COMITATO REGIONALE PUGLIA – STAGIONE SPORTIVA 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web:www.figcpuglia.it e sul Comunicato Ufficiale N° 35 del 25 Novembre 2010 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale DELEGAZIONE PROVINCIALE DI TARANTO CAMPIONATO PROVINCIALE GIOVANISSIMI Gara: A.S. SAN PAOLO – U.S.D. CRISPIANO del 16 Ottobre 2010. (Reclamo della società U.S.D. CRISPIANO in opposizione ai provvedimenti adottati dal Giudice Sportivo Territoriale a carico dell’allenatore Sig. FEDELE GIOVANNI, di cui alla delibera pubblicata sul Comunicato Ufficiale n° 20 del 21 Ottobre 2010 della Delegazione Provinciale di Taranto).

COMITATO REGIONALE PUGLIA – STAGIONE SPORTIVA 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web:www.figcpuglia.it e sul Comunicato Ufficiale N° 35 del 25 Novembre 2010 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale DELEGAZIONE PROVINCIALE DI TARANTO CAMPIONATO PROVINCIALE GIOVANISSIMI Gara: A.S. SAN PAOLO - U.S.D. CRISPIANO del 16 Ottobre 2010. (Reclamo della società U.S.D. CRISPIANO in opposizione ai provvedimenti adottati dal Giudice Sportivo Territoriale a carico dell’allenatore Sig. FEDELE GIOVANNI, di cui alla delibera pubblicata sul Comunicato Ufficiale n° 20 del 21 Ottobre 2010 della Delegazione Provinciale di Taranto). Esaminati gli atti ufficiali; letto il reclamo come sopra proposto; sentito l’arbitro che ha reso supplemento di rapporto; Comunicato Ufficiale n. 35 - pag. 55 di 56 rilevato che il direttore di gara ha confermato, in sede di interrogatorio, le frasi irriguardose proferite dal Sig. Giovanni Fedele nei suoi confronti prima nel corso della gara e poi dopo la gara stessa nelle vicinanze dello spogliatoio; che, tuttavia, la sanzione inflitta dal Primo Giudice si appalesa meritevole di una riduzione al fine di adeguarla alla effettiva entità del comportamento comunque riprorevole e antisportivo dell’incolpato. Tutto ciò premesso e ritenuto, in parziale accoglimento del reclamo come innanzi proposto: DELIBERA 1) ridursi la sanzione inflitta dal Primo Giudice nei confronti del Sig. FEDELE GIOVANNI in inibizione a tutto il 30 Novembre 2010; 2) non addebitarsi la tassa atteso l’esito del reclamo.
DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2024 Dirittocalcistico.it