LEGA NAZIONALE DILETTANTI – STAGIONE SPORTIVA 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd.it e sul Comunicato Ufficiale N. 96 del 13/12/2010 DECISIONI DELLA COMMISSIONE ACCORDI ECONOMICI 9) RICORSO DELLA CALCIATRICE Emma MANTOVANI/A.C.F.BARDOLINO VERONA
LEGA NAZIONALE DILETTANTI – STAGIONE SPORTIVA 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd.it e sul Comunicato Ufficiale N. 96 del 13/12/2010
DECISIONI DELLA COMMISSIONE ACCORDI ECONOMICI
9) RICORSO DELLA CALCIATRICE Emma MANTOVANI/A.C.F.BARDOLINO VERONA
Con reclamo, trasmesso tramite Racc.A.R.in data 18/09/2010 la Sig.na Emma MANTOVANI, si rivolgeva a
questa Commissione esponendo di aver concluso con la Società C.F.BARDOLINO VERONA., un accordo
economico prevedente la corresponsione lorda di €.3.000,00 relativamente alla Stagione Sportiva 2009/10.
Precisando di aver percepito rate per €.1.600,00 richiedeva il riconoscimento della rimanente somma di
€.1.400,00.
Rileva la Commissione che la documentazione prodotta in atti – cfr. accordo allegato – offre ampio e decisivo
riscontro della pretesa azionata dal ricorrente, risultando provata sia la conclusione dell’ accordo, alla stregua
del quale viene richiesto il pagamento, sia l’ ammontare della somma pretesa in forza del compenso ivi
indicato
P.Q.M.
La Commissione Accordi Economici presso la Lega Nazionale Dilettanti,condanna la Società
F.C.BARDOLINO VERONA ,al pagamento in favore della sig.na Emma MANTOVANI, della somma di
€.1.400,00. Dispone la restituzione della tassa reclamo versata.
Si fa obbligo alla Società di comunicare alla Divisione Calcio Femminile i termini dell’avvenuto pagamento
inviando copia della liberatoria e del documento di identità del calciatore regolarmente datati e firmati dallo
stesso entro e non oltre 30 giorni (trenta) dalla data della presente comunicazione giusto quanto previsto
dall’art.94 ter comma 11 delle N.O.I.F.