COMITATO REGIONALE PUGLIA – STAGIONE SPORTIVA 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web:www.figcpuglia.it e sul Comunicato Ufficiale N° 38 del 9 Dicembre 2010 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale CAMPIONATO DI SECONDA CATEGORIA Gara: LUPATIE SANTERAMO – NORBA CONVERSANO del 21 Novembre 2010. (Reclamo della NORBA CONVERSANO in opposizione ai provvedimenti disciplinari adottati dal Giudice Sportivo a carico della società per il risultato della gara di cui alla delibera riportata sul Comunicato Ufficiale n. 35 del 25 Novembre 2010 del Comitato Regionale Puglia).
COMITATO REGIONALE PUGLIA – STAGIONE SPORTIVA 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web:www.figcpuglia.it e sul
Comunicato Ufficiale N° 38 del 9 Dicembre 2010
Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale
CAMPIONATO DI SECONDA CATEGORIA
Gara: LUPATIE SANTERAMO - NORBA CONVERSANO del 21 Novembre 2010. (Reclamo della NORBA
CONVERSANO in opposizione ai provvedimenti disciplinari adottati dal Giudice Sportivo a carico della società
per il risultato della gara di cui alla delibera riportata sul Comunicato Ufficiale n. 35 del 25 Novembre 2010 del
Comitato Regionale Puglia).
Esaminati gli atti ufficiali;
letto il reclamo a margine citato;
esperite indagini;
sentito l’arbitro che ha reso supplemento di rapporto con cui ha rettificato le sostituzioni da lui effettuate nel
corso dell’incontro innanzi menzionato e più precisamente di aver effettuato le sostituzioni nel seguente
ordine temporale:
al 22° del secondo tempo esce il n. 11 MARUASHIVILI (1992) ed entra il n. 14 TRANSI Antonio (1992);
al 32° del secondo tempo esce il n. 2 DORMIO Gaspare (1988) ed entra il n. 13 SIMONE Giuseppe
(1992);
al 35° del secondo tempo (e non come erroneamente indicato in referto a causa di una svista del tempo
delle sostituzioni che non è stata quella del 15° del secondo ma al 35° del secondo tempo) del calciatore
SCHENA Massimo (1991) con il n. 15 TROILO Agostino (1987);.
considerato pertanto che nel corso della gara innanzi citata, per effetto delle sostituzioni fra calciatori
come innanzi descritte, la società NORBA CONVERSANO ha sempre mantenuto in campo n. 3 giocatori
juniores, nel rispetto della relativa normativa vigente
P.Q.M.
D E L I B E R A
accogliere il reclamo proposto dalla società NORBA CONVERSANO E per l’effetto ripristinare il risultato
conseguito sul campo di 1 - 2 in favore della società NORBA CONVERSANO;
non addebitarsi la tassa stante l’accoglimento del ricorso.
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