COMITATO REGIONALE CAMPANIA– STAGIONE SPORTIVA 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-campania.it e sul Comunicato Ufficiale n. 138 del 23 Giugno 2011 Delibere della Commissione Disciplinare N. 58. DEF.TO P.F. – DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE. PER VIOLAZIONE DEL CODICE Dl GIUSTIZIA SPORTlVA A CARICO DEL SIG. CARMINE DILETTEVOLE (ALL’EPOCA DEI FATTI. PRESIDENTE DELLA SOCIETA A.S.D. VIRTUS S. SOSSIO): ART. 1. COMMA 1, DEL CODICE Dl GIUSTIZIA SPORTIVA NONCHÉ DELL’ART. 38, COMMA 1, DELLE N.O.I.F.: A CARICO DELLA SOCIETÀ A.S.D. VIRTUS S. SOSSIO: ART. 4. COMMI 1 E 2. DEL CODICE Dl GIUSTIZIA SPORTIVA

COMITATO REGIONALE CAMPANIA– STAGIONE SPORTIVA 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-campania.it e sul Comunicato Ufficiale n. 138 del 23 Giugno 2011 Delibere della Commissione Disciplinare N. 58. DEF.TO P.F. – DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE. PER VIOLAZIONE DEL CODICE Dl GIUSTIZIA SPORTlVA A CARICO DEL SIG. CARMINE DILETTEVOLE (ALL'EPOCA DEI FATTI. PRESIDENTE DELLA SOCIETA A.S.D. VIRTUS S. SOSSIO): ART. 1. COMMA 1, DEL CODICE Dl GIUSTIZIA SPORTIVA NONCHÉ DELL’ART. 38, COMMA 1, DELLE N.O.I.F.: A CARICO DELLA SOCIETÀ A.S.D. VIRTUS S. SOSSIO: ART. 4. COMMI 1 E 2. DEL CODICE Dl GIUSTIZIA SPORTIVA La C.D.T., visto il suo atto di contestazione del 29 aprile 2011, che ha fatto seguito all'atto di deferimento del Vice Procuratore Federale, Avv. Salvatore Sciacchitano, in data 10 gennaio 2011, protocollo 4435/399B, a carico del tesserato e della società, di cui all'epigrafe, per le motivazioni in essa indicate; tanto premesso OSSERVA: alla riunione del 6 giugno 2011 é risultata presente la sola Procura Federale, in persona del suo Sostituto Procuratore Federale, avv. Alfredo Sorbo, che l'ha rappresentata in udienza. Il rappresentante della Procura Federale, preso atto dell'assenza dei deferiti, sebbene ritualmente convocati (con le relative raccomandate postali risultate regolarmente recapitate), ritenendone provata la colpevolezza, nelle sue conclusioni ha chiesto le seguenti sanzioni: a carico del Sig. Carmine Dilettevole, la sanzione dell’inibizione per mesi due; a carico della società Virtus S. Sossio, l'ammenda di euro 500,00. Questa C.D.T., sentite le conclusioni della Procura Federale; considerato che, in base al Codice di Giustizia Sportiva vigente, dagli atti documentali acquisiti risulta, senza ombra di dubbio, che il Sig. Carmine Dilettevole, all’epoca, presidente della società medesima, ha consentito o, comunque, non impedito, al sig. Sanchez Luigi, tecnico abilitato, di essere inserito, nelle distinte di gara degli incontri disputati dall’A.S.D. Virtus S. Sossio l’8.09.2010, l’11.09.2010. il 15.09.2010, il 19.09.2010, il 26.09.2010, il 9.10.2010 ed il 23.10.2010, non in costanza di tesseramento con la stessa società; rilevato che il Sig. Carmine Dilettevole, sul piano di una valutazione obiettiva e documentata, ha determinato, con il suo comportamento, un’inosservanza ai principi di lealtà, correttezza e probità in ogni rapporto riferibile all'attività sportiva, come evidenziato nell'articolato atto di deferimento; tanto premesso, questa C.D.T. ritiene che il deferimento in esame sia ampiamente fondato e congruamente motivato. Sotto il profilo della quantificazione delle sanzioni, come determinata dal Sostituto Procuratore Federale, avv. Alfredo Sorbo, questa C.D.T. giudica, sulla base delle risultanze degli accertamenti, che responsabili della vicenda debbano essere considerati i deferiti, Sig. Carmine Dilettevole e la società Virtus S. Sossio, per cui infligge le seguenti sanzioni: l’inibizione fino al 10.08.2011, a carico del presidente, sig. Carmine Dilettevole; l'ammenda di euro 300,00, a carico della società A.S.D. Virtus S. Sossio. P.Q.M. DELIBERA in esito del deferimento in esame, di infliggere al Sig. Carmine Dilettevole, all’epoca dei fatti, presidente della società A.S.D. Virtus S. Sossio, la sanzione dell’inibizione fino al 10.08.2011; a carico della società A,S.D. Virtus S. Sossio (del Campionato di Promozione), l'ammenda di euro 300,00.
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