COMITATO REGIONALE PUGLIA – STAGIONE SPORTIVA 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web:www.figcpuglia.it e sul Comunicato Ufficiale N° 27 del 14 Ottobre 2010 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale CAMPIONATO DI PROMOZIONE Gara: A.S.D. MESAGNE 1929 – A.S.D. BOYS B. CALCIO del 19 Settembre 2010. (Reclamo della A.S.D. MESAGNE 1929 in opposizione ai provvedimenti disciplinari adottati dal Giudice Sportivo a carico della società per il risultato della gara di cui alla delibera riportata sul Comunicato Ufficiale n. 23 del 30 Settembre 2010 del Comitato Regionale Puglia).
COMITATO REGIONALE PUGLIA – STAGIONE SPORTIVA 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web:www.figcpuglia.it e sul
Comunicato Ufficiale N° 27 del 14 Ottobre 2010
Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale
CAMPIONATO DI PROMOZIONE
Gara: A.S.D. MESAGNE 1929 - A.S.D. BOYS B. CALCIO del 19 Settembre 2010. (Reclamo della A.S.D.
MESAGNE 1929 in opposizione ai provvedimenti disciplinari adottati dal Giudice Sportivo a carico della
società per il risultato della gara di cui alla delibera riportata sul Comunicato Ufficiale n. 23 del 30 Settembre
2010 del Comitato Regionale Puglia).
Esaminati gli atti ufficiali;
letto il reclamo a margine citato;
esperite indagini;
rilevato che dalla certificazione rilasciata dall’Ufficio Tesseramenti del Comitato Regionale Puglia è
risultato che il calciatore COSMA Feliciano (nato a San Pietro Vernotico l’11/9/1980) è stato trasferito in
prestito dall’A.S.D. RACALE alla A.S.D. MESAGNE 1929, in data 10/9/2010, cioè dopo che la società
cedente (A.S.D. RACALE) aveva già disputato in data 5/9/2010 la prima gara del campionato di
Eccellenza, di sua competenza, contro il MANDURIA SPORT;
considerato che, alla suddetta gara del 5/9/2010 il calciatore COSMA Feliciano (ancora tesserato per
l’A.S.D. RACALE) non vi aveva partecipato, così scontando la squalifica comminatagli dal Giudice
Sportivo, di cui al Comunicato Ufficiale n. 58 del 6/5/2010;
ritenuto pertanto, che alla data del trasferimento in prestito del 10/9/2010, il succitato calciatore aveva già
scontato la squalifica innanzi menzionata e quindi aveva titolo per partecipare legittimamente alla gara del
19/9/2010 fra A.S.D. MESAGNE 1929 e BOYS B. CALCIO di Promozione
tutto ciò premesso la Commissione Disciplinare Territoriale Puglia, in accoglimento del reclamo proposto
dalla società A.S.D. MESAGNE 1929
D E L I B E R A
revocarsi il provvedimento adottato dal Giudice Sportivo di perdita della gara del 19/9/2010 con il risultato di
0 - 3 in favore della società BOYS B. CALCIO, di cui al Comunicato Ufficiale n. 23 del 30 Settembre 2010;
ripristinarsi il risultato di 0 - 0 conseguito sul campo nella gara A.S.D. MESAGNE 1929 - BOYS B.
CALCIO;
non addebitarsi la tassa atteso l’integrale accoglimento del ricorso.
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