• Stagione sportiva: 2010/2011
COMITATO REGIONALE PUGLIA – STAGIONE SPORTIVA 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web:www.figcpuglia.it e sul
Comunicato Ufficiale N° 27 del 14 Ottobre 2010
Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale
nel procedimento
promosso dal Procuratore Federale della FIGC con nota del 27/5/2010 (prot. n.6509/1332 P.F./09.10/S/fda)
nei confronti di:
Ferrandina Giovanni, Presidente della Puglia Sport Altamura;
Siena Luigi, Presidente della Pol. Dil. Carapelle;
Marchese Michele, Presidente dell’ASD Nuova Daunia;
Lenoci Arcangelo, Presidente dell’ACD Acquaviva;
Cimaglia Egidio, Presidente dell’Andizani Calcio 95 TA;
Capurso Filippo, Presidente dell’ASD Calcio Gioia;
Giugno Domenico, Presidente dell’ASD Cellamare 2005;
Donno Luca, Presidente della PGS Don Bosco ASD;
Conte Pantaleo, Presidente dell’ACD Grecia Salentina;
Presicce Donato Giampiero, Presidente dell’U.S. Neretina Calcio;
Alba Rocco, Presidente dell’ACD Olimpia Surano;
Cianci Donato, Presidente della USD Poggiardo 2007;
Carcagnile Luigi, Presidente della ASD San Donato
nonché della società
– Puglia Sport
– Polisp. Carapelle
– Nuova Daunia
– ACD Acquaviva
– Andrizani Calcio 95 TA
Comunicato Ufficiale n. 27 pag. 47 di 52
– ASD Calcio Gioia
– ASD Cellamare 2005
– PGS Don Bosco ASD
– ACD Grecia Salentina
– U.S. Neretina
– ACD Olimpica Surano
– USD Poggiardo 2007
– ASD San Donato
PER RISPONDERE
1. i primi della violazione di cui all’art.1 del C.G.S. in relazione all’art.32 comma 1 e 7 del Regolamento della
LND, come integrato dalle disposizioni emanate con C.U. n.1 della LND per aver contravvenuto all’obbligo
di svolgere attività giovanile con la propria squadra al Campionato Giovanile Allievi o Giovanissimi, indetti
dal Settore per l’Attività Giovanile e Scolastica oppure, in alternativa, al campionato “Juniores – Under 18”
nella stagione sportiva 2009/2010.
2. le seconde per responsabilità diretta ex art.4 comma 1 del CGS per le violazioni ascritte ai loro Presidenti.
COMITATO REGIONALE PUGLIA – STAGIONE SPORTIVA 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web:www.figcpuglia.it e sul
Comunicato Ufficiale N° 27 del 14 Ottobre 2010
Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale
nel procedimento
promosso dal Procuratore Federale della FIGC con nota del 27/5/2010 (prot. n.6509/1332 P.F./09.10/S/fda)
nei confronti di:
Ferrandina Giovanni, Presidente della Puglia Sport Altamura;
Siena Luigi, Presidente della Pol. Dil. Carapelle;
Marchese Michele, Presidente dell’ASD Nuova Daunia;
Lenoci Arcangelo, Presidente dell’ACD Acquaviva;
Cimaglia Egidio, Presidente dell’Andizani Calcio 95 TA;
Capurso Filippo, Presidente dell’ASD Calcio Gioia;
Giugno Domenico, Presidente dell’ASD Cellamare 2005;
Donno Luca, Presidente della PGS Don Bosco ASD;
Conte Pantaleo, Presidente dell’ACD Grecia Salentina;
Presicce Donato Giampiero, Presidente dell’U.S. Neretina Calcio;
Alba Rocco, Presidente dell’ACD Olimpia Surano;
Cianci Donato, Presidente della USD Poggiardo 2007;
Carcagnile Luigi, Presidente della ASD San Donato
nonché della società
- Puglia Sport
- Polisp. Carapelle
- Nuova Daunia
- ACD Acquaviva
- Andrizani Calcio 95 TA
Comunicato Ufficiale n. 27 pag. 47 di 52
- ASD Calcio Gioia
- ASD Cellamare 2005
- PGS Don Bosco ASD
- ACD Grecia Salentina
- U.S. Neretina
- ACD Olimpica Surano
- USD Poggiardo 2007
- ASD San Donato
PER RISPONDERE
1. i primi della violazione di cui all'art.1 del C.G.S. in relazione all'art.32 comma 1 e 7 del Regolamento della
LND, come integrato dalle disposizioni emanate con C.U. n.1 della LND per aver contravvenuto all'obbligo
di svolgere attività giovanile con la propria squadra al Campionato Giovanile Allievi o Giovanissimi, indetti
dal Settore per l'Attività Giovanile e Scolastica oppure, in alternativa, al campionato “Juniores – Under 18”
nella stagione sportiva 2009/2010.
2. le seconde per responsabilità diretta ex art.4 comma 1 del CGS per le violazioni ascritte ai loro Presidenti.
FATTO
Su segnalazione del Presidente del Comitato Territoriale Puglia la Procura Federale accertava che le società
su menzionate tutte partecipanti, al campionato di 1° categoria avevano disatteso all'obbligo di partecipare
con una propria squadra, al Campionato Regionale di categoria Juniores – stagione sportiva 2009/2010.
Con la succitata nota del 27/5/2010 il Procuratore Federale della FIGC, dopo aver:
rilevato che alle società di 1° categoria faceva, obbligo (giusta C.U. n.1 del 01/7/2009 della L.N.D. emanato
in attuazione delle disposizioni di cui all'art.49 lettera C della NOIF e degli artt.23 ed 32 comma 1° del
Regolamento della LND), di svolgere attività giovanile con una propria squadra ai Campionati indetti dal
Settore, nonché all'attività giovanile della Lega;
dopo aver ritenuto che l'omissione, così come indicata dal Comitato Regionale Puglia della LND, con
propria nota del 4/3/2010, integrava gli estremi della violazione di cui all'art.32 comma 1° Regolamento
della LND ascrivibile per immedisimazione organica ai rispettivi presidenti innanzi menzionati
deferiva
a questa Commissione Disciplinare Territoriale Puglia, le società ed i rispettivi Presidenti come innanzi
indicati, perchè rispondessero delle violazioni loro addebitate.
Verificata la regolarità delle contestazioni e delle comunicazioni di rito, con raccomandate AR del 31/8/2010
la Commissione Disciplinare Territoriale Puglia, disponeva la convocazione di tutte le parti innanzi indicate
per l'udienza del 27/9/2010, nel corso della quale comparivano:
l'avv. Giuseppe Monaco per la Procura Federale;
- il sig. Tarantino Mariano – delegato del sig.Luigi Siena Presidente della Pol.Carapelle;
il sig. Lenoci Arcangelo – Presidente dell’ACD Acquaviva;
il sig. Donno Luca - Presidente della PGS Don Bosco ASD;
l’avv. Zinnari Domenico delegato del sig. Carcagnile Luigi Presidente della ASD San Donato;
il sig. Alba Rocco Presidente della soc. ACD Olimpia Surano;
Non comparivano tutti gli altri deferiti innanzi citati, benchè regolarmente convocati
Dato atto delle Memorie difensive fatte pervenire dall’ASD Puglia Sport Altamura, dall’avv. Domenico Zinnari
per l’ASD San Donato, dell’ASD Calcio Gioia, dell’Andrisani Calcio 1995 e dell’avv. Francesco Rizzo per
l’ACD Surano e dai rispettivi Presidenti delle squadre succitate;
dichiarata chiusa la fase istruttoria dibattimentale, l'avv. Giuseppe Monaco, nella qualità di S. Procuratore
Federale, ed i sig.ri Tarantino Mariano (per la Soc. Polisp.Carapelle e per il suo Presidente sig. Siena Luigi);
Lenoci Arcangelo (per sé e per l’A.C.D. Acquaviva), Donno Luca (per sé e per la PGG Don Bosco ASD);
l’avv. Domenico Zinnari (per l’ASD San Donato e per il suo Presidente Carcagnile Luigi); Alba Rocco
(per sé e per l’ACD Olimpica Surano); dichiaravano di aver fra loro concordato, ai sensi dell'art. 23 CGS la
misura delle sanzioni ridotte, come segue:
alla soc. Polisportiva Carapelle l'ammenda di €.1.000,00 ed al suo Presidente sig. Siena Luigi,
l’inibizione di mesi 2;
all’ACD Acquaviva l’ammenda di €1.000,00 ed al suo Presidente sig. Lenoci Arcangelo la inibizione di
mesi 2;
alla PGG Don Bosco ASD l'ammenda di €.1.000,00 ed al suo Presidente sig. Luca Donno l’inibizione di
mesi 2;
all’ASD San Donato l’ammenda di € 1.000,00 ed al suo Presidente sig. Luigi Carcagnile l’inibizione di
mesi 2;
all’ACD Olimpica Surano l’ammenda di €1.000,00 ed al suo Presidente sig. Rocco Alba l’inibizione di
mesi 2.
La Commissione, preso atto dell'accordo intervenuto fra la Procura Federale, le società ed i rispettivi
presidenti succitati, si riservava l'esame ed ogni conseguente decisione.
Dichiarata chiusa la succitata fase istruttoria preliminare previa lettura delle Memorie Difensive fatte
pervenire dalle soc. Puglia Sport Altamura Andrisani Calcio 95 TA, ed ASD Calcio Gioia il Presidente dava la
parola al S. Procuratore Federale per le sue richieste conclusive nei confronti degli altri deferiti non compresi
fra quelli che avevano patteggiato la misura delle sanzioni innanzi menzionati.
L'avv. Monaco, nella citata qualità, dopo ampia discussione concludeva e chiedeva per le seguenti società,
non comparse, avevano inviato memorie difensive, le seguenti sanzioni:
- per la soc. Puglia Sport Altamura (in applicazione delle attenuanti generiche sulla base della Memoria
difensiva inviata il 13/9/2010) la sanzione dell' ammenda di € 1.300,00 e per il suo Presidente sig.
Ferrandina Giovanni la inibizione di mesi 3;
- per la Andrisani Calcio 95 TA (in applicazione delle attenuanti generiche sulla base della Memoria
difensiva inviata il 10/9/2010) la sanzione dell'ammenda di €.1.300,00 e per il suo Presidente sig.
Cimaglia Egidio la inibizione di mesi 3;
per la ASD Calcio Gioia (in applicazione delle attenuanti generiche sulla base della Memoria difensiva
inviata il 7/9/2010) la sanzione dell'ammenda di €.1.300,00 e per il suo Presidente sig. Filippo
Capurso la inibizione di mesi 3;
Per le società e relativi presidenti non comparsi e che non hanno adotto alcuna giustificazione in merito agli
addebiti loro ascritti, la Procura Federale chiedeva l’applicazione delle seguenti sanzioni:
per la soc.ASD Nuova Daunia l’ammenda di € 1.500,00 e per il suo Presidente sig. Marchese
Michele la inibizione di mesi 3;
per la soc. ASD Cellamare 2005 la sanzione dell’ammenda di €1.500,00 e per il suo Presidente sig.
Giugno Domenico la inibizione di mesi 3;
per l’ACD Grecia Salentina l’ammenda di €1.500,00 e per il suo Presidente sig. Conte Pantaleo la
inibizione di mesi 3;
per l’U.S. Neretina l’ammenda di €1.500,00 e per il suo Presidente sig. Presicce Donato Giampiero
la inibizione di mesi 3;
per l’USD Poggiardo 2007, l’ammenda di €1.500,00 e per il suo Presidente sig. Cianci Donato
l’inibizione per mesi 3;
MOTIVI DELLA DECISIONE
La Commissione, ritiene non esservi dubbi sulle violazioni contestate ai deferiti, sia perchè ammesse dalla
maggior parte di essi, sia perchè non contestate da chi non è comparso per giustificarle.
Va quindi affermata la loro responsabilità e ciascuno di essi va punito, in maniera diversificata, per i motivi
che seguono.
Per quanto attiene alle società Polisportiva Carapelle, ACD Acquaviva, PGS Don Bosco ASD San Donato ed
ASD Olimpica Surano ed ai rispettivi loro presidenti che, ai sensi dell'art.23 C.G.S., hanno concordato con la
Procura Federale la sanzione ridotta, la Commissione ritiene di poter aderire (e quindi di disporne
l'applicazione come da dispositivo), agli accordi raggiunti ed alla misura di essi perchè adeguati e ragguagliati
a quanto disposto con comunicato ufficiale n.1 dell’1/7/2009 secondo cui “…..la sanzione pecuniaria è di
importo variabile fino ad un massimo di €1.500,00….” (testuale).
Per quanto invece attiene alle società ed ai loro rispettivi presidenti, non comparsi, ma che hanno inviato loro
Memorie Difensive e più esattamente le soc. Puglia Sport Altamura, Andrisani Calcio 95 TA, ASD Calcio
Gioia; va subito detto che le argomentazioni addotte con i succitati scritti difensivi, non costituiscono motivi di
esonero da responsabilità, ma solo attenuanti generiche che questa Commissione ritiene ricorrenti e quindi
applicabili in sede di determinazione delle relative sanzioni così come irrogate in dispositivo, e diversificate –
rispetto a quelle richieste dalla Procura Federale, solo nella misura della inibizione dei rispettivi Presidenti ai
quali, in applicazione delle attenuanti succitate, appare più adeguata quella di due mesi e 15 giorni (anziché
di 3 mesi richiesti dalla procura Federale).
Da ultimo, per quanto invece attiene alle società deferite ed ai loro rispettivi presidenti non comparsi così
come innanzi indicati, non essendo revocabili in dubbio le rispettive loro responsabilità per gli addebiti loro
mossi – anche perchè non contestati -, vanno condivise ed applicate le sanzioni indicate dalla Procura
Federale, come da dispositivo.
Tutto ciò premesso, la Commissione Disciplinare Territoriale Puglia
DELIBERA
infliggersi:
alla Polisportiva Carapelle la sanzione dell'ammenda di €.1.000,00 ed al suo Presidente sig. Siena
Luigi la inibizione di mesi 2;
alla ACD Acquaviva la sanzione dell'ammenda di €.1.000,00 ed al suo Presidente sig. Lenoci
Arcangelo la inibizione di mesi 2;
alla P.G.G. Don Bosco ASD la sanzione dell'ammenda di €.1.000,00 ed al suo Presidente sig. Luca
Donno la inibizione di mesi 2;
all'ASD San Donato la sanzione dell'ammenda di €.1.000,00 ed al suo Presidente sig. Luigi
Carcagnile la inibizione di mesi 2;
alla ACD Olimpica Surano l’ammenda di €1.000,00 e per il suo presidente sig. Rocco Alba la
inibizione di mesi 2;
alla ASD Puglia Sport Altamura la sanzione dell'ammenda di € 1.300,00 ed al suo Presidente sig.
Ferrandina Giovanni la inibizione di mesi due e 15 giorni;
alla ASD Andrisani Calcio 95 TA la sanzione dell'ammenda di €.1.300,00, ed al suo Presidente sig.
Cimaglia Egidio la inibizione di mesi 2 e 15 giorni;
alla ASD Calcio Gioia la sanzione dell'ammenda di € 1.300,00 ed al suo Presidente sig. Filippo Capurso
la inibizione di mesi 2 e giorni 15;
alla ASD Nuova Daunia la sanzione dell’ammenda di €.1.500,00, ed al suo Presidente sig. Marchese
Michele la inibizione di mesi 3;
alla ASD Cellamare 2005 la sanzione dell'ammenda di €.1.500,00 e per il suo Presidente sig. Giugno
Domenico l’inibizione di mesi 3;
alla ACD Grecia Salentina la sanzione dell'ammenda di €.1.500,00 e per il suo Presidente sig Conte
Pantaleo la inibizione di mesi 3;
alla USD Poggiardo la sanzione dell’ammenda di €1.500,00 e per il suo Presidente sig. Cianci Donato
l’inibizione di mesi 3;
alla U.S. Neretina la sanzione dell’ammenda di €1.500,00 e per il suo Presidente sig. Presicce Donato la
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Comunicato Ufficiale N° 27 del 14 Ottobre 2010
Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale
nel procedimento
promosso dal Procuratore Federale della FIGC con nota del 27/5/2010 (prot. n.6509/1332 P.F./09.10/S/fda)
nei confronti di:
Ferrandina Giovanni, Presidente della Puglia Sport Altamura;
Siena Luigi, Presidente della Pol. Dil. Carapelle;
Marchese Michele, Presidente dell’ASD Nuova Daunia;
Lenoci Arcangelo, Presidente dell’ACD Acquaviva;
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Giugno Domenico, Presidente dell’ASD Cellamare 2005;
Donno Luca, Presidente della PGS Don Bosco ASD;
Conte Pantaleo, Presidente dell’ACD Grecia Salentina;
Presicce Donato Giampiero, Presidente dell’U.S. Neretina Calcio;
Alba Rocco, Presidente dell’ACD Olimpia Surano;
Cianci Donato, Presidente della USD Poggiardo 2007;
Carcagnile Luigi, Presidente della ASD San Donato
nonché della società
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– Nuova Daunia
– ACD Acquaviva
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– ASD Cellamare 2005
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– ACD Grecia Salentina
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– ACD Olimpica Surano
– USD Poggiardo 2007
– ASD San Donato
PER RISPONDERE
1. i primi della violazione di cui all’art.1 del C.G.S. in relazione all’art.32 comma 1 e 7 del Regolamento della
LND, come integrato dalle disposizioni emanate con C.U. n.1 della LND per aver contravvenuto all’obbligo
di svolgere attività giovanile con la propria squadra al Campionato Giovanile Allievi o Giovanissimi, indetti
dal Settore per l’Attività Giovanile e Scolastica oppure, in alternativa, al campionato “Juniores – Under 18”
nella stagione sportiva 2009/2010.
2. le seconde per responsabilità diretta ex art.4 comma 1 del CGS per le violazioni ascritte ai loro Presidenti."