COMITATO REGIONALE PUGLIA – STAGIONE SPORTIVA 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web:www.figcpuglia.it e sul Comunicato Ufficiale N° 34 del 18 Novembre 2010 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale CAMPIONATO DI SECONDA CATEGORIA Gara: A.S.D. FIDELIS ADELFIA – A.S.D. AEHRIOS CANOSA del 24 Ottobre 2010. (Reclamo della A.S.D. AEHRIOS CANOSA in opposizione ai provvedimenti disciplinari adottati dal Giudice Sportivo a carico della società per ammenda di € 300,00 e squalifica calciatori MATARRESE Luciano e LAGROIA Mauro di cui alla delibera riportata sul Comunicato Ufficiale n. 30 del 28 Ottobre 2010 del Comitato Regionale Puglia).

COMITATO REGIONALE PUGLIA – STAGIONE SPORTIVA 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web:www.figcpuglia.it e sul Comunicato Ufficiale N° 34 del 18 Novembre 2010 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale CAMPIONATO DI SECONDA CATEGORIA Gara: A.S.D. FIDELIS ADELFIA - A.S.D. AEHRIOS CANOSA del 24 Ottobre 2010. (Reclamo della A.S.D. AEHRIOS CANOSA in opposizione ai provvedimenti disciplinari adottati dal Giudice Sportivo a carico della società per ammenda di € 300,00 e squalifica calciatori MATARRESE Luciano e LAGROIA Mauro di cui alla delibera riportata sul Comunicato Ufficiale n. 30 del 28 Ottobre 2010 del Comitato Regionale Puglia). − Esaminati gli atti ufficiali; − letto il reclamo a margine citato; − esperite indagini; − rilevato che il reclamo proposto avverso la squalifica del calciatore MATARRESE Luciano non è impugnabile ai sensi dell’art. 45 punto 3 lettera a del Codice di Giustizia Sportiva (squalifica fino a 2 giornate); − considerato che il comportamento del calciatore LAGROIA Mauro può ritenersi adeguatamente punito con la squalifica di n. 3 giornate inflitta dal primo giudice sia per il comportamento antisportivo tenuto dallo stesso calciatore che per la qualità di capitano, per cui la stessa va confermata; − ritenuta altresì adeguata la sanzione dell’ammenda di € 300,00 inflitta alla società A.S.D. AEHRIOS CANOSA atteso il comportamento antisportivo nei confronti dell’arbitro da parte di tesserati riconosciuti dallo stesso arbitro, per cui non merita modifica il provvedimento adottato dal primo giudice P.Q.M. D E L I B E R A respingere il reclamo proposto dalla società A.S.D. AEHRIOS CANOSA e, per l’effetto, addebitare la relativa tassa sul conto della stessa.
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