COMITATO REGIONALE PUGLIA – STAGIONE SPORTIVA 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web:www.figcpuglia.it e sul Comunicato Ufficiale N° 21 del 23 Settembre 2010 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale CAMPIONATO COPPA PUGLIA Gara: U.S. GALATONE A.S.D. – U.S. NERETINA CALCIO del 12 Settembre 2010 (Reclamo della U.S. NERETINA CALCIO in opposizione al provvedimento disciplinare adottato dal Giudice Sportivo a carico della società per il risultato della gara di cui alla delibera riportata sul Comunicato Ufficiale n. 18 in data 16 settembre 2010 del Comitato Regionale Puglia).

COMITATO REGIONALE PUGLIA – STAGIONE SPORTIVA 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web:www.figcpuglia.it e sul Comunicato Ufficiale N° 21 del 23 Settembre 2010 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale CAMPIONATO COPPA PUGLIA Gara: U.S. GALATONE A.S.D. - U.S. NERETINA CALCIO del 12 Settembre 2010 (Reclamo della U.S. NERETINA CALCIO in opposizione al provvedimento disciplinare adottato dal Giudice Sportivo a carico della società per il risultato della gara di cui alla delibera riportata sul Comunicato Ufficiale n. 18 in data 16 settembre 2010 del Comitato Regionale Puglia). Esaminati gli atti ufficiali; letto il reclamo a margine citato; rilevato che l’oggetto del reclamo avverso la decisione del primo giudice, verte sia sulla declaratoria di inammissibilità del reclamo per tardività che sulla posizione irregolare del calciatore MURRONE Flaviano che si assume tesserato, attualmente, con la soc. U.S. NERETINA CALCIO e quindi in posizione irregolare per la sua partecipazione alla gara innanzi citata. Considerato che il ricorso al Giudice Sportivo, al di là della sua intempestività, andava dichiarato inammissibile ai sensi dell’art. 46 punto 5 del Codice di Giustizia Sportiva che tale inammissibilità (mancata comunicazione alla controparte) va dichiarata anche per il procedimento dinanzi a questa Commissione Disciplinare Territoriale P.Q.M. D E L I B E R A dichiarare inammissibile il reclamo proposto dalla società U.S. NERETINA CALCIO e, per l’effetto, addebitare la relativa tassa sul conto della stessa.
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