COMITATO REGIONALE PUGLIA – STAGIONE SPORTIVA 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web:www.figcpuglia.it e sul Comunicato Ufficiale N° 35 del 25 Novembre 2010 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale CAMPIONATO DI SECONDA CATEGORIA Gara: A.S.D. BITETTO – A.S.D. NEROAZZURRO STELLATO del 7 Novembre 2010. (Reclamo della A.S.D. BITETTO in opposizione ai provvedimenti disciplinari adottati dal Giudice Sportivo a carico del calciatore MASTRORILLI Andrea di cui alla delibera riportata sul Comunicato Ufficiale n. 33 dell’11 Novembre 2010 del Comitato Regionale Puglia).

COMITATO REGIONALE PUGLIA – STAGIONE SPORTIVA 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web:www.figcpuglia.it e sul Comunicato Ufficiale N° 35 del 25 Novembre 2010 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale CAMPIONATO DI SECONDA CATEGORIA Gara: A.S.D. BITETTO - A.S.D. NEROAZZURRO STELLATO del 7 Novembre 2010. (Reclamo della A.S.D. BITETTO in opposizione ai provvedimenti disciplinari adottati dal Giudice Sportivo a carico del calciatore MASTRORILLI Andrea di cui alla delibera riportata sul Comunicato Ufficiale n. 33 dell’11 Novembre 2010 del Comitato Regionale Puglia). Esaminati gli atti ufficiali; letto il reclamo a margine citato; udito il rappresentante della ricorrente; esperite indagini; considerato che il comportamento, sicuramente antisportivo e minaccioso del calciatore MASTRORILLI Andrea può essere adeguatamente punito con la squalifica di n. 3 giornate effettive di gara P.Q.M. D E L I B E R A ridursi a n. 3 giornate la squalifica inflitta al calciatore MASTRORILLI Andrea; non addebitarsi la tassa stante il parziale accoglimento del ricorso.
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