COMITATO REGIONALE PUGLIA – STAGIONE SPORTIVA 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web:www.figcpuglia.it e sul Comunicato Ufficiale N° 34 del 18 Novembre 2010 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale CAMPIONATO DI ECCELLENZA Gara: A.S.D. RACALE – A.S.D. SAN PAOLO del 17 Ottobre 2010. (Reclamo della A.S.D. RACALE in opposizione ai provvedimenti disciplinari adottati dal Giudice Sportivo a carico della società per ammenda di € 400,00 e inibizione dirigente DE LORENZIS Salvatore di cui alla delibera riportata sul Comunicato Ufficiale n. 29 del 21 Ottobre 2010 del Comitato Regionale Puglia).

COMITATO REGIONALE PUGLIA – STAGIONE SPORTIVA 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web:www.figcpuglia.it e sul Comunicato Ufficiale N° 34 del 18 Novembre 2010 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale CAMPIONATO DI ECCELLENZA Gara: A.S.D. RACALE - A.S.D. SAN PAOLO del 17 Ottobre 2010. (Reclamo della A.S.D. RACALE in opposizione ai provvedimenti disciplinari adottati dal Giudice Sportivo a carico della società per ammenda di € 400,00 e inibizione dirigente DE LORENZIS Salvatore di cui alla delibera riportata sul Comunicato Ufficiale n. 29 del 21 Ottobre 2010 del Comitato Regionale Puglia). − Esaminati gli atti ufficiali; − letto il reclamo a margine citato; − esperite indagini; − considerato che quanto dedotto minuziosamente dall’arbitro può trovare conferma negli accertamenti esperiti, per cui adeguata al comportamento antisportivo del sig. DE LORENZIS Salvatore, si appalesa la sanzione inflitta dal primo giudice che va confermata; − ritenuto altresì, che quanto verificatosi, a fine gara, negli spogliatoi, sedato grazie all’intervento dei carabinieri, può ritenersi adeguatamente punito con la sanzione dell’ammenda di € 400,00 che va confermata P.Q.M. D E L I B E R A respingere il reclamo proposto dalla società A.S.D. RACALE e, per l’effetto, addebitare la relativa tassa sul conto della stessa.
DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2024 Dirittocalcistico.it