• Stagione sportiva: 2010/2011
COMITATO REGIONALE PUGLIA – STAGIONE SPORTIVA 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web:www.figcpuglia.it e sul
Comunicato Ufficiale N° 30 del 28 Ottobre 2010
Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale
nel procedimento
promosso dal Procuratore Federale della FIGC con atto del 26/7/2010 (prot. n.626/1599
– pf09- 10/SS/fc) nei confronti dei signori di:
1) Colonna Vito Pietro
2) Gioventù Martina
Per rispondere
– il sig. Colonna Vito della violazione di cui all’art.1, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, in relazione a
quanto previsto dall’art.38, comma 1, delle NOIF per avere contravvenuto ai principi di lealtà, correttezza e
probità sportiva, per avere consentito al sig. Tripepi Antonio di svolgere attività di natura tecnica per la società
ASD Gioventù Martina, seppur non in costanza di tesseramento, nella qualità, con la stessa, ed in riferimento
all’art.33, commi 1 e 3 del Regolamento del Settore Tecnico, per avere comunque, consentito Tripepi Antonio
di tesserarsi, quale Dirigente, in assenza di una necessari istanza di sospensione dall’albo del Settore
Tecnico, come richiesto dalla richiamata norma ed, infine, in relazione all’art. 40 comma 3 delle NOIF, per
aver disatteso l’obbligo di segnalare al Comitato di riferimento all’atto dell’iscrizione della squadra al
campionato di competenza o, al più tardi, entro 20 giorni precedenti all’inizio dello stesso, il nominativo
dell’allenatore.
– e la società A.S.D. GIOVENTU’ MARTINA a titolo di responsabilità diretta ed oggettiva, ai sensi dell’art. 4
comma 1 e 2 del Codice di Giustizia Sportiva, per le violazioni ascritte rispettivamente al Presidente e al sig.
Tripepi Antonio.
COMITATO REGIONALE PUGLIA – STAGIONE SPORTIVA 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web:www.figcpuglia.it e sul
Comunicato Ufficiale N° 30 del 28 Ottobre 2010
Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale
nel procedimento
promosso dal Procuratore Federale della FIGC con atto del 26/7/2010 (prot. n.626/1599
– pf09- 10/SS/fc) nei confronti dei signori di:
1) Colonna Vito Pietro
2) Gioventù Martina
Per rispondere
- il sig. Colonna Vito della violazione di cui all’art.1, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, in relazione a
quanto previsto dall’art.38, comma 1, delle NOIF per avere contravvenuto ai principi di lealtà, correttezza e
probità sportiva, per avere consentito al sig. Tripepi Antonio di svolgere attività di natura tecnica per la società
ASD Gioventù Martina, seppur non in costanza di tesseramento, nella qualità, con la stessa, ed in riferimento
all’art.33, commi 1 e 3 del Regolamento del Settore Tecnico, per avere comunque, consentito Tripepi Antonio
di tesserarsi, quale Dirigente, in assenza di una necessari istanza di sospensione dall’albo del Settore
Tecnico, come richiesto dalla richiamata norma ed, infine, in relazione all’art. 40 comma 3 delle NOIF, per
aver disatteso l’obbligo di segnalare al Comitato di riferimento all’atto dell’iscrizione della squadra al
campionato di competenza o, al più tardi, entro 20 giorni precedenti all’inizio dello stesso, il nominativo
dell’allenatore.
- e la società A.S.D. GIOVENTU’ MARTINA a titolo di responsabilità diretta ed oggettiva, ai sensi dell’art. 4
comma 1 e 2 del Codice di Giustizia Sportiva, per le violazioni ascritte rispettivamente al Presidente e al sig.
Tripepi Antonio.
FATTO
Con nota dell’11/2/2010 (prot.306/VT) il Presidente del Comitato Regionale Puglia , trasmetteva copia di un
esposto pervenutogli dall’avv.Donato Muschio Schiavone il quale, in nome e per conto del sig.
Leonardantonio Nardelli (tesserato FIGC) denunciava alcune presunte violazioni regolamentari commesse
dal sig. Tripepi Antonio.
Disposte ed esperite le relative indagini, la Procura Federale della FIGC con la nota succitata del 26/7/2010,
deferiva a questa Commissione, le parti innanzi menzionate, per rispondere delle violazioni e degli addebiti
loro mossi.
Verificata la regolarità delle contestazioni di rito, la Commissione Disciplinare Territoriale Puglia, disponeva
con nota del 13/9/2010 la convocazione delle parti succitate dinanzi a sé per l’udienza del giorno 11/10/2010
alla quale comparivano:
- l’avv. Giuseppe Monaco per la Procura Federale;
- e l’avv. Lorenzo Pulito nella qualità di procuratore e difensore del sig. Pietro Colonna e della soc. Gioventù
Martina (giusta procure allegate agli atti del presente procedimento) il quale esibiva copia della
comunicazione effettuata al CRP del nominativo dall’ASD Gioventù Martina del suo allenatore all’atto della
iscrizione della società succitata, al campionato di competenza.
Dichiarata chiusa la fase istruttoria dibattimentale, prendeva la parola l’avv. Lorenzo Pulito – nella qualità su
menzionata – il quale dopo ampia discussione chiedeva:
“………in via principale per il sig. Vito Pietro Colonna l’assoluzione per quanto attiene l’art. 38 comma 1 NOIF
per non aver commesso il fatto di cui all’addebito e sotto il profilo dell’art. 33 del Regolamento del Settore
Tecnico per carenza di dolo; e in relazione all’art. 40 NOIF per non aver commesso il fatto.
Conseguentemente chiedeva assolversi la soc. GIOVENTU’ MARTINA per carenza di responsabilità oggettiva
addebitatale;
- in via subordinata per il sig. Vito Pietro COLONNA e per la soc. GIOVENTU’ MARTINA l’applicazione delle
attenuanti generiche e il minimo delle sanzioni ivi compresa l’ipotesi della continuazione in relazione all’altro
procedimento di cui al deferimento del 26 febbraio 2010 proposto dalla Procura Federale (prot. 634/1601
Procura Federale 09-10/SS/fc)….” (testuale).
Prendeva la parola per la Procura Federale l’Avv. Giuseppe MONACO il quale dopo ampia discussione così
concludeva:
- “……affermarsi la responsabilità del sig. Vito Pietro COLONNA in riferimento alla violazione dell’art. 38
comma 1 NOIF e dell’art. 33 commi 1 e 3 NOIF, e, per l’effetto infliggersi la inibizione di mesi 3, e per la soc.
GIOVENTU’ MARTINA, per le medesime contestazioni l’ammenda di € 400,00 mentre
- per la presunta violazione dell’art. 40 comma 3 NOIF, preso atto della prova documentale prodotta dai
deferiti, con cui si attesta inequivocabilmente il mancato inadempimento contestato, l’assoluzione sia del sig.
Vito Pietro COLONNA che per la soc. GIOVENTU’ MARTINA…” (testuale).
MOTIVI DELLA DECISIONE
1) Va preliminarmente condivisa la richiesta della Procura Federale di assoluzione con formula piena del sig.
Vito Pietro Colonna e della ASD Gioventù Martina dagli addebiti relativi alla presunta violazione dell’art.40
comma 3 delle NOIF, essendo stata fornita, dai deferiti, la prova documentale dell’avvenuta tempestiva
comunicazione, da parte dell’ASD Gioventù Martina del nominativo dell’allenatore che avrebbe svolto tali
mansioni nel corso del campionato di competenza.
2) Va invece affermata la responsabilità dei deferiti per le violazioni loro contestate, relative agli artt. 38
comma 1 NOIF e 33 commi 1 e 3 del R.S.T.
Dalla documentazione acquisita agli atti del procedimento, fornita dalla Procura Federale a seguito delle
indagini dalla stessa svolte, è risultato provato che il sig. Tripepi Antonio, allenatore di base, ha nella stagione
sportiva 2009 – 2010, esercitato “di fatto” l’attività di “allenatore in seconda” per la ASD Gioventù Martina, pur
essendo stato tesserato, per quest’ultima società, quale “Dirigente”; del tutto omettendo di proporre al Settore
Tecnico la relativa domanda di sospensione volontaria ex art. 33 del R.S.T.
Violazioni queste, sostanzialmente ammesse e non contestate (ancorchè parzialmente supportate da
giustificazioni generiche vaghe e non condivisibili) dai sig.ri Tripepi Antonio, Basta Antonio e dallo stesso Vito
Pietro Colonna nel corso della loro audizione del 15/6/2010 dinanzi al collaboratore della Procura Federale
Avv. Antonio Taddeo.
3) All’affermazione delle responsabilità come innanzi evidenziate conseguono le relative sanzioni che in
applicazione delle invocate e ricorrenti attenuanti generiche vengono comminate come da dispositivo nei
confronti del sig. Colonna Vito Pietro (per la violazione di cui all’art.1 comma 1 CGS) e della ASD Gioventù
Martina (per la contestata violazione di cui all’art.4 comma 1 CGS)
P.T.M.
la Commissione Disciplinare Territoriale Puglia dichiara:
- assolversi il sig. Vito Pietro Colonna e l’ASD Gioventù Martina dagli addebiti loro contestati in relazione
alla violazione dell’art.40 comma 3 delle NOIF per insussistenza del fatto;
-affermarsi la responsabilità dei deferiti per le violazioni loro contestate relative agli artt.1 comma 1° CGS
(in relazione agli artt.38 comma 1 delle NOIF e 33 commi 1 e 3 del RST) e dell’art.4 commi 1 e 2 CGS
(per responsabilità diretta ed oggettiva)
- e per l’effetto infliggersi le seguenti sanzioni:
al sig. Colonna Vito Pietro la inibizione per la durata di mesi due;
alla ASD Gioventù Martina l’ammenda di €400,00.
Così deciso in Bari l’11/10/2010 nella Camera di Consiglio della Commissione Disciplinare Territoriale Puglia.
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Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale
nel procedimento
promosso dal Procuratore Federale della FIGC con atto del 26/7/2010 (prot. n.626/1599
– pf09- 10/SS/fc) nei confronti dei signori di:
1) Colonna Vito Pietro
2) Gioventù Martina
Per rispondere
– il sig. Colonna Vito della violazione di cui all’art.1, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, in relazione a
quanto previsto dall’art.38, comma 1, delle NOIF per avere contravvenuto ai principi di lealtà, correttezza e
probità sportiva, per avere consentito al sig. Tripepi Antonio di svolgere attività di natura tecnica per la società
ASD Gioventù Martina, seppur non in costanza di tesseramento, nella qualità, con la stessa, ed in riferimento
all’art.33, commi 1 e 3 del Regolamento del Settore Tecnico, per avere comunque, consentito Tripepi Antonio
di tesserarsi, quale Dirigente, in assenza di una necessari istanza di sospensione dall’albo del Settore
Tecnico, come richiesto dalla richiamata norma ed, infine, in relazione all’art. 40 comma 3 delle NOIF, per
aver disatteso l’obbligo di segnalare al Comitato di riferimento all’atto dell’iscrizione della squadra al
campionato di competenza o, al più tardi, entro 20 giorni precedenti all’inizio dello stesso, il nominativo
dell’allenatore.
– e la società A.S.D. GIOVENTU’ MARTINA a titolo di responsabilità diretta ed oggettiva, ai sensi dell’art. 4
comma 1 e 2 del Codice di Giustizia Sportiva, per le violazioni ascritte rispettivamente al Presidente e al sig.
Tripepi Antonio."