.it e sul Comunicato Ufficiale N. 73 del 08/11/2010 DECISIONI DELLA COMMISSIONE ACCORDI ECONOMICI 9) RICORSO DEL CALCIATORE Flavio VISCONTI/F.B.C.LUINO Con Racc.A.R. in data 26/07/2010 il sig.Flavio VISCONTI, proponeva ricorso a questa Commissione esponendo di aver concluso con la Società F.B.C.LUINO (Eccellenza Regionale), un accordo economico prevedente il compenso lordo di €.9.000,00 relativamente alla Stagione Sportiva 2009/10. Precisando di aver percepito rate per €.7.000,00 richiedeva la condanna della Società al pagamento della rimanente somma di €.2.000,00. Si comunica preliminarmente però, che giusto quanto previsto dall’art.94/ter delle N.O.I.F. la Commissione Accordi Economici, esamina esclusivamente ricorsi proposti nei confronti di Società partecipanti ai Campionati Nazionali della L.N.D. (Serie “D”- Serie A/B Calcio A/5-Serie A/B Calcio Femminile). P.Q.M. La Commissione Accordi Economici presso la L.N.D. dichiara improponibile il reclamo proposto dal Sig.Flavio VISCONTI, nei confronti della Società F.B.C.LUINO , per violazione dell’art.94/ter delle N.O.I.F. Dispone che la tassa reclamo versata venga incamerata.
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