COMITATO REGIONALE PUGLIA – STAGIONE SPORTIVA 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web:www.figcpuglia.it e sul Comunicato Ufficiale N° 37 del 2 Dicembre 2010 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale CAMPIONATO REGIONALE ALLIEVI Gara: CRAL NUOVO PIGNONE BARI – A.S.D. AURORA CALCIO BARI del 14 Novembre 2010. (Reclamo della società CRAL NUOVO PIGNONE BARI in opposizione ai provvedimenti adottati dal Giudice Sportivo Territoriale a carico della reclamante, di cui alla delibera pubblicata sul Comunicato Ufficiale n° 34 del 18 Novembre 2010 del Comitato Regionale Puglia).
COMITATO REGIONALE PUGLIA – STAGIONE SPORTIVA 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web:www.figcpuglia.it e sul
Comunicato Ufficiale N° 37 del 2 Dicembre 2010
Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale
CAMPIONATO REGIONALE ALLIEVI
Gara: CRAL NUOVO PIGNONE BARI - A.S.D. AURORA CALCIO BARI del 14 Novembre 2010. (Reclamo
della società CRAL NUOVO PIGNONE BARI in opposizione ai provvedimenti adottati dal Giudice Sportivo
Territoriale a carico della reclamante, di cui alla delibera pubblicata sul Comunicato Ufficiale n° 34 del 18
Novembre 2010 del Comitato Regionale Puglia).
Esaminati gli atti ufficiali;
letto il reclamo come sopra proposto;
rilevato che il reclamo andava proposto entro il settimo giorno successivo alla data di pubblicazione del
Comunicato Ufficiale del 18/11/2010;
che, peraltro, il reclamo pur portante la data interna del 25/11/2010 risulta spedito il 27/11/2010 (data del
timbro postale sulla busta);
che, pertanto, ai sensi degli artt. 38 e 46 del Codice di Giustizia Sportiva, il reclamo viene considerato
inammissibile e ne preclude l’esame nel merito.
Tutto ciò premesso e ritenuto
DELIBERA
1) rigettare il reclamo come innanzi proposto dalla società CRAL NUOVO PIGNONE BARI perché
inammissibile;
2) addebitarsi la relativa tassa sul conto della società reclamante.
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