• Stagione sportiva: 2010/2011
COMITATO REGIONALE PUGLIA – STAGIONE SPORTIVA 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web:www.figcpuglia.it e sul
Comunicato Ufficiale N° 33 del 11 Novembre 2010
Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale
promosso dal Procuratore Federale della FIGC con atto del 9/7/2010 (prot. n.293/1198pf0910/MS/vdb) nei
confronti di:
1) Juan Carlos Rosa, calciatore
2) Carlo Marulli, Presidente della ASD Real Squinzano;
3) Elio Tresi, Direttore Sportivo della ASD Real Squinzano;
4) società ASD REAL Squinzano
Per rispondere
– il primo della violazione del precetto di cui all’art.1, comma 1° CGS, dell’art.29, 3° comma NOIF, dell’art.39,
2° comma Regolamento della LND e dell’art.30 Statuto FIGC;
– il secondo ed il terzo della violazione del precetto di cui all’art.1, comma 1° CGS, nonché dell’art.29, 3°
comma NOIF e 39, 2° comma Regolamento della LND;
– la Società per responsabilità diretta ed oggettiva, ex art.4 comma 2° CGS per i comportamenti ascritti ai
propri dirigenti e tesserati
COMITATO REGIONALE PUGLIA – STAGIONE SPORTIVA 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web:www.figcpuglia.it e sul
Comunicato Ufficiale N° 33 del 11 Novembre 2010
Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale
promosso dal Procuratore Federale della FIGC con atto del 9/7/2010 (prot. n.293/1198pf0910/MS/vdb) nei
confronti di:
1) Juan Carlos Rosa, calciatore
2) Carlo Marulli, Presidente della ASD Real Squinzano;
3) Elio Tresi, Direttore Sportivo della ASD Real Squinzano;
4) società ASD REAL Squinzano
Per rispondere
- il primo della violazione del precetto di cui all’art.1, comma 1° CGS, dell’art.29, 3° comma NOIF, dell’art.39,
2° comma Regolamento della LND e dell’art.30 Statuto FIGC;
- il secondo ed il terzo della violazione del precetto di cui all’art.1, comma 1° CGS, nonché dell’art.29, 3°
comma NOIF e 39, 2° comma Regolamento della LND;
- la Società per responsabilità diretta ed oggettiva, ex art.4 comma 2° CGS per i comportamenti ascritti ai
propri dirigenti e tesserati
FATTO
Con esposto – denuncia datato 26 febbraio 2010 il calciatore Juan Carlos Rosa tesserato nella stagione
sportiva 2009 – 2010 per la società Real Squinzano (ctg. Promozione) lamentava il comportamento della
prefata società sportiva che:
a. dal 15 dicembre 2009 non avrebbe più corrisposto quanto stabilito soltanto con accordo verbale per
espressa volontà di pagare con fondi neri esenti da imposte;
b. nel mese di febbraio 2010 avrebbe ricevuto pesanti minacce, anche di morte, se non avesse lasciato
l’albergo dove alloggiava, in quanto si doveva ritenere licenziato;
c. era stata da lui sporta denuncia alla Stazione Carabinieri di Lecce Principale in data 17 febbraio 2010 per
essere stato vittima di violenza privata.
Disposte ed espletate le relative indagini, la Procura Federale della FIGC con la succitata nota del 9/7/2010
deferiva a questa Commissione i sig.ri Rosa Juan Carlos, Marulli Carlo, Tresi Elio e l’ASD Real Squinzano,
per rispondere delle violazioni come innanzi loro contestate.
Verificata la regolarità delle comunicazioni di rito la Commissione Disciplinare Territoriale Puglia, disponeva in
data 24/8/2010 la convocazione delle parti innanzi citate per l’udienza del 20/9/2010, alla quale comparivano
il sig. Elio Tresi unitamente all’avv. Michele Del Cuore, suo difensore, i quali preso atto dell’impedimento a
comparire telefonicamente comunicato dall’avv. Giuseppe Monaco S.Procuratore Federale, aderivano al
differimento dell’udienza all’11/10/2010, che veniva regolarmente comunicato a tutti gli altri deferiti non
comparsi.
Con fax dell’11/10/2010 l’avv. Alessandra Vallebona comunicava che a causa di un violento nubifragio il sig.
Tresi e l’avv. Del Cuore, non avrebbero potuto raggiungere Bari e quindi partecipare all’udienza succitata per
cui chiedeva che la comparizione fosse ulteriormente differita.
La Commissione Disciplinare preso atto di tale comunicazione, ritenuto legittimo l’impedimento, con
l’adesione dell’avv. Giuseppe Monaco S. Procuratore Federale, (regolarmente comparso) rinviava
ulteriormente l’udienza al 25/10/2010 della quale veniva data comunicazione ai deferiti assenti.
Alla succitata data di riconvocazione del 25/10/2010 comparivano:
- l’avv. Giuseppe Monaco per la Procura Federale;
- il sig. Elio Tresi di persona assistito dall’avv. Michele Del Cuore.
Non comparivano – benché regolarmente riconvocati – gli altri deferiti.
Dopo aver dato atto:
- che in data 11/9/2010 e 25/10/2010 il calciatore Juan Carlos Rosa aveva inviato due distinte sue memorie
difensive;
- che in data 9/9/2010 erano state inviate due Memorie difensive dal sig. Marulli Carlo, in proprio e nella
qualità di Presidente dell’ASD Real Squinzano;
- che in data 6/9/2010 era stata inviata una Memoria Difensiva anche dal sig. Tresi Elio; il Presidente della
Commissione dava lettura di tali atti difensivi, e dichiarata chiusa la fase istruttoria dibattimentale invitava le
parti presenti a rassegnare le rispettive conclusioni.
Prendeva la parola l’avv. Michele Del Cuore, difensore costituito per il sig. Elio Tresi il quale dopo ampia
discussione concludeva chiedendo l’assoluzione con formula ampia per il suo rappresentato.
Prendeva poi la parola l’avv. Giuseppe Monaco per la Procura Federale il quale concludeva chiedendo
affermarsi la responsabilità dei deferiti ed infliggersi agli stessi, le seguenti sanzioni:
- al calciatore Juan Carlos Rosa la squalifica di mesi 6;
- al sig. Carlo Marulli la inibizione di mesi 7;
- al sig. Elio Tresi la inibizione di mesi 7;
- alla ASD Real Squinzano l’ammenda di € 5.000,00.
Dopo brevi repliche dell’avv. Michele Del Cuore nella succitata qualità e dello stesso sig. Elio Tresi, (i quali
confermavano la loro richiesta di assoluzione con formula piena), la Commissione Disciplinare Territoriale
Puglia si riservava di decidere.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Ritiene la Commissione che vada affermata la responsabilità dei deferiti, per le violazioni rispettivamente loro
ascritte.
1) Per quanto infatti attiene alle violazioni contestate al calciatore Juan Carlos Rosa, non v’è dubbio che lo
stesso abbia innanzitutto violato l’art.30 n.4 dello Statuto, per aver fatto ricorso alla giurisdizione ordinaria
senza chiedere la preventiva autorizzazione al Consiglio Federale, dal momento che le vicende richiamate
nella querela da lui sporta il 17/2/2010, appaiono indubitabilmente riconducibili a vertenze di carattere tecnico,
disciplinare ed economico, di competenza di organi istituzionali della FIGC.
Va altresì affermata la responsabilità del suddetto calciatore Juan Carlos Rosa anche per la violazione
dell’art.1 comma 1° CGS in relazione all’art.29 comma 3° delle NOIF ed all’art.39 comma II del Regolamento
della LND, non avendo il deferito mai negato, ma anzi ammesso esplicitamente, di aver percepito dalla Real
Squinzano somme “…..da ottobre a dicembre ……a titolo di rimborso spese….” (testuale) in misura risultata
pari ad € 750,00 mensili oltre all’alloggio a spese dell’ASD Squinzano presso l’Hotel Perla di Casalbate, così
come provato attraverso le indagini svolte dalla Procura Federale.
Deve ritenersi pertanto pacifica, (per il calciatore Juan Carlos Rosa tesserato per l’ASD Real Squinzano
partecipante al campionato di Promozione Pugliese – girone B) la violazione dell’art.29 n.3 delle NOIF che
vieta espressamente ai calciatori non professionisti, diversi da quelli tesserati per società partecipanti ai
campionati Nazionali della LND, di ottenere e conseguire “…….i rimborsi forfettari di spesa, le
indennità di trasferta e le voci premiali….” (testuale).
Divieto che non ha certo bisogno di ulteriore commento!
Per entrambe le succitate violazioni il calciatore Juan Carlos Rosa va quindi punito come da dispositivo.
2) Va anche affermata la responsabilità dei sig.ri Marulli Carlo e Tresi Elio, avendo entrambi violato l’art.29
comma 3° delle NOIF e l’art.39 comma 2° del Reg. LND, così come loro contestato per le motivazioni che
seguono.
Il sig. Carlo Marulli ha infatti dichiarato all’inquirente della Procura Federale che “…..il calciatore (Juan Carlos
Rosa ndr) è stato ospitato a spese della società presso l’Hotel Perla di Casalabate….fino al giorno che ha
lasciato la squadra, la società ha corrisposto quanto pattuito e sono in grado di produrre la documentazione
firmata dal calciatore Rosa Juan Carlos….” (testuale dalla dichiarazione resa all’inquirente il 9/4/2010 in
Lecce).
Dichiarazione questa rappresentativa di una evidente e riconosciuta violazione del divieto di cui agli artt.29
comma 3° NOIF e 39 n.2 del Reg. LND, più volte citati; che – come innanzi detto - non consentono alle
società non professionistiche di erogare “….i rimborsi forfettari di spesa, di indennità di trasferta e le voci
premiali, ovvero le somme lorde annuali ….”, erogabili “….esclusivamente ai calciatori tesserati per società
partecipanti ai campionati Nazionali della L.N.D. ….” (testuale dall’art.29 n.3 delle NOIF); categoria questa a
cui non appartiene la ASD REal Squinzano perché iscritta e partecipante al campionato di Promozione
indetto dal Comitato Regionale Puglia.
Analoga affermazione di responsabilità va dichiarata per il sig. Tresi Elio, a nulla rilevando la sua tesi difensiva
(tanto suggestiva quanto inaccoglibile) secondo cui quale Direttore Sportivo, egli si sarebbe “….limitato a
mettere in contatto le parti…..per le trattative preliminari alla stipulazione del contratto, …..” per poi
aggiungere però, “…..definendo verbalmente l’accordo economico secondo le disposizioni organizzative
interne della FIGC ….” (testuale dalla Memoria difensiva del 6/9/2010 confermativa peraltro di quanto
dichiarato all’inquirente in data 9/4/2010).
E’ infatti questa una affermazione che consente di ritenere, attiva e risolutiva la partecipazione del Tresi alla
definizione (ancorchè) verbale dell’accordo economico con il calciatore Rosa, perentoriamente
vietato non solo dall’art.29 comma 3 delle NOIF (più volte innanzi richiamato) ma anche dall’art.39 n.2 del
Regolamento LND in cui è chiaramente affermato e puntualizzato che “sono vietati e nulli ad ogni effetto e
comportano la segnalazione delle parti contraenti alla Procura Federale per i provvedimenti di
competenza, gli accordi e le convenzioni scritte e verbali di carattere economico fra società e calciatori
non professionisti …..che siano in contrasto con le disposizioni federali e quelle delle presenti norme….”
(testuale).
Avendo quindi il sig. Tresi, ammesso e riconosciuto di aver “……definito verbalmente l’accordo
economico …….” (poi effettivamente realizzato e puntualmente eseguito dalla società ASD REAL Squinzano
di cui il Tresi era dirigente), non può quest’ultimo sottrarsi alla affermazione di responsabilità per aver violato
quanto – secondo le carte federali – era vietato ed inficiato di nullità, a nulla rilevando che tale sua
partecipazione fosse solo verbale e prodromica alla stipulazione del contratto definitivo; atteso che dall’incarto
processuale risultano adottate, dalla ASD Real Squinzano le stesse modalità verbali in precedenza utilizzate
dal Tresi, in sede di “definizione di accordo economico” con il calciatore Rosa.
Affermata quindi la responsabilità dei succitati deferiti sig.ri Carlo Marulli ed Elio Tresi, nelle rispettive loro
qualità entrambi vanno puniti come da dispositivo.
Comunicato Ufficiale n. 33 - pag. 52 di 54
3) All’affermazione delle responsabilità – come innanzi evidenziate –dei dirigenti e tesserati dell’ASD Real
Squinzano, consegue la corrispondente affermazione della responsabilità diretta ed oggettiva, della suddetta
società ai sensi dell’art.4 comma 2° CGS punita come da dispositivo.
P.Q.M.
la Commissione Disciplinare Territoriale Puglia dichiara i deferiti innanzi menzionati, nelle rispettive loro
qualità, responsabili delle violazioni loro contestate e per l’effetto delibera infliggere agli stessi, le seguenti
sanzioni:
- al calciatore Juan Carlos Rosa la squalifica di mesi 5 ;
- al sig. Carlo Marulli, presidente dell’ASD Real Squinzano la inibizione di mesi 4;
- al sig. Elio Tresi dirigente dell’ASD Real Squinzano (in applicazione delle attenuanti generiche ritenute
ricorrenti) la inibizione di mesi tre;
- all’ASD Real Squinzano l’ammenda di €. 5.000,00.
Share the post "COMITATO REGIONALE PUGLIA – STAGIONE SPORTIVA 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web:www.figcpuglia.it e sul
Comunicato Ufficiale N° 33 del 11 Novembre 2010
Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale
promosso dal Procuratore Federale della FIGC con atto del 9/7/2010 (prot. n.293/1198pf0910/MS/vdb) nei
confronti di:
1) Juan Carlos Rosa, calciatore
2) Carlo Marulli, Presidente della ASD Real Squinzano;
3) Elio Tresi, Direttore Sportivo della ASD Real Squinzano;
4) società ASD REAL Squinzano
Per rispondere
– il primo della violazione del precetto di cui all’art.1, comma 1° CGS, dell’art.29, 3° comma NOIF, dell’art.39,
2° comma Regolamento della LND e dell’art.30 Statuto FIGC;
– il secondo ed il terzo della violazione del precetto di cui all’art.1, comma 1° CGS, nonché dell’art.29, 3°
comma NOIF e 39, 2° comma Regolamento della LND;
– la Società per responsabilità diretta ed oggettiva, ex art.4 comma 2° CGS per i comportamenti ascritti ai
propri dirigenti e tesserati"