COMITATO REGIONALE CAMPANIA– STAGIONE SPORTIVA 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-campania.it e sul Comunicato Ufficiale n. 138 del 23 Giugno 2011 Delibere della Commissione Disciplinare N. 58. DEF.TO P.F. – DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE. PER VIOLAZIONE DEL CODICE Dl GIUSTIZIA SPORTlVA A CARICO DEL SIG. CARMINE DILETTEVOLE (ALL’EPOCA DEI FATTI. PRESIDENTE DELLA SOCIETA A.S.D. VIRTUS S. SOSSIO): ART. 1. COMMA 1, DEL CODICE Dl GIUSTIZIA SPORTIVA NONCHÉ DELL’ART. 38, COMMA 1, DELLE N.O.I.F.: A CARICO DELLA SOCIETÀ A.S.D. VIRTUS S. SOSSIO: ART. 4. COMMI 1 E 2. DEL CODICE Dl GIUSTIZIA SPORTIVA
COMITATO REGIONALE CAMPANIA– STAGIONE SPORTIVA 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-campania.it e sul
Comunicato Ufficiale n. 138 del 23 Giugno 2011
Delibere della Commissione Disciplinare
N. 58. DEF.TO P.F. – DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE. PER VIOLAZIONE DEL CODICE
Dl GIUSTIZIA SPORTlVA A CARICO DEL SIG. CARMINE DILETTEVOLE (ALL'EPOCA DEI FATTI.
PRESIDENTE DELLA SOCIETA A.S.D. VIRTUS S. SOSSIO): ART. 1. COMMA 1, DEL CODICE Dl
GIUSTIZIA SPORTIVA NONCHÉ DELL’ART. 38, COMMA 1, DELLE N.O.I.F.: A CARICO DELLA
SOCIETÀ A.S.D. VIRTUS S. SOSSIO: ART. 4. COMMI 1 E 2. DEL CODICE Dl GIUSTIZIA SPORTIVA
La C.D.T., visto il suo atto di contestazione del 29 aprile 2011, che ha fatto seguito all'atto di deferimento
del Vice Procuratore Federale, Avv. Salvatore Sciacchitano, in data 10 gennaio 2011, protocollo 4435/399B,
a carico del tesserato e della società, di cui all'epigrafe, per le motivazioni in essa indicate; tanto premesso
OSSERVA:
alla riunione del 6 giugno 2011 é risultata presente la sola Procura Federale, in persona del suo Sostituto
Procuratore Federale, avv. Alfredo Sorbo, che l'ha rappresentata in udienza. Il rappresentante della Procura
Federale, preso atto dell'assenza dei deferiti, sebbene ritualmente convocati (con le relative raccomandate
postali risultate regolarmente recapitate), ritenendone provata la colpevolezza, nelle sue conclusioni ha
chiesto le seguenti sanzioni: a carico del Sig. Carmine Dilettevole, la sanzione dell’inibizione per mesi due;
a carico della società Virtus S. Sossio, l'ammenda di euro 500,00. Questa C.D.T., sentite le conclusioni
della Procura Federale; considerato che, in base al Codice di Giustizia Sportiva vigente, dagli atti
documentali acquisiti risulta, senza ombra di dubbio, che il Sig. Carmine Dilettevole, all’epoca, presidente
della società medesima, ha consentito o, comunque, non impedito, al sig. Sanchez Luigi, tecnico abilitato,
di essere inserito, nelle distinte di gara degli incontri disputati dall’A.S.D. Virtus S. Sossio l’8.09.2010,
l’11.09.2010. il 15.09.2010, il 19.09.2010, il 26.09.2010, il 9.10.2010 ed il 23.10.2010, non in costanza di
tesseramento con la stessa società; rilevato che il Sig. Carmine Dilettevole, sul piano di una valutazione
obiettiva e documentata, ha determinato, con il suo comportamento, un’inosservanza ai principi di lealtà,
correttezza e probità in ogni rapporto riferibile all'attività sportiva, come evidenziato nell'articolato atto di
deferimento; tanto premesso, questa C.D.T. ritiene che il deferimento in esame sia ampiamente fondato e
congruamente motivato. Sotto il profilo della quantificazione delle sanzioni, come determinata dal Sostituto
Procuratore Federale, avv. Alfredo Sorbo, questa C.D.T. giudica, sulla base delle risultanze degli
accertamenti, che responsabili della vicenda debbano essere considerati i deferiti, Sig. Carmine Dilettevole
e la società Virtus S. Sossio, per cui infligge le seguenti sanzioni: l’inibizione fino al 10.08.2011, a carico del
presidente, sig. Carmine Dilettevole; l'ammenda di euro 300,00, a carico della società A.S.D. Virtus S.
Sossio. P.Q.M.
DELIBERA
in esito del deferimento in esame, di infliggere al Sig. Carmine Dilettevole, all’epoca dei fatti,
presidente della società A.S.D. Virtus S. Sossio, la sanzione dell’inibizione fino al 10.08.2011; a
carico della società A,S.D. Virtus S. Sossio (del Campionato di Promozione), l'ammenda di euro
300,00.
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