• Stagione sportiva: 2010/2011
COMITATO REGIONALE PUGLIA – STAGIONE SPORTIVA 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web:www.figcpuglia.it e sul
Comunicato Ufficiale N° 30 del 28 Ottobre 2010
Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale
nel procedimento
promosso dal Procuratore Federale della FIGC con atto del 26/7/2010 (prot. n.634/1601 pf 09-10-ss/fc) nei
confronti di:
– il sig. LIBERO Vittorio, presidente dell’ACD Massafra;
– il sig. Colonna Vito, presidente dell’ASD Gioventù Martina
– le società ACD Massafra e ASD Gioventù Martina
per rispondere
– il sig. LIBERO Vittorio della violazione di cui all’art. 1 comma 1 del Codice di Giustizia Sportiva, in relazione a
quanto previsto dall’art. 38, comma 1 delle NOIF, per aver contravvenuto ai principi di lealtà, correttezza e
probità sportiva, per aver consentito al sig. Raguso Giuseppe di svolgere attività di natura tecnica per la
società A.C.D. MASSAFRA, seppur non in costanza di tesseramento con la stessa.
– il sig. COLONNA Vito Pietro della violazione di cui all’art. 1, comma 1 del C.G.S., in relazione a quanto
previsto dall’art. 38, comma 1 delle NOIF, per aver contravvenuto ai principi di lealtà, correttezza e probità
sportiva, per aver consentito al sig. Raguso Giuseppe di svolgere attività di natura tecnica per la società Asd
Gioventù Martina, seppur non in costanza di tesseramento con la stessa
– le società A.C.D. MASSAFRA e A.S.D. GIOVENTU’ MARTINA a titolo di responsabilità diretta, ex art. 4
comma 1 del Codice di Giustizia Sportiva, nelle violazioni ascritte ai propri Presidenti.
COMITATO REGIONALE PUGLIA – STAGIONE SPORTIVA 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web:www.figcpuglia.it e sul
Comunicato Ufficiale N° 30 del 28 Ottobre 2010
Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale
nel procedimento
promosso dal Procuratore Federale della FIGC con atto del 26/7/2010 (prot. n.634/1601 pf 09-10-ss/fc) nei
confronti di:
- il sig. LIBERO Vittorio, presidente dell’ACD Massafra;
- il sig. Colonna Vito, presidente dell’ASD Gioventù Martina
- le società ACD Massafra e ASD Gioventù Martina
per rispondere
- il sig. LIBERO Vittorio della violazione di cui all’art. 1 comma 1 del Codice di Giustizia Sportiva, in relazione a
quanto previsto dall’art. 38, comma 1 delle NOIF, per aver contravvenuto ai principi di lealtà, correttezza e
probità sportiva, per aver consentito al sig. Raguso Giuseppe di svolgere attività di natura tecnica per la
società A.C.D. MASSAFRA, seppur non in costanza di tesseramento con la stessa.
- il sig. COLONNA Vito Pietro della violazione di cui all’art. 1, comma 1 del C.G.S., in relazione a quanto
previsto dall’art. 38, comma 1 delle NOIF, per aver contravvenuto ai principi di lealtà, correttezza e probità
sportiva, per aver consentito al sig. Raguso Giuseppe di svolgere attività di natura tecnica per la società Asd
Gioventù Martina, seppur non in costanza di tesseramento con la stessa
- le società A.C.D. MASSAFRA e A.S.D. GIOVENTU’ MARTINA a titolo di responsabilità diretta, ex art. 4
comma 1 del Codice di Giustizia Sportiva, nelle violazioni ascritte ai propri Presidenti.
FATTO
Con nota dell’11/2/2010 (prot.306/VT) il Presidente del Comitato Regionale Puglia , trasmetteva copia di un
esposto pervenutogli dall’avv.Donato Muschio Schiavone il quale, in nome e per conto del sig.
Leonardantonio Nardelli (tesserato FIGC) denunciava alcune presunte violazioni regolamentari commesse
dall’allenatore di base sig. Raguso Giuseppe.
Disposte ed esperite le relative indagini, la Procura Federale della FIGC con la nota succitata del 26/7/2010,
deferiva a questa Commissione, le parti innanzi menzionate, per rispondere delle violazioni e degli addebiti
loro mossi.
Verificata la regolarità delle contestazioni di rito, la Commissione Disciplinare Territoriale Puglia, disponeva
con nota dell’1/10/2010 la convocazione delle parti succitate dinanzi a sé per l’udienza del giorno 11/10/2010
alla quale comparivano:
- l’avv. Giuseppe Monaco per la Procura Federale;
- il sig. Libero Vittorio in proprio e quale presidente della ACD Massafra, assistito dall’avv. Marino Liuzzi;
- e l’avv. Lorenzo Pulito nella qualità di procuratore e difensore del sig. Pietro Colonna e della soc. Gioventù
Martina (giusta procure allegate agli atti del presente procedimento).
Dichiarata chiusa la fase istruttoria dibattimentale dopo aver dato atto della Memoria difensiva fatta pervenire
in data 5/8/2010 dall’avv. Marino Liuzzi nella succitata qualità di procuratore e difensore del sig. Vittorio Libero
in proprio e quale presidente dell’A.C.D. Massafra, prendeva la parola, il succitato avv. Liuzzi il quale, dopo
ampia discussione chiedeva:
- in via preliminare l’assoluziome con formula piena per entrambi i deferiti da lui rappresentati:
- ed in subordine, ritenendo nella specie ricorrente una “culpa levis” l’assoluzione per l’irrilevanza dei fatti.
Prendeva la parola l’avv. G. Monaco per la Procura Federale il quale concludeva chiedendo affermarsi la
responsabilità del sig. Libero Vittorio nella qualità in atti e per l’effetto infliggergli la inibizione di mesi 3 e per la
soc. A.C.D. Massafra per responsabilità diretta, l’ammenda di €1.500,00.
Prendeva poi la parola l’avv. Lorenzo Pulito il quale, nella qualità succitata e, dopo ampia discussione
chiedeva:
“………in via principale per il sig. Vito Pietro Colonna l’assoluzione con la formula che la Commissione
Disciplinare Territoriale riterrà più opportuna e conseguentemente l’assoluzione della soc. GIOVENTU’
MARTINA per carenza di responsabilità oggettiva;
- in via subordinata per entrambi i deferiti suoi difesi, il minimo delle sanzioni in applicazione delle attenuanti
generiche...”.
Prendeva quindi la parola per la Procura Federale l’Avv. Giuseppe MONACO il quale dopo ampia discussione
così concludeva:
- “……affermarsi la responsabilità del sig. Vito Pietro COLONNA per l’effetto infliggersi la inibizione di mesi 4,
e per la soc. GIOVENTU’ MARTINA, per le medesime contestazioni l’ammenda di € 1.000,00.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1) Ritiene la Commissione che vadano, senza ombra di dubbio, affermate le responsabilità dei deferiti per le
violazioni loro contestate, sulla base delle seguenti considerazioni.
Dalla documentazione acquisita agli atti del procedimento, fornita dalla Procura Federale a seguito delle
indagini dalla stessa svolte, è risultato provato che in periodi diversi il sig.Raguso Giuseppe, allenatore di
base, aveva svolto nella stagione 2009-2010 l’attività di tecnico (preparatore di portieri), dapprima in favore
dell’ACD Massafra (fino al mese di novembre 2009) e successivamente in favore dell’ASD Gioventù Martina
(a far tempo dall’inizio del 2010) senza aver - in entrambi i casi -, formalizzato il suo tesseramento a favore
delle medesime succitate società, così violando l’art.38 comma 1 delle NOIF.
Violazione, quella succitata, riconosciuta ed ammessa dallo stesso Raguso in sede di audizione del
16/6/2010, dinanzi all’inquirente della Procura Federale, a nulla rilevando la tesi della non conoscenza del
divieto per i tecnici, in possesso del titolo di allenatore di base, di svolgere attività specifiche non autorizzate
per più società nella medesima stagione sportiva.
2) Analoga conseguente affermazione di responsabilità va dichiarata nei confronti, sia del sig. Vittorio Libero e
della ACD Massafra da lui presieduta, che nei confronti del sig. Colonna Vito e della ASD Gioventù Martina da
lui presieduta; a nulla rilevando le giustificazioni dagli stessi addotte secondo cui non avrebbero saputo che il
Raguso fosse in possesso del titolo di “allenatore di base” e che come tale non avrebbe potuto e dovuto
svolgere attività tecniche se non previa formalizzazione del suo tesseramento per le suddette deferite
società.
Altrettanto non condivisibile è la tesi (indubbiamente suggestiva ma inapplicabile al caso in esame) svolta dal
difensore del sig. Vittorio Libero e della ACD Massafra, secondo cui vertendosi in tema di “culpa levis” la
violazione contestata apparirebbe “irrilevante” e quindi non punibile, non foss’altro perché le norme ed i
regolamenti federali si presumono conosciuti dagli interessati con presunzione “iuris et de iure”, e come tali
punibili in caso di loro violazione, a prescindere dalla buona fede e dal grado di colpevolezza attribuibili
all’obbligato all’osservanza delle norme e dei regolamenti.
4) All’affermazione delle responsabilità dei deferiti come innanzi evidenziate ed affermate, conseguono le
relative sanzioni che in relazione alle specifiche violazioni contestate ed in applicazione delle attenuanti
generiche ritenute ricorrenti, vengono comminate come da dispositivo
P.T.M.
La Commissione Disciplinare Territoriale dichiara:
- affermarsi le responsabilità dei deferiti per le violazioni loro contestate e per l’effetto infliggersi le
seguenti sanzioni:
- al sig. Libero Vittorio presidente dell’ACD Massafra la inibizione per la durata di mesi uno;
- all’ACD Massafra l’ammenda di €300,00;
- al sig. Colonna Vito Pietro presidente dell’ACD Massafra, la inibizione di mesi uno (in aggiunta all’altra
sanzione di inibizione di mesi due già irrogata da questa Commissione nell’altro procedimento
promosso dalla Procura Federale con atto del 26/7/2010 (prot.n.626/1599) relativo al dirigente ed
allenatore di base Tripepi Antonio);
- alla ASD Gioventù Martina l’ammenda di €300,00 (anche questa in aggiunta alla ammenda di €400,00
già irrogata da questa Commissione nell’altro procedimento succitato).
Così deciso in Bari l’11/10/2010 nella Camera di Consiglio della Commissione Disciplinare Territoriale
Puglia.
Share the post "COMITATO REGIONALE PUGLIA – STAGIONE SPORTIVA 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web:www.figcpuglia.it e sul
Comunicato Ufficiale N° 30 del 28 Ottobre 2010
Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale
nel procedimento
promosso dal Procuratore Federale della FIGC con atto del 26/7/2010 (prot. n.634/1601 pf 09-10-ss/fc) nei
confronti di:
– il sig. LIBERO Vittorio, presidente dell’ACD Massafra;
– il sig. Colonna Vito, presidente dell’ASD Gioventù Martina
– le società ACD Massafra e ASD Gioventù Martina
per rispondere
– il sig. LIBERO Vittorio della violazione di cui all’art. 1 comma 1 del Codice di Giustizia Sportiva, in relazione a
quanto previsto dall’art. 38, comma 1 delle NOIF, per aver contravvenuto ai principi di lealtà, correttezza e
probità sportiva, per aver consentito al sig. Raguso Giuseppe di svolgere attività di natura tecnica per la
società A.C.D. MASSAFRA, seppur non in costanza di tesseramento con la stessa.
– il sig. COLONNA Vito Pietro della violazione di cui all’art. 1, comma 1 del C.G.S., in relazione a quanto
previsto dall’art. 38, comma 1 delle NOIF, per aver contravvenuto ai principi di lealtà, correttezza e probità
sportiva, per aver consentito al sig. Raguso Giuseppe di svolgere attività di natura tecnica per la società Asd
Gioventù Martina, seppur non in costanza di tesseramento con la stessa
– le società A.C.D. MASSAFRA e A.S.D. GIOVENTU’ MARTINA a titolo di responsabilità diretta, ex art. 4
comma 1 del Codice di Giustizia Sportiva, nelle violazioni ascritte ai propri Presidenti."