• Stagione sportiva: 2010/2011
COMITATO REGIONALE CAMPANIA– STAGIONE SPORTIVA 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-campania.it e sul
Comunicato Ufficiale n. 138 del 23 Giugno 2011
Delibere della Commissione Disciplinare
N. 60. DEF.TO P.F. – DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE. PER VIOLAZIONE DEL CODICE
Dl GIUSTIZIA SPORTlVA A CARICO DEL SIG. MICHELE SANTANGELO (ARBITRO F.Q. SEZIONE
A.I.A. SALERNO ): ART. 1, COMMA 1, DEL CODICE DI GIUSTIZIA SPORTIVA NONCHÉ ART. 29,
SETTORE TECNICO; A CARICO DEL SIG. GENNARO RINALDI (PRESIDENTE DELLA SOCIETA
A.S.D. CALPAZIO): ART. 1. COMMA 1, DEL CODICE Dl GIUSTIZIA SPORTIVA: A CARICO DEL SIG.
PAOLO VUTO (VICE PRESIDENTE – CON DELEGA DI RAPPRESENTANZA – DELLA SOCIETÀ A.S.D.
CALPAZIO): ART. 1, COMMA 1, DEL CODICE DI GIUSTIZIA SPORTIVA; A CARICO DELLA SOCIETÀ
A.S.D. CALPAZIO: ART. 4. COMMI 1 E 2, DEL CODICE Dl GIUSTIZIA SPORTIVA
COMITATO REGIONALE CAMPANIA– STAGIONE SPORTIVA 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-campania.it e sul
Comunicato Ufficiale n. 138 del 23 Giugno 2011
Delibere della Commissione Disciplinare
N. 60. DEF.TO P.F. – DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE. PER VIOLAZIONE DEL CODICE
Dl GIUSTIZIA SPORTlVA A CARICO DEL SIG. MICHELE SANTANGELO (ARBITRO F.Q. SEZIONE
A.I.A. SALERNO ): ART. 1, COMMA 1, DEL CODICE DI GIUSTIZIA SPORTIVA NONCHÉ ART. 29,
SETTORE TECNICO; A CARICO DEL SIG. GENNARO RINALDI (PRESIDENTE DELLA SOCIETA
A.S.D. CALPAZIO): ART. 1. COMMA 1, DEL CODICE Dl GIUSTIZIA SPORTIVA: A CARICO DEL SIG.
PAOLO VUTO (VICE PRESIDENTE – CON DELEGA DI RAPPRESENTANZA – DELLA SOCIETÀ A.S.D.
CALPAZIO): ART. 1, COMMA 1, DEL CODICE DI GIUSTIZIA SPORTIVA; A CARICO DELLA SOCIETÀ
A.S.D. CALPAZIO: ART. 4. COMMI 1 E 2, DEL CODICE Dl GIUSTIZIA SPORTIVA
La C.D.T., visto il suo atto di contestazione del 29 aprile 2011, che ha fatto seguito all'atto di deferimento
del Procuratore Federale Vicario, avv. Alfredo Mensitieri, in data 24 gennaio 2011, protocollo 4880/338, a
carico dei tesserati e della società, di cui all'epigrafe, per le motivazioni in essa indicate; tanto premesso
OSSERVA:
alla riunione del 6 giugno 2011 erano presenti: la Procura Federale, in persona del suo Sostituto, avv.
Alfredo Sorbo, che l'ha rappresentata in udienza; il sig. Gennaro Rinaldi, in proprio nonché in nome e per
conto della società A.S.D. Calpazio; il sig. Paolo Vuto ed il sig. Michele Santangelo. A contestazione del sig.
Sostituto Procuratore, avv. Alfredo Sorbo, il sig. Gennaro Rinaldi eccepisce che il comportamento dei
tesserati deferiti, anche in nome e per conto dell’A.S.D. Calpazio, debba essere considerato in buona fede,
senza alcuna intenzione di non rispettare le regole federali, come si evince, sia pure per via indiretta, dalla
circostanza che l’A.S.D. Calpazio è presente da molti decenni nel settore, senza essersi mai segnalata per
alcuna irregolarità. Il predetto sig. Gennaro Rinaldi, inoltre, ha ribadito l’insussistenza di qualsivoglia
rapporto di lavoro tra la società Calpazio ed il sig. Santangelo Michele. Il sig. Paolo Vuto, a sua volta, ha
eccepito, nella sua qualità di vice presidente della società, con delega di rappresentanza, di essersi rivolto
al sig. Michele Santangelo (ex arbitro), nella sua qualità di genero, nella certezza che egli non svolgesse più
le mansioni di arbitro e nella sua specifica qualità di laureato in scienze motorie, solo per sostituire il
massaggiatore, che era gravemente ammalato. Quanto al dott. Michele Santangelo, si è riportato alla
memoria depositata in atti. Il rappresentante della Procura Federale, ritenendone provata la colpevolezza,
nelle sue conclusioni ha chiesto le seguenti sanzioni: a carico del Sig. Gennaro Rinaldi, la sanzione
dell’inibizione per mesi tre; a carico del sig. Paolo Vuto, la sanzione dell’inibizione per mesi tre; a carico del
dott. Michele Santangelo, la sanzione dell’inibizione per mesi sei; a carico della società Calpazio,
l’ammenda di euro 3.000,00. Questa C.D.T., sentite le conclusioni della Procura Federale; considerato che,
in base al Codice di Giustizia Sportiva vigente, dagli atti documentali acquisiti, risulta che il dott. Michele
Santangelo, arbitro f.q. della sezione A.I.A. di Salerno, all’epoca dei fatti, è risultato essere stato inserito
nella distinta di gara della società A.S.D. Calpazio, in qualità di massaggiatore, in occasione della gara di
Campionato Regionale di Eccellenza, girone B, disputata a Sarno il 12.09.2010, tra Ippogrifo Sarno e
Calpazio; tanto premesso, questa C.D.T. ritiene che il deferimento in esame sia ampiamente fondato e
congruamente motivato. Sotto il profilo della quantificazione delle sanzioni, questa C.D.T. giudica, sulla
base delle risultanze degli accertamenti, che responsabili della vicenda debbano essere considerati i
deferiti, Sigg. Gennaro Rinaldi e Paolo Vuto, nonché la società Calpazio ed il dott. Michele Santangelo, che
non aveva ancora rassegnato le dimissioni da associato A.I.A., all’epoca dei fatti, per cui infligge le seguenti
sanzioni, determinate sulla base dei una doverosa comparazione con i deferimenti relativi alle società
Internapoli Camaldoli (n. 57 – 2010/2011, di cui alla stessa riunione di questa C.D.T.) e Sanità (n. 58 –
2010/2011, di cui alla stessa riunione di questa C.D.T.), entrambe del Campionato di Eccellenza, come la
deferita A.S.D. Calpazio, in ordine all’inserimento, nelle distinte ufficiali di gara (nel caso specifico, per una
sola gara ufficiale), di persone fisiche non legittimate: a carico del presidente della società Calpazio, sig.
Gennaro Rinaldi, l’inibizione fino al 10.08.2011; a carico del vice presidente della società Calpazio, sig.
Paolo Vuto, l’inibizione fino al 10.08.2011; a carico della società Calpazio, l’ammenda di euro 500,00.
Quanto al dott. Michele Santangelo, all’epoca dei fatti arbitro fuori quadro, in quanto non ancora
dimissionario dall’Associazione Italiana Arbitri, questa C.D.T. giudica, dunque, che egli debba essere
sanzionato, in ragione anche della tardività delle proprie dimissioni dall’A.I.A., che non possono, quindi,
essere invocate quale circostanza esimente. Per altri versi, questa C.D.T. deve tenere conto delle motivate
controdeduzioni prodotte dal deferito. A tale riguardo, è doveroso prendere atto che l’incolpazione a suo
carico deve essere ridimensionata, in ordine alla presunta violazione dell’art. 29 del Regolamento del
Settore Tecnico (“per aver svolto l’attività di massaggiatore senza essere iscritto nel ruolo degli Operatori
Sanitari”). La richiamata violazione dell’art. 29 del Regolamento del Settore Tecnico, invero, deve ritenersi
insussistente, atteso che il deferito ha allegato, alle proprie controdeduzioni, la laurea magistrale in Scienze
Motorie (conseguita in data 31.03.2005, dunque anni prima del giorno di disputa della gara in esame),
nonché l’attestato di qualifica di massaggiatore sportivo (conseguito in data 21.06.2005, ovvero anch’esso
precedente di anni la data della gara in argomento), rilasciato dal CONI, dalla Regione Campania e dalla
Federazione Medico Sportiva Italiana. Di conseguenza, risulta ridimensionata, nei termini innanzi
rappresentati, anche la responsabilità disciplinare del deferito, dott. Michele Santangelo. Questa C.D.T.
ritiene, infine, in linea con una metodologia costantemente osservata e rispettata da questa C.D.T., in
ordine a casi peculiari, quale quello in esame (attivato su denuncia del presidente del C.R.A. Campania), di
dover procedere ad una comparazione equitativa con le determinazioni degli Organi di giustizia sportiva,
adottate per vicende simili, o, quantomeno, analoghe, a quella di cui al presente deferimento. A tale
riguardo, si consideri, a titolo meramente esemplificativo, l’inibizione per un mese, inflitta, sia pure a seguito
di “patteggiamento”, a carico dell’arbitro effettivo della sezione di Torre del Greco, sig. Gino Garofalo,
pubblicata sul C.U. n. 72 del 18.02.2010 del C.R. Campania, alle pagg. 1733-1734. Si tenga conto che era
risultata accertata, in ordine al nominato arbitro, sig. Gino Garofalo, la grave omissione dell’indicazione, nel
suo referto di una gara ufficiale nell’ambito del C.R. Campania, dell’espulsione di un calciatore, con
conseguenziale, irreparabile vulnus in ordine alla regolarità della gara successiva, alla quale il calciatore
espulso aveva partecipato. Appare assolutamente inconfutabile, ad avviso di questa C.D.T., in
un’elementare valutazione obiettiva, che l’infrazione, accertata a carico del nominato arbitro, sig. Gino
Garofalo, fosse di gran lunga più grave, rispetto a quella, della quale è stato incolpato il deferito, dott.
Michele Santangelo. Deve, tuttavia, tenersi conto della circostanza che il sig. Gino Garofalo, come già
accennato, aveva, usufruendo di un favor iuris previsto dal vigente Codice di Giustizia Sportiva (non
invocato, viceversa, dal deferito, dott. Michele Santangelo), “patteggiato” la sanzione a suo carico. Tanto
premesso, questa C.D.T. giudica di dover commisurare la sanzione, a carico del deferito dott. Michele
Santangelo, con l’inibizione per mesi uno. P.Q.M.
DELIBERA
in esito del deferimento in esame, di infliggere le seguenti sanzioni: al Sig. Gennaro Rinaldi,
all’epoca dei fatti presidente della società A.S.D. Calpazio, l’inibizione fino al 10.08.2011; al Sig.
Paolo Vuto, all’epoca dei fatti vice presidente della società A.S.D. Calpazio, l’inibizione fino al
10.08.2011; alla società A,S.D. Calpazio, l'ammenda di euro 500,00; al dott. Michele Santangelo,
all’epoca dei fatti arbitro fuori quadro, l’inibizione per mesi uno.
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Comunicato Ufficiale n. 138 del 23 Giugno 2011
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N. 60. DEF.TO P.F. – DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE. PER VIOLAZIONE DEL CODICE
Dl GIUSTIZIA SPORTlVA A CARICO DEL SIG. MICHELE SANTANGELO (ARBITRO F.Q. SEZIONE
A.I.A. SALERNO ): ART. 1, COMMA 1, DEL CODICE DI GIUSTIZIA SPORTIVA NONCHÉ ART. 29,
SETTORE TECNICO; A CARICO DEL SIG. GENNARO RINALDI (PRESIDENTE DELLA SOCIETA
A.S.D. CALPAZIO): ART. 1. COMMA 1, DEL CODICE Dl GIUSTIZIA SPORTIVA: A CARICO DEL SIG.
PAOLO VUTO (VICE PRESIDENTE – CON DELEGA DI RAPPRESENTANZA – DELLA SOCIETÀ A.S.D.
CALPAZIO): ART. 1, COMMA 1, DEL CODICE DI GIUSTIZIA SPORTIVA; A CARICO DELLA SOCIETÀ
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