COMITATO REGIONALE PUGLIA – STAGIONE SPORTIVA 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web:www.figcpuglia.it e sul Comunicato Ufficiale N° 33 del 11 Novembre 2010 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale Gara: A.S.D. AUDACE CERIGNOLA – GIOV. CALCIO CERIGNOLA SRL del 3 Ottobre 2010. (Reclamo della società GIOV. CALCIO CERIGNOLA SRL in opposizione ai provvedimenti adottati dal Giudice Sportivo Territoriale a carico della stessa, di cui alla delibera pubblicata sul Comunicato Ufficiale n° 25 del 7 Ottobre 2010 del Comitato Regionale Puglia).
COMITATO REGIONALE PUGLIA – STAGIONE SPORTIVA 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web:www.figcpuglia.it e sul
Comunicato Ufficiale N° 33 del 11 Novembre 2010
Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale
Gara: A.S.D. AUDACE CERIGNOLA - GIOV. CALCIO CERIGNOLA SRL del 3 Ottobre 2010. (Reclamo
della società GIOV. CALCIO CERIGNOLA SRL in opposizione ai provvedimenti adottati dal Giudice Sportivo
Territoriale a carico della stessa, di cui alla delibera pubblicata sul Comunicato Ufficiale n° 25 del 7 Ottobre
2010 del Comitato Regionale Puglia).
Esaminati gli atti ufficiali;
letto il reclamo come sopra proposto;
sentito l’arbitro che ha reso supplemento di rapporto;
rilevato che l’arbitro della gara giungeva nell’impianto sportivo con due minuti di ritardo oltre il limite massimo
previsto in quanto tardivamente avvisato dai propri dirigenti a sostituire un collega indisposto;
che tutti i calciatori delle due squadre erano in regolare tenuta di gioco, giusta dichiarazione dell’arbitro
confermata in sede di interrogatorio;
che, comunque, l’accompagnatore ufficiale della società GIOV. CALCIO CERIGNOLA SRL dichiarava prima
verbalmente e poi con dichiarazione scritta il rifiuto di accedere alla richiesta dell’arbitro di far espletare gli
adempimenti di rito per poi dar corso alla gara, assumendo essere decorso il tempo di attesa previsto dalle
N.O.I.F.;
che la reclamante dichiara, peraltro, in contrasto con quanto indicato dall’arbitro, che quest’ultimo non poteva
avere la certezza della presenza o meno dei calciatori, aggiungendo che, dopo il tempo di attesa e cioè due
minuti dopo, alcuni calciatori della società GIOV. CALCIO CERIGNOLA SRL sarebbero andati via con i propri
genitori;
che poiché aldilà apodittiche argomentazioni addotte, la reclamante ignora che le N.O.I.F. riguardano, in
ordine al tempo di attesa, solo l’eventuale ritardo di una delle due squadre e non anche il ritardo eventuale del
direttore di gara;
che, infine, appalesa altresì inefficace ed irrilevante la circostanza indicata dalla reclamante in ordine al tempo
di esecuzione dei vari adempimenti che precedono una gara;
tutto ciò premesso e ritenuto
DELIBERA
rigettarsi il reclamo come innanzi proposto e così confermarsi la decisione emessa Giudice Sportivo;
addebitarsi la relativa tassa sul conto della reclamante.
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