LEGA NAZIONALE DILETTANTI – STAGIONE SPORTIVA 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd.it e sul Comunicato Ufficiale N. 96 del 13/12/2010 DECISIONI DELLA COMMISSIONE ACCORDI ECONOMICI 5) RICORSO DEL CALCIATORE Bruno MALTONI/S.S.TAVOLARA CALCIO S.r.l.
LEGA NAZIONALE DILETTANTI – STAGIONE SPORTIVA 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd.it e sul Comunicato Ufficiale N. 96 del 13/12/2010
DECISIONI DELLA COMMISSIONE ACCORDI ECONOMICI
5) RICORSO DEL CALCIATORE Bruno MALTONI/S.S.TAVOLARA CALCIO S.r.l.
Con reclamo, trasmesso tramite Racc.A.R.in data 16/09/2010 il sig.Bruno MALTONI , si rivolgeva a questa
Commissione esponendo di aver concluso con la Società S.S.TAVOLARA CALCIO S.r.l. un accordo
economico prevedente la corresponsione lorda di €.7.000,00 relativamente alla Stagione Sportiva 2009/2010.
Precisando di aver percepito rate per €.1.000,00 richiedeva la condanna della Società al pagamento della
rimanente somma di €.6.000,00
Rileva la Commissione che la documentazione prodotta in atti – cfr. accordo allegato – offre ampio e decisivo
riscontro della pretesa azionata dal ricorrente, risultando provata sia la conclusione dell’ accordo, alla stregua
del quale viene richiesto il pagamento, sia l’ ammontare della somma pretesa in forza del compenso ivi
indicato.
P.Q.M.
La Commissione Accordi Economici presso la Lega Nazionale Dilettanti,condanna la Società
ad.S.S.TAVOLARA al pagamento in favore del sig.Bruno MALTONI, della somma di €.6.000,00. Dispone la
restituzione della tassa reclamo versata.
Si fa obbligo alla Società di comunicare al Comitato Interregionale i termini dell’avvenuto pagamento
inviando copia della liberatoria e del documento di identità del calciatore regolarmente datati e firmati dallo
stesso entro e non oltre 30 giorni (trenta) dalla data della presente comunicazione giusto quanto previsto
dall’art.94 ter comma 11 delle N.O.I.F.