COMITATO REGIONALE PUGLIA – STAGIONE SPORTIVA 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web:www.figcpuglia.it e sul Comunicato Ufficiale N° 38 del 9 Dicembre 2010 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale CAMPIONATO DI SECONDA CATEGORIA Gara: LUPATIE SANTERAMO – NORBA CONVERSANO del 21 Novembre 2010. (Reclamo della NORBA CONVERSANO in opposizione ai provvedimenti disciplinari adottati dal Giudice Sportivo a carico della società per il risultato della gara di cui alla delibera riportata sul Comunicato Ufficiale n. 35 del 25 Novembre 2010 del Comitato Regionale Puglia).

COMITATO REGIONALE PUGLIA – STAGIONE SPORTIVA 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web:www.figcpuglia.it e sul Comunicato Ufficiale N° 38 del 9 Dicembre 2010 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale CAMPIONATO DI SECONDA CATEGORIA Gara: LUPATIE SANTERAMO - NORBA CONVERSANO del 21 Novembre 2010. (Reclamo della NORBA CONVERSANO in opposizione ai provvedimenti disciplinari adottati dal Giudice Sportivo a carico della società per il risultato della gara di cui alla delibera riportata sul Comunicato Ufficiale n. 35 del 25 Novembre 2010 del Comitato Regionale Puglia). Esaminati gli atti ufficiali; letto il reclamo a margine citato; esperite indagini; sentito l’arbitro che ha reso supplemento di rapporto con cui ha rettificato le sostituzioni da lui effettuate nel corso dell’incontro innanzi menzionato e più precisamente di aver effettuato le sostituzioni nel seguente ordine temporale: al 22° del secondo tempo esce il n. 11 MARUASHIVILI (1992) ed entra il n. 14 TRANSI Antonio (1992); al 32° del secondo tempo esce il n. 2 DORMIO Gaspare (1988) ed entra il n. 13 SIMONE Giuseppe (1992); al 35° del secondo tempo (e non come erroneamente indicato in referto a causa di una svista del tempo delle sostituzioni che non è stata quella del 15° del secondo ma al 35° del secondo tempo) del calciatore SCHENA Massimo (1991) con il n. 15 TROILO Agostino (1987);. considerato pertanto che nel corso della gara innanzi citata, per effetto delle sostituzioni fra calciatori come innanzi descritte, la società NORBA CONVERSANO ha sempre mantenuto in campo n. 3 giocatori juniores, nel rispetto della relativa normativa vigente P.Q.M. D E L I B E R A accogliere il reclamo proposto dalla società NORBA CONVERSANO E per l’effetto ripristinare il risultato conseguito sul campo di 1 - 2 in favore della società NORBA CONVERSANO; non addebitarsi la tassa stante l’accoglimento del ricorso.
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