COMITATO REGIONALE PUGLIA – STAGIONE SPORTIVA 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web:www.figcpuglia.it e sul Comunicato Ufficiale N° 25 del 7 Ottobre 2010 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale nel procedimento promosso dal Procuratore Federale della FIGC con atto del 10/5/2010 (prot. 7621/1154/pf09-10GT/dl) nei confronti: – 1) del sig. Nista Leonardo, calciatore dell’ASD Atletico Capurso; per rispondere della violazione dei principi di lealtà, correttezza, e probità sportiva, ai sensi e per gli effetti dell’art.1, commi 1, del Codice di Giustizia Sportiva, per avere ripetutamente telefonato ed inviato un messaggio all’Arbitro Pontrelli Tommaso, al fine di avere un colloquio con lo stesso, finalizzato a chiedergli di intervenire presso la Commissione Disciplinare Territoriale del C.R. Puglia, ridimensionando la grave accusa mossa contro il Nista, così come segnalata al Giudice Sportivo Territoriale nel rapporto arbitrale redatto al termine della gara del 1/11/2009 tra ASD Atletico Capurso e ACD Milan Club Molfetta, come meglio descritto nella parte motiva; 2) della Società ASD Atletico Capurso, per rispondere a titolo di responsabilità oggettiva, per la violazione ascritta al proprio calciatore Nista Leonardo , ai sensi e per gli effetti dell’art.4, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva.

COMITATO REGIONALE PUGLIA – STAGIONE SPORTIVA 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web:www.figcpuglia.it e sul Comunicato Ufficiale N° 25 del 7 Ottobre 2010 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale nel procedimento promosso dal Procuratore Federale della FIGC con atto del 10/5/2010 (prot. 7621/1154/pf09-10GT/dl) nei confronti: - 1) del sig. Nista Leonardo, calciatore dell’ASD Atletico Capurso; per rispondere della violazione dei principi di lealtà, correttezza, e probità sportiva, ai sensi e per gli effetti dell’art.1, commi 1, del Codice di Giustizia Sportiva, per avere ripetutamente telefonato ed inviato un messaggio all’Arbitro Pontrelli Tommaso, al fine di avere un colloquio con lo stesso, finalizzato a chiedergli di intervenire presso la Commissione Disciplinare Territoriale del C.R. Puglia, ridimensionando la grave accusa mossa contro il Nista, così come segnalata al Giudice Sportivo Territoriale nel rapporto arbitrale redatto al termine della gara del 1/11/2009 tra ASD Atletico Capurso e ACD Milan Club Molfetta, come meglio descritto nella parte motiva; 2) della Società ASD Atletico Capurso, per rispondere a titolo di responsabilità oggettiva, per la violazione ascritta al proprio calciatore Nista Leonardo , ai sensi e per gli effetti dell’art.4, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva. FATTO Con nota del 15/1/2010, il Presidente del Comitato Regionale Puglia, inviava alla Procura Federale della FIGC, la documentazione pervenutagli dal Presidente del CRA Puglia e dal Presidente della Sez.AIA di Bari, relativa alla querela sporta in data 26/11/2009 dal sig. Pontrelli Tommaso, a seguito di telefonate e di “sms” a lui pervenuti sul suo cellulare, dapprima da parte di persona qualificatasi come Nista Leonardo calciatore della soc.Atletico Capurso e successivamente da persona non identificata. Telefonate e messaggi effettuati ripetutamente e con insistenza dal sig. Nista al fine di ottenere dal sig. Pontrelli (arbitro della gara Atl. Capurso – Milano Club Molfetta dell’1/11/2009 a cui aveva partecipato quale calciatore esso Nista) un incontro finalizzato ad un riesame di quanto riportato nel referto di gara dall’arbitro succitato, onde ottenere una riduzione della squalifica già comminatagli fino al 30/6/2010, oggetto di reclamo proposto alla Commissione Disciplinare Territoriale Puglia, all’epoca dei fatti non esaminato. Disposte ed espletate le relative indagini, la Procura Federale, con la succitata nota del 10/5/2010 deferiva a questa Commissione, il sig. Leonardo Nista e la soc. ASD Atletico Capurso per rispondere delle violazioni come innanzi loro contestate. Verificata la regolarità delle contestazioni, con racc.a.r. del 24/8/2010 questa Commissione disponeva la convocazione dinanzi a sé delle parti succitate per l’udienza del 20/9/2010, alla quale compariva il solo sig. Leonardo Nista. Avendo, il rappresentante della Procura Federale, comunicato telefonicamente la sua momentanea impossibilità fisica a comparire per la data succitata, la Commissione Disciplinare rinviava - con la presa d’atto ed adesione del sig. Nista -, la comparizione delle parti all’udienza del 27/9/2010 nel corso del quale risultavano presenti per la Procura Federale l’avv. Giuseppe Monaco e nuovamente il sig. Leonardo Nista. Non compariva alcun rappresentante della ASD Atletico Capurso. Dichiarata chiusa la fase dibattimentale, il sig. Leonardo Nista dopo ampia discussione così concludeva: “mi rimetto alla clemenza della Commissione Disciplinare Territoriale”, mentre il Procuratore Federale avv. Giuseppe Monaco, dopo ampia discussione così concludeva: “affermarsi la responsabilità del sig. Nista Leonardo ed infliggergli la sanzione della squalifica per mesi due (2) oltre alla sanzione pecuniaria di €300,00 per la soc. Atletico Capurso…..”. MOTIVI DELLA DECISIONE Va preliminarmente affermata la responsabilità del deferito sig.Leonardo Nista, il quale ha riconosciuto ed ammesso la sua responsabilità per i fatti innanzi descritti, limitandosi ad evidenziare la sua “buona fede” che - per quanto ovvio – non può assurgere a dignità di esimente, ma solo di eventuale attenuante della quale la Commissione ha tenuto conto nell’irrogare la sanzione della squalifica nella stessa misura indicata dal Procuratore Federale per le motivazioni che seguono. Pur ipotizzando infatti la ricorrenza della buona fede che il Nista ha invocato per una sua presunta (quanto opinabile) mancata conoscenza delle norme che vietano ai tesserati che hanno partecipato a gare di campionato, di prendere contatto diretto con i direttori di tali gare; ciò che non trova – nel caso di specie - giustificazione alcuna, è l’intento perseguito dal Nista, (così come da lui precisato e confermato all’inquirente della Procura Federale), secondo cui: “…..prima che si riunisse la Commissione Disciplinare per discutere il ricorso presentato dalla mia società mi sono rivolto ad un mio conoscente il quale ha effettuato per mio conto una telefonata al sig.Pontrelli invitandolo energicamente a fare la persona seria…..” per poi aggiungere che: “……la qualità di tale iniziativa era intesa ad avere un appuntamento con il sig. Pontrelli per discutere con maggiore calma su quanto accaduto sul terreno di gioco in occasione della predetta gara e sperando di poter sensibilizzare lo stesso Pontrelli a valutare la mia buona fede …..” (testualmente dalla dichiarazione resa al collaboratore della Procura Federale). E’ quindi del tutto evidente che aldilà della violazione del divieto del colloquio diretto e/o indiretto con il direttore di gara innanzi menzionato, va adeguatamente punito l’intento del Nista di far mutare all’arbitro sig. Pontrelli, il suo referto di gara per conseguire una riduzione della squalifica in sede di discussione del reclamo proposto, nel suo interesse dalla ASD Atletico Capurso, ma non ancora esaminato dalla Commissione Disciplinare. Motivo questo che pur ritenendo ipotizzabile l’attenuante della buona fede invocata dal Nista, non consente di applicare una sanzione inferiore ai due mesi di squalifica richiesta dalla Procura Federale che la Commissione condivide per le suesposte motivazioni. Comunicato Ufficiale n. 25 - pag. 49 di 53 Alla affermazione di responsabilità del tesserato – calciatore Leonardo Nista, consegue la affermazione di responsabilità della ASD Atletico Capurso, ai sensi dell’art.4 comma 2 del CGS e punita come da dispositivo. P.Q.M. la Commissione Disciplinare Territoriale, dichiara affermarsi la responsabilità dei deferiti per le violazioni loro contestate e per l’effetto infliggere agli stessi le seguenti sanzioni: - al sig. Leonardo Nista la squalifica per la durata di mesi due (2); - all’ASD Atletico Capurso l’ammenda di € 300,00.
DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2024 Dirittocalcistico.it