COMITATO REGIONALE PUGLIA – STAGIONE SPORTIVA 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web:www.figcpuglia.it e sul Comunicato Ufficiale N° 34 del 18 Novembre 2010 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale CAMPIONATO DI PRIMA CATEGORIA Gara: A.S.D. REAL EAGLES – A.S.D. VEGLIE del 31 Ottobre 2010. (Reclamo della A.S.D. VEGLIE in opposizione ai provvedimenti disciplinari adottati dal Giudice Sportivo a carico dei calciatori ROCCO Francesco e DE PAOLIS Vito di cui alla delibera riportata sul Comunicato Ufficiale n. 31 del 4 Novembre 2010 del Comitato Regionale Puglia).

COMITATO REGIONALE PUGLIA – STAGIONE SPORTIVA 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web:www.figcpuglia.it e sul Comunicato Ufficiale N° 34 del 18 Novembre 2010 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale CAMPIONATO DI PRIMA CATEGORIA Gara: A.S.D. REAL EAGLES - A.S.D. VEGLIE del 31 Ottobre 2010. (Reclamo della A.S.D. VEGLIE in opposizione ai provvedimenti disciplinari adottati dal Giudice Sportivo a carico dei calciatori ROCCO Francesco e DE PAOLIS Vito di cui alla delibera riportata sul Comunicato Ufficiale n. 31 del 4 Novembre 2010 del Comitato Regionale Puglia). − Esaminati gli atti ufficiali; − letto il reclamo a margine citato; − esperite indagini; − considerato che il comportamento, sicuramente irriguardoso nei confronti del direttore di gara, da parte del calciatore ROCCO Francesco può essere adeguatamente punito con la squalifica fino al 31 Gennaio 2011; − ritenuto che può trovare solo parziale accoglimento la tesi della società reclamante per quanto attiene al comportamento del calciatore DE PAOLIS Vito che va adeguatamente punito con la squalifica di n. 2 giornate effettive di gara P.Q.M. D E L I B E R A ridursi al 31 Gennaio 2011 la squalifica al calciatore ROCCO Francesco e a n. 2 giornate effettive di gara la squalifica al calciatore DE PAOLIS Vito entrambi della società A.S.D. VEGLIE; non addebitarsi la tassa stante il parziale accoglimento del ricorso.
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