• Stagione sportiva: 2010/2011
COMITATO REGIONALE CAMPANIA– STAGIONE SPORTIVA 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-campania.it e sul
Comunicato Ufficiale n. 138 del 23 Giugno 2011
Delibere della Commissione Disciplinare
N. 55. DEF.TO P.F. – DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE, PER VIOLAZIONE DEL CODICE
DI GIUSTIZIA SPORTIVA (OMESSA PARTECIPAZIONE, AL CAMPIONATO REGIONALE JUNIORES
2009/2010, OBBLIGATORIA PER LE SOCIETÀ Dl DI CALCIO A CINQUE – SERIE C1), A CARICO DEL
SIG. COSTANZO FRANCESCO (PRESIDENTE DELLA SOCIETÀ CASAGIOVE FUTSAL CLUB): ART. 1,
COMMA 1, DEL CODICE Dl GIUSTIZIA SPORTIVA; A CARICO DELLA SOCIETÀ CASAGIOVE FUTSAL
CLUB: ART. 4, COMMA 1, DEL CODICE DI GIUSTIZIA SPORTIVA; A CARICO DEL SIG. ATTIANESE
ANGELO (PRESIDENTE DELLA SOCIETA A.S. SANT’EGIDIO): ART. 1, COMMA 1, DEL CODICE Dl
GIUSTIZIA SPORTIVA; A CARICO DELLA SOCIETÀ A.S. SANT’EGIDIO: ART. 4, COMMA 1, DEL
CODICE DI GIUSTIZIA SPORTIVA
COMITATO REGIONALE CAMPANIA– STAGIONE SPORTIVA 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-campania.it e sul
Comunicato Ufficiale n. 138 del 23 Giugno 2011
Delibere della Commissione Disciplinare
N. 55. DEF.TO P.F. – DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE, PER VIOLAZIONE DEL CODICE
DI GIUSTIZIA SPORTIVA (OMESSA PARTECIPAZIONE, AL CAMPIONATO REGIONALE JUNIORES
2009/2010, OBBLIGATORIA PER LE SOCIETÀ Dl DI CALCIO A CINQUE – SERIE C1), A CARICO DEL
SIG. COSTANZO FRANCESCO (PRESIDENTE DELLA SOCIETÀ CASAGIOVE FUTSAL CLUB): ART. 1,
COMMA 1, DEL CODICE Dl GIUSTIZIA SPORTIVA; A CARICO DELLA SOCIETÀ CASAGIOVE FUTSAL
CLUB: ART. 4, COMMA 1, DEL CODICE DI GIUSTIZIA SPORTIVA; A CARICO DEL SIG. ATTIANESE
ANGELO (PRESIDENTE DELLA SOCIETA A.S. SANT’EGIDIO): ART. 1, COMMA 1, DEL CODICE Dl
GIUSTIZIA SPORTIVA; A CARICO DELLA SOCIETÀ A.S. SANT’EGIDIO: ART. 4, COMMA 1, DEL
CODICE DI GIUSTIZIA SPORTIVA
La C.D.T., visto il suo atto di contestazione del 24 maggio 2011, che ha fatto seguito all'atto di deferimento
del Sostituto Procuratore Federale, avv. Alfredo Sorbo, in data 8 aprile 2011, protocollo 1726/AS, a carico
del tesserati e delle società, di cui all'epigrafe, per le motivazioni in essa indicate; tanto premesso
OSSERVA:
alla riunione del 6 giugno 2011 è risultata presente la sola Procura Federale, in persona del suo Sostituto,
avv. Alfredo Sorbo, che l'ha rappresentata in udienza. Il Rappresentante della Procura, preso atto
dell'assenza dei deferiti, sebbene ritualmente convocati (con le relative raccomandate postali risultate
regolarmente recapitate), ritenendone provata la colpevolezza, nelle sue conclusioni ha chiesto: a) per i
sigg. Costanzo Francesco ed Attianese Angelo, rispettivamente, presidente della società Casagiove Futsal
Club e Sant’Egidio, l'inibizione per giorni 15; b) per le società Casagiove Futsal Club e Sant’Egidio,
l'ammenda di euro 1.500,00. La C.D.T., rilevato che effettivamente le società su menzionate, per la
stagione sportiva 2009/2010, non hanno preso parte al Campionato Regionale Juniores di Calcio a Cinque;
preso atto che il CR. Campania aveva pubblicato, già sul C.U. n. 3 del 3 luglio 2009, alla pag. 75 (per il
Campionato di Calcio a Cinque – Serie C1, al quale partecipavano, nel relativo anno sportivo, le società
deferite), la normativa di riferimento, in essa inclusa l'obbligatorietà della relativa partecipazione; constatato
che le relative sanzioni pecuniarie, come pubblicate sul richiamato C.U. n. 3 del 3 luglio 2009, sono
determinate fino ad euro 2.500,00 per le società di Calcio a Cinque – serie C1; tenuto conto che questa
stessa C.D.T., in relazione a situazioni analoghe, se non addirittura identiche (deferimento, per le stesse
motivazioni, a carico delle società, anch'esse del Campionato Regionale di Calcio a Cinque – Serie C1), ha
determinato le sanzioni come segue (e come, peraltro, si rileva dal C.U. n. 123 del 29.06.2010, pag 2697):
euro 1.000,00, per quel che concerne l'ammenda a carico delle singole società, anche in considerazione
dell'obiettiva penuria impiantistica regionale; tanto premesso, questa C.D.T. ritiene conforme ad equità e
coerenza contenere e determinare le medesime sanzioni, a carico delle società deferite; quanto ai rispettivi
Presidenti, questa C.D.T., determina, in analogia a quanto sancito in ordine alle società di Promozione, la
sanzione dell’ammonizione con diffida. P.Q.M.
DELIBERA
in esito del deferimento in esame, di infliggere le seguenti sanzioni: a carico dei sigg. Costanzo
Francesco ed Attianese Angelo, rispettivamente, presidente della società Casagiove Futsal Club e
Sant’Egidio, la sanzione dell'ammonizione con diffida; a carico di ognuna delle medesime società,
l'ammenda di euro 1.000,00.
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Comunicato Ufficiale n. 138 del 23 Giugno 2011
Delibere della Commissione Disciplinare
N. 55. DEF.TO P.F. – DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE, PER VIOLAZIONE DEL CODICE
DI GIUSTIZIA SPORTIVA (OMESSA PARTECIPAZIONE, AL CAMPIONATO REGIONALE JUNIORES
2009/2010, OBBLIGATORIA PER LE SOCIETÀ Dl DI CALCIO A CINQUE – SERIE C1), A CARICO DEL
SIG. COSTANZO FRANCESCO (PRESIDENTE DELLA SOCIETÀ CASAGIOVE FUTSAL CLUB): ART. 1,
COMMA 1, DEL CODICE Dl GIUSTIZIA SPORTIVA; A CARICO DELLA SOCIETÀ CASAGIOVE FUTSAL
CLUB: ART. 4, COMMA 1, DEL CODICE DI GIUSTIZIA SPORTIVA; A CARICO DEL SIG. ATTIANESE
ANGELO (PRESIDENTE DELLA SOCIETA A.S. SANT’EGIDIO): ART. 1, COMMA 1, DEL CODICE Dl
GIUSTIZIA SPORTIVA; A CARICO DELLA SOCIETÀ A.S. SANT’EGIDIO: ART. 4, COMMA 1, DEL
CODICE DI GIUSTIZIA SPORTIVA"