COMITATO REGIONALE CAMPANIA– STAGIONE SPORTIVA 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-campania.it e sul Comunicato Ufficiale n. 138 del 23 Giugno 2011 Delibere della Commissione Disciplinare N. 60. DEF.TO P.F. – DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE. PER VIOLAZIONE DEL CODICE Dl GIUSTIZIA SPORTlVA A CARICO DEL SIG. MICHELE SANTANGELO (ARBITRO F.Q. SEZIONE A.I.A. SALERNO ): ART. 1, COMMA 1, DEL CODICE DI GIUSTIZIA SPORTIVA NONCHÉ ART. 29, SETTORE TECNICO; A CARICO DEL SIG. GENNARO RINALDI (PRESIDENTE DELLA SOCIETA A.S.D. CALPAZIO): ART. 1. COMMA 1, DEL CODICE Dl GIUSTIZIA SPORTIVA: A CARICO DEL SIG. PAOLO VUTO (VICE PRESIDENTE – CON DELEGA DI RAPPRESENTANZA – DELLA SOCIETÀ A.S.D. CALPAZIO): ART. 1, COMMA 1, DEL CODICE DI GIUSTIZIA SPORTIVA; A CARICO DELLA SOCIETÀ A.S.D. CALPAZIO: ART. 4. COMMI 1 E 2, DEL CODICE Dl GIUSTIZIA SPORTIVA

COMITATO REGIONALE CAMPANIA– STAGIONE SPORTIVA 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-campania.it e sul Comunicato Ufficiale n. 138 del 23 Giugno 2011 Delibere della Commissione Disciplinare N. 60. DEF.TO P.F. – DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE. PER VIOLAZIONE DEL CODICE Dl GIUSTIZIA SPORTlVA A CARICO DEL SIG. MICHELE SANTANGELO (ARBITRO F.Q. SEZIONE A.I.A. SALERNO ): ART. 1, COMMA 1, DEL CODICE DI GIUSTIZIA SPORTIVA NONCHÉ ART. 29, SETTORE TECNICO; A CARICO DEL SIG. GENNARO RINALDI (PRESIDENTE DELLA SOCIETA A.S.D. CALPAZIO): ART. 1. COMMA 1, DEL CODICE Dl GIUSTIZIA SPORTIVA: A CARICO DEL SIG. PAOLO VUTO (VICE PRESIDENTE – CON DELEGA DI RAPPRESENTANZA – DELLA SOCIETÀ A.S.D. CALPAZIO): ART. 1, COMMA 1, DEL CODICE DI GIUSTIZIA SPORTIVA; A CARICO DELLA SOCIETÀ A.S.D. CALPAZIO: ART. 4. COMMI 1 E 2, DEL CODICE Dl GIUSTIZIA SPORTIVA La C.D.T., visto il suo atto di contestazione del 29 aprile 2011, che ha fatto seguito all'atto di deferimento del Procuratore Federale Vicario, avv. Alfredo Mensitieri, in data 24 gennaio 2011, protocollo 4880/338, a carico dei tesserati e della società, di cui all'epigrafe, per le motivazioni in essa indicate; tanto premesso OSSERVA: alla riunione del 6 giugno 2011 erano presenti: la Procura Federale, in persona del suo Sostituto, avv. Alfredo Sorbo, che l'ha rappresentata in udienza; il sig. Gennaro Rinaldi, in proprio nonché in nome e per conto della società A.S.D. Calpazio; il sig. Paolo Vuto ed il sig. Michele Santangelo. A contestazione del sig. Sostituto Procuratore, avv. Alfredo Sorbo, il sig. Gennaro Rinaldi eccepisce che il comportamento dei tesserati deferiti, anche in nome e per conto dell’A.S.D. Calpazio, debba essere considerato in buona fede, senza alcuna intenzione di non rispettare le regole federali, come si evince, sia pure per via indiretta, dalla circostanza che l’A.S.D. Calpazio è presente da molti decenni nel settore, senza essersi mai segnalata per alcuna irregolarità. Il predetto sig. Gennaro Rinaldi, inoltre, ha ribadito l’insussistenza di qualsivoglia rapporto di lavoro tra la società Calpazio ed il sig. Santangelo Michele. Il sig. Paolo Vuto, a sua volta, ha eccepito, nella sua qualità di vice presidente della società, con delega di rappresentanza, di essersi rivolto al sig. Michele Santangelo (ex arbitro), nella sua qualità di genero, nella certezza che egli non svolgesse più le mansioni di arbitro e nella sua specifica qualità di laureato in scienze motorie, solo per sostituire il massaggiatore, che era gravemente ammalato. Quanto al dott. Michele Santangelo, si è riportato alla memoria depositata in atti. Il rappresentante della Procura Federale, ritenendone provata la colpevolezza, nelle sue conclusioni ha chiesto le seguenti sanzioni: a carico del Sig. Gennaro Rinaldi, la sanzione dell’inibizione per mesi tre; a carico del sig. Paolo Vuto, la sanzione dell’inibizione per mesi tre; a carico del dott. Michele Santangelo, la sanzione dell’inibizione per mesi sei; a carico della società Calpazio, l’ammenda di euro 3.000,00. Questa C.D.T., sentite le conclusioni della Procura Federale; considerato che, in base al Codice di Giustizia Sportiva vigente, dagli atti documentali acquisiti, risulta che il dott. Michele Santangelo, arbitro f.q. della sezione A.I.A. di Salerno, all’epoca dei fatti, è risultato essere stato inserito nella distinta di gara della società A.S.D. Calpazio, in qualità di massaggiatore, in occasione della gara di Campionato Regionale di Eccellenza, girone B, disputata a Sarno il 12.09.2010, tra Ippogrifo Sarno e Calpazio; tanto premesso, questa C.D.T. ritiene che il deferimento in esame sia ampiamente fondato e congruamente motivato. Sotto il profilo della quantificazione delle sanzioni, questa C.D.T. giudica, sulla base delle risultanze degli accertamenti, che responsabili della vicenda debbano essere considerati i deferiti, Sigg. Gennaro Rinaldi e Paolo Vuto, nonché la società Calpazio ed il dott. Michele Santangelo, che non aveva ancora rassegnato le dimissioni da associato A.I.A., all’epoca dei fatti, per cui infligge le seguenti sanzioni, determinate sulla base dei una doverosa comparazione con i deferimenti relativi alle società Internapoli Camaldoli (n. 57 – 2010/2011, di cui alla stessa riunione di questa C.D.T.) e Sanità (n. 58 – 2010/2011, di cui alla stessa riunione di questa C.D.T.), entrambe del Campionato di Eccellenza, come la deferita A.S.D. Calpazio, in ordine all’inserimento, nelle distinte ufficiali di gara (nel caso specifico, per una sola gara ufficiale), di persone fisiche non legittimate: a carico del presidente della società Calpazio, sig. Gennaro Rinaldi, l’inibizione fino al 10.08.2011; a carico del vice presidente della società Calpazio, sig. Paolo Vuto, l’inibizione fino al 10.08.2011; a carico della società Calpazio, l’ammenda di euro 500,00. Quanto al dott. Michele Santangelo, all’epoca dei fatti arbitro fuori quadro, in quanto non ancora dimissionario dall’Associazione Italiana Arbitri, questa C.D.T. giudica, dunque, che egli debba essere sanzionato, in ragione anche della tardività delle proprie dimissioni dall’A.I.A., che non possono, quindi, essere invocate quale circostanza esimente. Per altri versi, questa C.D.T. deve tenere conto delle motivate controdeduzioni prodotte dal deferito. A tale riguardo, è doveroso prendere atto che l’incolpazione a suo carico deve essere ridimensionata, in ordine alla presunta violazione dell’art. 29 del Regolamento del Settore Tecnico (“per aver svolto l’attività di massaggiatore senza essere iscritto nel ruolo degli Operatori Sanitari”). La richiamata violazione dell’art. 29 del Regolamento del Settore Tecnico, invero, deve ritenersi insussistente, atteso che il deferito ha allegato, alle proprie controdeduzioni, la laurea magistrale in Scienze Motorie (conseguita in data 31.03.2005, dunque anni prima del giorno di disputa della gara in esame), nonché l’attestato di qualifica di massaggiatore sportivo (conseguito in data 21.06.2005, ovvero anch’esso precedente di anni la data della gara in argomento), rilasciato dal CONI, dalla Regione Campania e dalla Federazione Medico Sportiva Italiana. Di conseguenza, risulta ridimensionata, nei termini innanzi rappresentati, anche la responsabilità disciplinare del deferito, dott. Michele Santangelo. Questa C.D.T. ritiene, infine, in linea con una metodologia costantemente osservata e rispettata da questa C.D.T., in ordine a casi peculiari, quale quello in esame (attivato su denuncia del presidente del C.R.A. Campania), di dover procedere ad una comparazione equitativa con le determinazioni degli Organi di giustizia sportiva, adottate per vicende simili, o, quantomeno, analoghe, a quella di cui al presente deferimento. A tale riguardo, si consideri, a titolo meramente esemplificativo, l’inibizione per un mese, inflitta, sia pure a seguito di “patteggiamento”, a carico dell’arbitro effettivo della sezione di Torre del Greco, sig. Gino Garofalo, pubblicata sul C.U. n. 72 del 18.02.2010 del C.R. Campania, alle pagg. 1733-1734. Si tenga conto che era risultata accertata, in ordine al nominato arbitro, sig. Gino Garofalo, la grave omissione dell’indicazione, nel suo referto di una gara ufficiale nell’ambito del C.R. Campania, dell’espulsione di un calciatore, con conseguenziale, irreparabile vulnus in ordine alla regolarità della gara successiva, alla quale il calciatore espulso aveva partecipato. Appare assolutamente inconfutabile, ad avviso di questa C.D.T., in un’elementare valutazione obiettiva, che l’infrazione, accertata a carico del nominato arbitro, sig. Gino Garofalo, fosse di gran lunga più grave, rispetto a quella, della quale è stato incolpato il deferito, dott. Michele Santangelo. Deve, tuttavia, tenersi conto della circostanza che il sig. Gino Garofalo, come già accennato, aveva, usufruendo di un favor iuris previsto dal vigente Codice di Giustizia Sportiva (non invocato, viceversa, dal deferito, dott. Michele Santangelo), “patteggiato” la sanzione a suo carico. Tanto premesso, questa C.D.T. giudica di dover commisurare la sanzione, a carico del deferito dott. Michele Santangelo, con l’inibizione per mesi uno. P.Q.M. DELIBERA in esito del deferimento in esame, di infliggere le seguenti sanzioni: al Sig. Gennaro Rinaldi, all’epoca dei fatti presidente della società A.S.D. Calpazio, l’inibizione fino al 10.08.2011; al Sig. Paolo Vuto, all’epoca dei fatti vice presidente della società A.S.D. Calpazio, l’inibizione fino al 10.08.2011; alla società A,S.D. Calpazio, l'ammenda di euro 500,00; al dott. Michele Santangelo, all’epoca dei fatti arbitro fuori quadro, l’inibizione per mesi uno.
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