COMITATO REGIONALE PUGLIA – STAGIONE SPORTIVA 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web:www.figcpuglia.it e sul Comunicato Ufficiale N° 31 del 4 Novembre 2010 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale promosso dalla Procura Federale, con atto del 7/9/2010 (prot.n. 1250/1604 pf 09-10/SS/fc), nei confronti di: 1) Sig.ra MARIA GRAZIA BASILE, Presidente p.t. dell’AS San Paolo di Martina Franca; 2) Sig. PIETRO CARRIERO Dirigente della società A.S. San Paolo di Martina Franca; 3) Sig. PAOLO DI GIUSEPPE, Dirigente della società A.S. San Paolo di Martina Franca; 4) A.S. San Paolo di Martina Franca; per rispondere 1) la Sig.ra MARIA GRAZIA BASILE, Presidente p.t. dell’AS San Paolo di Martina Franca, della violazione di cui all’art. 1, comma 1, del C.G.S., in relazione all’art. 23, comma 1 NOIF, per avere consentito a soggetti non abilitati o non tesserati di svolgere nel corso della stagione sportiva 2009/2020 l’attività di allenatore della squadra allievi della società S.Paolo partecipante al Campionato Regionale Allievi; 2) i Sigg. PIETRO CARRIERO e PAOLO DI GIUSEPPE, entrambi Dirigenti della società A.S. San Paolo di Martina Franca di svolgere attività di tecnico o altre funzioni, come emerge dalle distinte di gara allegate per conto della ridetta società A.S. San Paolo in violazione di cui all’art. 1, comma 1, del C.G.S.; 3) la società A.S. San Paolo di Martina Franca a titolo di responsabilità diretta ed oggettiva, per le condotte rispettivamente ascrivibili al Presidente ed al proprio Dirigente, ai sensi dell’art. 4, commi 1 e 2, del C.G.S.. in relazione alla condotta antiregolamentare ascritta ai suddetti Sig.ra MARIA GRAZIA BASILE, Presidente p.t. dell’AS San Paolo di Martina Franca nonché ai Sigg.ri PIETRO CARRIERO e PAOLO DI GIUSEPPE, entrambi Dirigenti della predetta società.

COMITATO REGIONALE PUGLIA – STAGIONE SPORTIVA 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web:www.figcpuglia.it e sul Comunicato Ufficiale N° 31 del 4 Novembre 2010 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale promosso dalla Procura Federale, con atto del 7/9/2010 (prot.n. 1250/1604 pf 09-10/SS/fc), nei confronti di: 1) Sig.ra MARIA GRAZIA BASILE, Presidente p.t. dell’AS San Paolo di Martina Franca; 2) Sig. PIETRO CARRIERO Dirigente della società A.S. San Paolo di Martina Franca; 3) Sig. PAOLO DI GIUSEPPE, Dirigente della società A.S. San Paolo di Martina Franca; 4) A.S. San Paolo di Martina Franca; per rispondere 1) la Sig.ra MARIA GRAZIA BASILE, Presidente p.t. dell’AS San Paolo di Martina Franca, della violazione di cui all’art. 1, comma 1, del C.G.S., in relazione all’art. 23, comma 1 NOIF, per avere consentito a soggetti non abilitati o non tesserati di svolgere nel corso della stagione sportiva 2009/2020 l’attività di allenatore della squadra allievi della società S.Paolo partecipante al Campionato Regionale Allievi; 2) i Sigg. PIETRO CARRIERO e PAOLO DI GIUSEPPE, entrambi Dirigenti della società A.S. San Paolo di Martina Franca di svolgere attività di tecnico o altre funzioni, come emerge dalle distinte di gara allegate per conto della ridetta società A.S. San Paolo in violazione di cui all’art. 1, comma 1, del C.G.S.; 3) la società A.S. San Paolo di Martina Franca a titolo di responsabilità diretta ed oggettiva, per le condotte rispettivamente ascrivibili al Presidente ed al proprio Dirigente, ai sensi dell’art. 4, commi 1 e 2, del C.G.S.. in relazione alla condotta antiregolamentare ascritta ai suddetti Sig.ra MARIA GRAZIA BASILE, Presidente p.t. dell’AS San Paolo di Martina Franca nonché ai Sigg.ri PIETRO CARRIERO e PAOLO DI GIUSEPPE, entrambi Dirigenti della predetta società. FATTO Con nota dell’ 11/2/2010, prot.n. 306/VT, il Presidente del C.R. Puglia trasmetteva alla Procura Federale l’esposto dell’Avv. MUSCHIO SCHIAVONE Donato per conto del proprio assistito, Sig. NARDELLI Leonardantonio, allenatore di base FIGC, pervenuto il 22.1.2010, con cui veniva contestata la violazione degli artt. 34 e 38 del Regolamento Settore Tecnico da parte di alcuni allenatori. Seguiva, quindi, l’indicazione nominativa di costoro tra cui i Sigg.ri PIETRO CARRIERO e PAOLO DI GIUSEPPE, tesserati per l’ASD San Paolo di Martina Franca. Disposte ed espletate dal collaboratore della Procura Federale le relative indagini, con il su citato atto del 7/9/2010, il Procuratore Federale deferiva a questa Commissione la Sig.ra MARIA GRAZIA BASILE, Presidente p.t. dell’AS San Paolo di Martina Franca, ed i dirigenti della stessa Società, Sigg.ri PIETRO CARRIERO e PAOLO DI GIUSEPPE e l’A.S. San Paolo per rispondere delle violazioni e degli addebiti loro contestati. Verificata la regolarità delle comunicazioni di rito, con racc. a.r. del 27/09/2010, la Commissione Disciplinare Territoriale Puglia disponeva la convocazione delle parti innanzi sé per l’audizione del 18/10/2010. In tale sede compariva la Sig.ra MARIA GRAZIA BASILE, nella duplice rivestita qualità, nonché i dirigenti della stessa Società, Sigg.ri PIETRO CARRIERO e PAOLO DI GIUSEPPE, tutti con l’assistenza dell’Avv. Paolo D’Arcangelo del foro di Taranto. Compariva, per la Procura Federale, l’Avv. Paolo MORMANDO. Apertosi il dibattimento, l’Avv. MORMANDO chiedeva l'inibizione per mesi quattro della sig.ra MARIA GRAZIA BASILE, nella duplice rivestita qualità, nonché dei dirigenti, Sigg.ri PIETRO CARRIERO e PAOLO DI GIUSEPPE per mesi tre, e l’ammenda di € 450,00 per la Società. Rappresentava, inoltre, ai suddetti deferiti la facoltà di addivenire al patteggiamento della sanzione ex art. 23 C.G.S.. Dopo breve discussione le parti concordavano di richiedere all’Organo Giudicante, a termini dell’art. 23, co. 1, C.G.S., le seguenti sanzioni: a) l’inibizione per mesi due ed € 100,00 di ammenda a carico della Sig.ra MARIA GRAZIA BASILE, Presidente p.t., dell’ A.S. San Paolo; b) l’ammenda di € 300,00 all’ A.S. San Paolo, in persona del suo legale rappresentante p.t.,. c)l’inibizione per mesi due a carico del Sig. PIETRO CARRIERO, dirigente dell’ A.S. San Paolo; d) l’inibizione per mesi due a carico del Sig. PAOLO DI GIUSEPPE, dirigente dell’ A.S. San Paolo; MOTIVI DELLA DECISIONE La Commissione Disciplinare Territoriale, sciogliendo la riserva, in applicazione dell’art. 23, co. 2, C.G.S.: - considerato che non è in contestazione tra le parti la ricostruzione degli accadimenti materiali come operata dalla Procura e che tale ricostruzione è confortata dalle inequivocabili deposizioni acquisite in sede istruttoria dalla Procura, nonché dalla documentazione acquisita agli atti; - considerato che la sia Sig.ra MARIA GRAZIA BASILE, Presidente p.t., dell’ A.S. San Paolo, nonché i deferiti dirigenti, hanno ammesso le proprie responsabilità e v’è stata la loro fattiva collaborazione così da rendere più agevole alla Procura l’espletamento dell’indagine: P.Q.M. Ritiene congrua la sanzione concordata tra le parti e, per l’effetto, ordina: a) l’inibizione per mesi due ed € 100,00 di ammenda a carico della Sig.ra MARIA GRAZIA BASILE, Presidente p.t., dell’ A.S. San Paolo; b) comminarsi all’ A.S. San Paolo, in persona del suo legale rappresentante p.t., l’ammenda di € 300,00. c) l’inibizione per mesi due a carico del Sig. PIETRO CARRIERO, dirigente dell’ A.S. San Paolo; d) l’inibizione per mesi due a carico del Sig. PAOLO DI GIUSEPPE, dirigente dell’ A.S. San Paolo;
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