COMITATO REGIONALE CAMPANIA– STAGIONE SPORTIVA 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-campania.it e sul Comunicato Ufficiale n. 138 del 23 Giugno 2011 Delibere della Commissione Disciplinare N. 54. DEF.TO P.F. – DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE, PER VIOLAZIONE DEL CODICE DI GIUSTIZIA SPORTIVA (OMESSA PARTECIPAZIONE, AL CAMPIONATO REGIONALE JUNIORES O DI ATTIVITÀ MISTA 2009/2010, OBBLIGATORIA PER LE SOCIETÀ Dl PROMOZIONE), A CARICO DEL SIG. CUOMO GAETANO (PRESIDENTE DELLA SOCIETA U.S. ANGRI SOCCER): ART. 1, COMMA 1, DEL CODICE Dl GIUSTIZIA SPORTIVA; A CARICO DELLA SOCIETÀ U.S. ANGRI SOCCER: ART. 4, COMMA 1, DEL CODICE DI GIUSTIZIA SPORTIVA

COMITATO REGIONALE CAMPANIA– STAGIONE SPORTIVA 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-campania.it e sul Comunicato Ufficiale n. 138 del 23 Giugno 2011 Delibere della Commissione Disciplinare N. 54. DEF.TO P.F. – DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE, PER VIOLAZIONE DEL CODICE DI GIUSTIZIA SPORTIVA (OMESSA PARTECIPAZIONE, AL CAMPIONATO REGIONALE JUNIORES O DI ATTIVITÀ MISTA 2009/2010, OBBLIGATORIA PER LE SOCIETÀ Dl PROMOZIONE), A CARICO DEL SIG. CUOMO GAETANO (PRESIDENTE DELLA SOCIETA U.S. ANGRI SOCCER): ART. 1, COMMA 1, DEL CODICE Dl GIUSTIZIA SPORTIVA; A CARICO DELLA SOCIETÀ U.S. ANGRI SOCCER: ART. 4, COMMA 1, DEL CODICE DI GIUSTIZIA SPORTIVA La C.D.T., visto il suo atto di contestazione del 24 maggio 2011, che ha tatto seguito all'atto di deferimento del Sostituto Procuratore Federale, avv. Alfredo Sorbo, in data 8 aprile 2011, protocollo 1725/AS, a carico del tesserato e della società, di cui all'epigrafe, per le motivazioni in essa indicate; tanto premesso OSSERVA: alla riunione del 6 giugno 2011 sono risultati presenti: la Procura Federale, in persona del suo Sostituto, avv. Alfredo Sorbo, che l'ha rappresentata in udienza; il sig. D’Ambrosio Ciro – con delega di rappresentanza del sig. Gaetano Cuomo – anche in nome e per conto della società U.C. Angri Soccer. Alla contestazione del sig. Sostituto Procuratore, avv. Alfredo Sorbo, il sig. D’Ambrosio Ciro eccepisce: per l’anno in contestazione effettivamente la società da lui rappresentata non si è iscritta al Campionato Regionale Juniores (o di Attività Mista), nonostante la volontà di adempiere alle prescrizioni federali e la passione che anima i dirigenti della società medesima, soprattutto in ragione della mancanza di strutture sportive idonee. La carenza impiantistica, sottolinea il sig. D’Ambrosio Ciro, è confermata dalla circostanza che, per la stagione sportiva in corso, con ulteriori costi e conseguenziali sacrifici, s’è proceduto all’iscrizione della squadra Juniores ed alla partecipazione al relativo Campionato, usufruendo di una struttura sportiva di altro Comune (Corsara). La Procura Federale, per il tramite del suo rappresentante, Sostituto Procuratore avv. Alfredo Sorbo, ha chiesto: a) per il sig. Gaetano Cuomo, l'inibizione per mesi sei; b) per la società U.S. Angri Soccer, l'ammenda di euro 2.000,00. La C.D.T., rilevato che effettivamente la società Angri Soccer non ha preso parte, per la stagione sportiva 2009/2010, al Campionato Regionale Juniores (che, nell'ambito del C.R. Campania, è intitolato Campionato Regionale di Attività Mista); preso atto che il C.R. Campania ha pubblicato, già sul C.U. n. 1 del 1° luglio 2009, alla pag. 22 (per il Campionato di Promozione 2009/2010, al quale partecipava, nell’anno sportivo di riferimento, la società deferita), la normativa in argomento, in essa inclusa l'obbligatorietà della relativa partecipazione; constatato che le relative sanzioni pecuniarie, come pubblicate sul richiamato C.U. n. 1 del 1° luglio 2009, erano prescritte da un limite minimo di euro 2.000,00 fino ad euro 4.000,00, per le società di Promozione; tanto premesso, questa C.D.T. ritiene, in ragione delle motivazioni esposte dalla società deferita, equo che la sanzione pecuniaria sia limitata al minimo edittale, come richiesto dalla Procura Federale. Giudica, infine, per l'appunto in ragione delle motivazioni esposte, di dover sanzionare il sig. Gaetano Cuomo, presidente della società Angri Soccer, con la sanzione dell'ammonizione con diffida. P.Q.M. DELIBERA in esito del deferimento in esame, di infliggere le seguenti sanzioni: a carico del sig. Gaetano Cuomo, presidente della società U.S. Angri Soccer, la sanzione dell'ammonizione con diffida; a carico della medesima U.S. Angri Soccer, l'ammenda di euro 2.000,00.
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